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Data pubblicazione: 14 marzo 2011

Delibera 01 febbraio 2011

VIS 10/11

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Ascopiave S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 1 dicembre 2008, VIS 108/08

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed intergrata;
  • la Relazione tecnica "Presupposti e fondamenti di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" allegata alla deliberazione n. 237/00 (di seguito: Relazione tecnica);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 161/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2008, ARG/gas 12/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2008, ARG/gas 69/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, VIS 62/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2008, VIS 108/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

  • il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di prorogatio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
  • con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, esercita le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del  nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
  • la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
  1. Fatto



  2.  
  3. Secondo l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 237/00, nel caso in cui più enti locali affidino in forma associata la gestione del servizio di distribuzione del gas, l'ambito tariffario può coincidere con l'insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione da uno o anche più esercenti. In tal caso, come specificato dall'ultimo capoverso del Capitolo 3 della Relazione tecnica, i vincoli sui ricavi di distribuzione (VRD) sono comunque calcolati su base di località, in modo da consentire alle singole amministrazioni comunali di valutare l'opportunità e le condizioni della gestione associata.
  4. La normativa tutela l'interesse degli enti comunali alla corretta e completa informazione sulle conseguenze della scelta della gestione associata del servizio di distribuzione, al fine di valutare che non determini perdita di efficienza nel servizio e neppure aumento dei costi per gli utenti.
  5. Con deliberazione 7 luglio 2008, VIS 62/08, l'Autorità ha chiesto ad Ascopiave S.p.A. di inviare informazioni comprovanti di avere fornito ai Comuni dell'ambito di Conegliano tutti gli elementi necessari per valutare le conseguenze, in termini di convenienza ed opportunità, della gestione in forma associata del servizio di distribuzione, in particolare, anche fornendo il calcolo dei vincoli sui ricavi di distribuzione (VRD) sulla base delle singole località, in modo da consentire alle amministrazioni comunali di valutare le condizioni della gestione associata del servizio.
  6. Con deliberazione 1 dicembre 2008, VIS 108/08, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Ascopiave S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 3 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, così come specificato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica allegata alla deliberazione stessa, in quanto dalle note di riscontro 12 agosto 2008 (prot. 024576) e 11 settembre 2008 (prot. 027395) alla deliberazione VIS 62/08 della società non emergevano elementi comprovanti che l'impresa distributrice abbia fornito le suddette informazioni agli enti comunali concedenti.
  7. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione VIS 108/08, la memoria della società Ascopiave 16 marzo 2010 (prot. 11500) e allegata documentazione, nonché la nota della medesima società 24 maggio 2010 (prot. 19886).
  8. Con nota 23 dicembre 2009 (prot. 75472), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

  9. Valutazione giuridica



  10.  
  11. Secondo la società, la gestione del servizio di distribuzione del gas da parte di Ascopiave è storicamente una gestione in forma associata. La società documenta, in particolare, che nel 2001, in occasione della trasformazione societaria di Ascopiave, gli enti locali facenti parte dell'allora "Azienda Speciale Consorziale del Piave" hanno espressamente ritenuto utile e conveniente avvalersi della possibilità di continuare nella gestione associata del servizio. Inoltre, nell'ambito societario, i Comuni soci hanno sempre conosciuto le condizioni tariffarie applicate da Ascopiave e le loro modalità di calcolo, quindi, anche i singoli VRD d'ambito.
  12. Dalla documentazione prodotta dalla società Ascopiave nel corso dell'istruttoria, emerge che le amministrazioni comunali, concedenti il servizio di distribuzione, erano quindi perfettamente consapevoli della "convenienza" ed "utilità" della gestione associata del servizio di distribuzione e della onerosità di qualunque soluzione che non considerasse la rete distributiva di tutti i Comuni consorziati come un "unicum inscindibile" (cfr. verbale di assemblea straordinaria del 27 dicembre 2001 di trasformazione dell'Azienda speciale consorziale del Piave in società per azioni denominata Ascopiave S.p.A.). Nei termini indicati può pertanto considerarsi rispettata la lettera e lo spirito della norma di cui al Capitolo 3 della Relazione tecnica, che salvaguarda la libera volontà delle amministrazioni concedenti, posto che le singole amministrazioni comunali sono state perfettamente in grado di valutare l'opportunità e le condizioni della gestione associata.
  13. Pertanto, non sussiste la violazione dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 237/00.

 

DELIBERA

  1. non sussiste la violazione dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 237/00 da parte di Ascopiave S.p.a.
  2. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Ascopiave S.p.A., Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 febbraio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis

 


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