Data pubblicazione: 03 agosto 2011
Delibera 21 luglio 2011
GOP 40/11
Estensione delle attività del progetto di gemellaggio gas tra l'Autorità ucraina per l'energia e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);
- il documento EU TACIS, Project Twinning Fiche: UA/08/PCA/EY/12 "Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Natural Gas Regulation in NERC", con cui la Commissione Europea ha definito i termini di riferimento della gara per il gemellaggio nel settore del gas con l'Autorità ucraina;
- il Manuale di gemellaggio - Revisione 2009, pubblicato sul sito internet della Commissione Europea (di seguito: Manuale di gemellaggio) che disciplina lo svolgimento dei progetti di gemellaggio finanziati dalla Commissione Europea;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007 n. 47/07, relativa all'adesione dell'Autorità al progetto di gemellaggio nel settore elettrico con l'Autorità di regolazione ucraina, denominato "Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Energy Regulation in NERC" (UA/06/PCA/EY/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2009, GOP 36/09, recante "Partecipazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al progetto di gemellaggio gas con l'Autorità ucraina per l'energia";
- la lettera della delegazione dell'Unione Europea in Ucraina in data 23 febbraio 2011 all'Autorità in merito alla decisione di estendere il progetto di gemellaggio n. 206219;
- il contratto di gemellaggio n. 2011/264-312 "Support to NERC in the process of implementation of the gas legislation in line with the prevision of the EnCT", trasmesso dalla delegazione UE in Ucraina all'Autorità con lettera del 7 luglio 2011, VF/D (11) 1750, protocollo Autorità 18570 dell'11 luglio 2011;
- l'art. 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481, che dispone in materia di esperti e collaboratori esterni dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2007, n. 201/07, con cui è stato adottato il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, così come risultante dalla deliberazione 7 aprile 2011, GOP 17/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, GOP 23/09, recante "Conferimento di incarico di esperto esterno dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla dott.ssa Lemlem Said Issa";
- il D.L. 31 maggio 2010 n. 78/10, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 2011 n. 122/10 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale prevede che per l'esercizio 2011 la spesa annua per incarichi di consulenza non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta per l'anno 2009;
- il curriculum vitae della dott.ssa Lemlem Said Issa.
Considerato che:
- nel 2004 l'Unione Europea ha adottato una politica di vicinato con i Paesi del circondario europeo, che comprende l'Ucraina, con l'obiettivo di favorire l'integrazione economica, l'allineamento del quadro giuridico e tecnico e lo sviluppo sostenibile;
- il Piano di azione sottoscritto dall'Unione Europea e dall'Ucraina il 21 febbraio 2005 impegna il governo dell'Ucraina a convergere verso una politica energetica orientata agli obiettivi condivisi a livello europeo;
- nel Memorandum di intesa del dicembre 2005 è stata concordata l'integrazione del mercato ucraino dell'energia elettrica e del gas nel mercato interno europeo attraverso: l'attuazione di elementi chiave dell'acquis comunitario relativo all'energia, all'ambiente, alla concorrenza e alle fonti rinnovabili; la disciplina dell'accesso alle reti energetiche e lo sviluppo di standard di qualità ambientale e di sicurezza compatibili con quelli europei; l'allineamento ai principi di indipendenza che guidano la regolazione comunitaria nel quadro delle direttive europee; l'armonizzazione della legislazione ucraina con la disciplina comunitaria in materia energetica;
- il 15 novembre 2006 il Governo ucraino ha acquisito lo status di "Observer" nell'ambito del Trattato che istituisce la Comunità Energetica nel sud-est Europa (di seguito: EnCT);
- il governo dell'Ucraina ha successivamente espresso la volontà di entrare a far parte a pieno titolo dell'EnCT in qualità di "Contracting Party", partecipando a un primo giro di negoziazioni il 25 e 26 novembre 2008;
- dal 1° febbraio 2011 l'Ucraina ha ufficialmente aderito all'EnCT in qualità di "Contracting Party";
- nel mese di luglio 2008 la Commissione Europea ha indetto la gara denominata EuropeAid/127336/L/ACT/UA (UA/08/PCA/EY/12) per l'attuazione del Progetto di gemellaggio ("Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Natural Gas Regulation in NERC") con il fine di: agevolare l'armonizzazione della legislazione primaria e secondaria ucraina nel settore del gas con l'acquis communautaire; favorire l'unbundling della distribuzione dalla fornitura; sviluppare la capacità di regolazione delle tariffe di distribuzione; raggiungere standard di qualità in linea con quelli europei; introdurre modelli di protezione sociale applicabili nella transizione verso tariffe e prezzi allineati ai costi;
- National Electricity Regulatory Commission (di seguito: NERC) è l'organo deputato alla regolazione e al monitoraggio dei settori dell'energia elettrica e del gas in Ucraina ed è l'amministrazione beneficiaria del Progetto di gemellaggio (UA/08/PCA/EY/12);
- il PAO (Programme Administration Office) è l'organismo ucraino deputato alla sorveglianza della gestione procedurale, finanziaria e contrattuale dei programmi di assistenza della Commissione Europea; tale organismo si avvale del contributo tecnico dell'ITO (Implementation of Twinning Operations) per le attività di monitoraggio sui progetti di gemellaggio;
- il Manuale di gemellaggio (di seguito: il Manuale) è il testo base per la gestione e l'attuazione dei progetti di gemellaggio e stabilisce, in particolare, che:
- il Progetto va concepito come attività congiunta in cui NERC, in qualità di beneficiario e l'Autorità, in qualità di leader del Consorzio, si impegnano a raggiungere risultati tangibili, come stabilito nelle linee di impostazione del Contratto di gemellaggio (di seguito: il Contratto) e non come una forma di assistenza tecnica intesa solo a sviluppare i mezzi per la loro realizzazione;
- la cooperazione tra le Parti deve mirare a trasferire la migliore prassi amministrativa e nel contempo raggiungere i risultati previsti in coerenza con l'acquis comunitario nel settore di pertinenza del gemellaggio;
- di norma gli esperti coinvolti nel gemellaggio sono dipendenti pubblici; personale di altra provenienza può partecipare solo in casi eccezionali: quando non sussistono conflitti di interesse, e solo mediante l'assunzione a tempo determinato dall'amministrazione degli stati membri o degli organi delegati con le dovute garanzie per la qualità dei servizi resi;
- il Manuale prescrive che il coordinamento locale delle attività di gemellaggio in stretta collaborazione tra l'Autorità e il beneficiario NERC venga garantito dalla presenza di un "Consigliere residente del gemellaggio" per l'intera durata del Progetto;
- il Programma di lavoro incluso nelle linee di impostazione del Contratto di gemellaggio descrive in dettaglio tutte le attività e le azioni che vanno obbligatoriamente svolte, il loro ordine temporale, i legami tra di esse, gli esperti coinvolti con le loro funzioni e responsabilità, i risultati e prodotti intermedi, i momenti di verifica dello stato di avanzamento in base al raggiungimento di risultati chiaramente definiti e misurabili. Inoltre, definisce in corrispondenza a ogni attività e azione il contributo e le responsabilità dell'amministrazione beneficiaria;
- l'Autorità, anche alla luce dei contatti intercorsi con il Ministero degli Affari Esteri, ha ritenuto opportuno partecipare alla gara in Consorzio con altre Autorità di regolazione dell'Unione Europea: le Autorità di regolazione della Grecia (RAE - Regulatory Authority for Energy of the Hellenic Republic), Romania (ANRE - Romanian Energy Regulatory Authority) e Ungheria (HEO - Hungarian Energy Office) (insieme di seguito: il Consorzio), che hanno dato il loro assenso;
- la gestione del Progetto di gemellaggio, per la sua articolazione e complessità, impone carichi di lavoro rilevanti rispetto a quelli ordinariamente assunti dalle strutture interne dell'Autorità, difficilmente conseguibili in assenza di apporti esterni;
- la società Studiare Sviluppo S.r.l. (di seguito: STSV), nella sua qualità di "mandated body" ai sensi del Manuale, è stata individuata quale struttura di supporto per il coordinamento logistico, amministrativo e finanziario nell'esecuzione del Progetto e ha dato il suo assenso a partecipare al Consorzio;
- l'Autorità, in collaborazione con ANRE, HEO, RAE e STSV, seguendo le disposizioni del Manuale, ha predisposto la Proposta per l'attuazione del Progetto denominato "Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Natural Gas Regulation in NERC", nella quale si stabiliva il ruolo guida dell'Autorità e le funzioni e responsabilità degli altri Partner del Consorzio;
- con lettera dell'11 novembre 2008, la Delegazione comunicava al Ministero degli Affari Esteri italiano che la proposta dell'Autorità era stata prescelta per l'attuazione del gemellaggio;
- in data 18 settembre 2009, in virtù di delibera GOP 36/09 del 4 agosto 2009, veniva sottoscritto il contratto n° 206219 tra l'Autorità e la Commissione Europea, rappresentata dalla Delegazione CE in Ucraina, con il quale si dava avvio formale al progetto;
- i costi relativi alla partecipazione dell'Autorità al gemellaggio con NERC sono integralmente coperti dal contributo finanziario complessivo della Commissione Europea nell'ambito del programma di cooperazione ENPI (European Neighbourhood Policy Instrument);
- la durata del Progetto è di 27 mesi a partire dalla data della firma del Contratto, di cui 3 mesi per l'avvio e chiusura dello stesso, pertanto la sua scadenza naturale relativamente all' implementazione è il 17 settembre 2011, mentre per la fase di conclusione è il 17 dicembre 2011;
- il progetto di gemellaggio in corso sta procedendo proficuamente secondo il calendario e gli impegni previsti e ha già visto l'Autorità impegnata in numerose missioni operative;
- in data 23 febbraio 2011, alla luce dei positivi risultati conseguiti con il progetto di gemellaggio in corso, il beneficiario NERC inoltrava alla Delegazione della Commissione Europea in Ucraina la richiesta per una estensione del contratto di gemellaggio al fine di consentire a NERC di elaborare la legislazione secondaria che permetterà all'Ucraina di allineare la propria legislazione nel settore energia alla direttiva UE 2003/55/CE;
- i servizi della Commissione Energia, grazie anche all'attuale cooperazione di successo del NERC con il Consorzio citato, hanno deciso di concludere direttamente un nuovo contratto con il Consorzio guidato dall'Autorità, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di allineamento della legislazione ucraina nel settore gas alla Direttiva citata al 1° gennaio 2012;
- anche durante il periodo di estensione del contratto i costi relativi alla partecipazione dell'Autorità al Progetto con l'Ucraina saranno integralmente coperti da un contributo finanziario della Commissione Europea nell'ambito del programma di cooperazione ENPI (European Neighbourhood Policy Instrument), pari a euro 598.565,00 (cinquecentonovantottomilacinquecentosessantacinque/00);
- l'Autorità abbia un interesse qualificato a portare a termine il Progetto e ad approfondire gli ulteriori temi richiesti dal beneficiario per favorire il rafforzamento delle relazioni istituzionali con gli organismi di regolazione dell'energia dei Paesi beneficiari dei programmi di assistenza esterna dell'Unione Europea e assicurare una coordinata integrazione nel mercato interno europeo dell'energia elettrica e del gas;
- una completa attuazione del Progetto di gemellaggio con NERC possa avere effetti positivi nei rapporti di collaborazione tra l'Italia e l'Ucraina e che sia pertanto opportuno mantenere informati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dello Sviluppo Economico, sugli sviluppi e risultati dello stesso;
- nell'organizzazione e attuazione del Progetto di gemellaggio possano essere facilitate altre forme di coordinamento con iniziative di cooperazione bilaterali o multilaterali su temi analoghi o correlati.
Ritenuto che:
- in ragione della complessità e dell'articolazione del Progetto e delle sue rilevanti implicazioni gestionali, sia opportuno prevedere a supporto dell'attività di coordinamento e controllo del Responsabile di Progetto, che si conferma nell'avv. Carlo Crea, Capo del Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione dell'Autorità, un esperto che contribuisca adeguatamente alla gestione tecnica e operativa del Progetto stesso, individuato nella persona del dott. Oliviero Bernardini, collaboratore del Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione;
- la funzione di Consigliere Residente per il Gemellaggio, prevede lo svolgimento in loco, per conto dell'Autorità, di funzioni di coordinamento e gestione del Progetto;
- la dott.ssa Lemlem Said Issa, già titolare di incarico di esperto dell'Autorità per tale tipologia di attività e, nello specifico, Resident Twinning Advisor nei progetti di gemellaggio UA/06/PCA/EY/02 e UA/08/PCA/EY/12 fra l'Autorità e NERC, possiede la professionalità e l'esperienza idonee per rispondere all'esigenza di cui sopra;
- sia opportuno prevedere che le attività di Residential Twinning Advisor affidate alla dott.ssa Lemlem Said Issa vengano interamente remunerati di STSV a valere sui contributi della Commissione Europea per l'estensione del progetto di cui trattasi e quindi, seppure in qualità di collaboratore della Autorità, senza oneri a carico della stessa;
- sia opportuna la stipula di apposite convenzioni tra l'Autorità e i membri del Consorzio, al fine di disciplinare la ripartizione dei compiti e delle responsabilità, affidando ai singoli membri l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nel Contratto, nonché con STSV, che, in qualità di Mandated Body, è responsabile della gestione degli incarichi affidati ad esperti esterni e della gestione logistica, amministrativa e finanziaria connessa con l'attuazione del Progetto;
- sia necessario prevedere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle unità organizzative dell'Autorità nel corso di attuazione del Progetto per i contributi di propria competenza, in modo da assicurare i parametri di quantità di impegno e qualità dei risultati nei tempi stabiliti nel Contratto;
- il Contratto trasmesso dalla Delegazione UE in Ucraina in data 7 luglio 2011 risponda alle esigenze tecnico-amministrative dell'Autorità ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti
DELIBERA
- di approvare il Contratto relativo l'estensione del gemellaggio per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla data di firma prevista entro luglio 2011 tra l'Autorità e la Comunità Europea, rappresentata dalla Delegazione della Commissione Europea in Ucraina, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di dare mandato all'avv. Carlo Crea, Capo del Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione, per la sottoscrizione del Contratto di cui al precedente punto 1 e delle convenzioni tra l'Autorità e i membri del Consorzio nonché con STSV;
- di prevedere che il dott. Oliviero Bernardini, collaboratore del Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione, svolga specifica assistenza al Responsabile del Progetto, nella cura della gestione tecnica e operativa del Progetto stesso;
- di confermare la dott.ssa Lemlem Said Issa, nella sua qualità di esperto dell'Autorità, Consigliere residente del gemellaggio con la responsabilità di coordinare le attività di gemellaggio in stretta collaborazione con NERC e i membri del Consorzio e in linea con le direttive e gli orientamenti del Responsabile del Progetto;
- di prorogare alla d.ssa Lemlem Said Issa l'incarico di esperto dell'Autorità conferito con deliberazione GOP 23/09 del 29 aprile 2009 fino alla conclusione del Progetto di gemellaggio, compreso il periodo di estensione (fissato in 12 mesi dalla firma del contratto di estensione), a far data dal 4 luglio 2011 con le modalità di remunerazione di cui in premessa e senza ulteriori oneri sul Bilancio dell'Autorità;
- di stabilire che al compenso della dott.ssa Said Issa per tutte le attività di Consigliere Residente del gemellaggio e ai rimborsi per tutto quanto previsto dal manuale di Gemellaggio nell'esecuzione del Progetto, provveda direttamente STSV nella sua qualità di Mandated Body responsabile della gestione logistica, amministrativa e finanziaria connessa con l'attuazione del Progetto, mediante utilizzo del contributo finanziario della Commissione Europea nell'ambito del programma di cooperazione ENPI (European Neighbourhood Policy Instrument);
- di dare mandato all'avv. Carlo Crea, Capo del Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione dell'Autorità e Responsabile del Progetto, per la sottoscrizione dell'Accordo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B), tra l'Autorità, STSV e la dott.ssa Said Issa avente ad oggetto l'erogazione dei compensi alla dott.ssa Said Issa, di cui al punto precedente;
- di stabilire che la proroga dell'incarico di esperto dell'Autorità conferito con la presente deliberazione sia condizionato alla sottoscrizione da parte della medesima dell'Accordo di cui al precedente punto;
- di predisporre ogni misura e iniziativa utile all'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del Contratto, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle unità organizzative interne e del personale interessato per i contributi di propria competenza;
- di comunicare la firma del Contratto e la partecipazione dell'Autorità al Progetto con NERC al Punto di contatto nazionale per i progetti di gemellaggio in ambito ENPI, presso il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Integrazione Europea Ufficio II, per i necessari adempimenti;
- di darne informativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
21 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni