Data pubblicazione: 03 dicembre 2010
Delibera 30 novembre 2010
ARG/elt 220/10
Rettifica, per errore materiale, dell’ammontare relativo al meccanismo di compensazione di cui all’articolo 24 del TIV, determinato per la Società Azienda Energetica S.p.A – Etschweke A.G con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 novembre 2010, ARG/elt 192/10
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2008, ARG/elt 25/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 192/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 192/10).
Considerato che:
- l'articolo 24 del TIV stabilisce, per l'anno 2008, un meccanismo di compensazione, a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione, cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati;
- con la deliberazione ARG/elt 192/10, è stato determinato, anche per la società Azienda Energetica S.p.A - Etschweke A.G (di seguito: Azienda energetica), la quota dell'ammontare che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 del TIV, ciascun esercente è tenuto a versare alla (se positivo) o a ricevere dalla (se negativo) Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- tale determinazione è avvenuta sulla base di criteri prudenziali, il cui utilizzo si è reso necessario in conseguenza della presenza di elementi di incertezza sull'attendibilità e correttezza dei dati acquisiti;
- peraltro, la deliberazione ARG/elt 192/10 riconosce ad Azienda Energetica la facoltà di ottenere la rideterminazione del predetto ammontare mediante la trasmissione, entro il termine decadenziale del 31 gennaio 2011, della documentazione necessaria per superare le situazioni di incertezza riscontrate;
- tuttavia, nell'applicazione dei criteri prudenziali sopra richiamati, è stato commesso un errore materiale che ha comportato la determinazione, per Azienda Energetica, di un ammontare evidentemente anomalo;
Ritenuto che:
- sia necessario rettificare l'ammontare erroneamente determinato per Azienda Energetica;
- sia opportuno garantire alla predetta società l'effettivo esercizio della facoltà di ottenere la rideterminazione dell'ammontare, nei termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 192/10;
- sia a tal fine necessario assegnare alla società un nuovo termine per la trasmissione della documentazione indicata nella predetta deliberazione
DELIBERA
- di rettificare il valore della quota dell'ammontare del meccanismo di compensazione determinato nei confronti di Azienda Energetica con la deliberazione ARG/elt 192/10, sostituendo, alla Tabella 1 di tale provvedimento la cifra "-1.342.473" con la cifra "-361.414";
- di prevedere che, ai fini della rideterminazione di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 192/10, con riferimento ad Azienda Energetica, il termine per la presentazione della documentazione indicato al punto 3 della medesima deliberazione sia fissato al 28 febbraio 2011;
- di notificare il presente provvedimento ad Azienda Energetica e alla Cassa;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
30 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis