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Data pubblicazione: 08 gennaio 2009

Delibera 01 dicembre 2008

VIS 108/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Ascopiave S.p.A. per violazione di disposizioni in materia tariffaria

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 dicembre 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed intergrata;
  • la Relazione tecnica "Presupposti e fondamenti di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" allegata alla deliberazione n. 237/00 (di seguito: Relazione tecnica);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 161/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
  • la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2008, ARG/gas 12/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, VIS 62/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2008, ARG/gas 69/08.

Considerato che:

  • a norma dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 237/00, così come specificato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica, l'impresa di distribuzione deve comunque calcolare i vincoli sui ricavi di distribuzione (VRD) su base di località al fine di consentire alle singole amministrazioni comunali di valutare l'opportunità e le condizioni dell'eventuale aggregazione per l'esercizio in forma associata del servizio di distribuzione, in conformità agli obblighi di correttezza e diligenza cui è tenuto l'esercente;
  • con deliberazione VIS 62/08, l'Autorità ha richiesto alla società Ascopiave S.p.A. di inviare le informazioni comprovanti di avere fornito ai Comuni dell'ambito di Conegliano tutti gli elementi necessari a valutare le conseguenze, in termini di convenienza e opportunità, della gestione in forma associata del servizio, con riguardo particolare alla conseguente minore efficienza dell'uso delle risorse, e all'incremento, che ne deriva, della tariffa di distribuzione a carico degli utenti, anche fornendo agli enti locali interessati il calcolo dei vincoli sui ricavi separatamente su base di ciascuna località, come indicato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica;
  • dalla nota in riscontro del 12 agosto 2008 (prot. 024576) della società Ascopiave e dalla nota del 11 settembre 2008 (prot. 027395), non si evincono elementi comprovanti che l'impresa di distribuzione abbia mai fornito ai Comuni concedenti le informazioni suddette, in particolare attraverso il raffronto del calcolo dei VRD, separatamente per ciascuna località, con quello risultante dall'aggregazione degli ambiti tariffari;
  • quanto sopra costituisce violazione dell'articolo 3 della delibera n. 237/00, cosi come specificato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica, nella parte in cui obbliga l'esercente il servizio pubblico di distribuzione a fornire alle amministrazioni locali interessate all'aggregazione degli ambiti tariffari le sopradescritte informazioni necessarie per valutare la convenienza e l'opportunità dell'operazione

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Ascopiave S.p.A., per accertare la violazione del combinato disposto dell'articolo 3 della deliberazione n. 237/00, così come specificato dal Capitolo 3 della Relazione tecnica, ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e dell'articolo 8, comma 2, della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Ascopiave S.p.A., con sede legale in via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV), e pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

1 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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