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Data pubblicazione: 11 novembre 2010

Delibera 04 novembre 2010

ARG/elt 192/10

Determinazioni degli ammontari relativi al meccanismo di compensazione di cui all’articolo 24 del TIV e disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 ;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito: deliberazione n. 349/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2008, ARG/elt 25/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/09);
  • le note della Direzione mercati 5 ottobre 2010, prot. Autorità n. 57201 e 57205, rispettivamente agli esercenti la maggior tutela societariamente separati e alle imprese di distribuzione nel cui ambito territoriale operano tali esercenti (di seguito: note della Direzione mercati).


Considerato che:

  • l'articolo 24 del TIV stabilisce, per l'anno 2008, un meccanismo di compensazione, a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione, cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati;
  • per l'anno 2008, infatti, la componente RCV, a remunerazione dell'attività di commercializzazione per gli esercenti la maggior tutela societariamente separati, è stata determinata con la deliberazione n. 349/07 sulla base delle informazioni che al momento erano disponibili e in presenza di elementi di criticità e incertezza che avrebbero potuto comportare il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario per alcuni soggetti o una sovra-remunerazione per altri;
  • gli elementi di incertezza di cui al precedente punto si riconducono principalmente al fatto che il 2008 è stato il primo anno di attività degli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio attraverso un'apposita società separata rispetto all'impresa distributrice; tali elementi di incertezza possono essere superati solo avendo a disposizione informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili relative all'anno 2008;
  • pertanto, l'articolo 24 del TIV prevede che l'Autorità determini, per ciascuno dei predetti esercenti, un ammontare relativo ai costi da riconoscere; e che tali costi devono essere identificati sulla base dei dati desumibili dai conti annuali separati redatti in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 11/07, relativamente al comparto riferito all'attività di vendita del servizio di maggior tutela;
  • ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del TIV, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato è tenuto a versare alla (se positivo) o ricevere dalla (se negativo) Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) la quota dell'ammontare determinato dall'Autorità eccedente il 5% del totale dei ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV;
  • inoltre, con le deliberazioni ARG/elt 190/08 e ARG/elt 35/09 l'Autorità ha provveduto a stimare, sulla base dei dati di pre-consuntivo relativi all'anno 2008, la necessità di gettito derivante dal meccanismo di compensazione evidenziando un potenziale livello dei costi riconosciuti superiore a quello stimato con la deliberazione n. 349/07 per la determinazione della componente RCV, principalmente riconducibile al mancato pagamento per morosità da parte dei clienti finali;
  • in particolare, con la deliberazione ARG/elt 35/09 l'Autorità ha previsto che la quantificazione degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali avvenga attraverso la determinazione di un livello standard di riconoscimento della voce svalutazione crediti e che tale livello sia fissato, per l'anno 2008, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei dati pervenuti dagli esercenti la maggior tutela e che sia applicato al fatturato complessivo;
  • da quanto sopra emerge che il meccanismo di compensazione persegue due diverse finalità:
    • definire un livello di remunerazione per gli esercenti la maggior tutela societariamente separati, sulla base dei dati di costo a consuntivo relativi all'anno 2008, qualora si verifichino situazioni di squilibrio, tra i ricavi conseguibili dall'applicazione della componente RCV ed i costi ammissibili, tali da generare una differenza tra costi e ricavi (positiva o negativa) in valore assoluto superiore al 5%;
    • garantire la copertura degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali sulla base di un livello standard riconosciuto.


Considerato, inoltre, che:

  • ai fini della determinazione dei costi di commercializzazione da riconoscere nell'ambito del meccanismo di compensazione l'Autorità, coerentemente ai criteri generali di remunerazione tariffaria, tiene conto:
    • dei costi operativi attribuiti all'attività di vendita al dettaglio del servizio di maggior tutela;
    • di una remunerazione del capitale investito netto calcolato sulla base del valore netto contabile delle immobilizzazioni e del livello del capitale circolante netto;
  • il livello dei costi operativi da riconoscere è da intendersi al netto delle voci relative all'approvvigionamento dell'energia elettrica e del relativo servizio di trasporto, dei ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1 del TIV nonché di ogni altra componente positiva di reddito relativa alla gestione caratteristica dell'impresa;
  • tenuto conto del riconoscimento di un ammontare standard, in relazione al fatturato, a copertura degli oneri relativi alla morosità del cliente finale, nella determinazione del livello dei costi da riconoscere:
    • devono essere escluse le voci del conto economico relative a perdite su crediti e svalutazione crediti;
    • devono essere esclusi dai crediti commerciali le eventuali partite relative agli interessi di mora;
  • ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito netto:
    • il capitale investito netto  debba essere definito  come valore medio tra il suo ammontare iniziale - all'1 gennaio 2008 o alla data di inizio attività se non corrispondente all'1 gennaio 2008 - e quello rilevato al 31 dicembre 2008;
    • il capitale investito netto al 31 dicembre 2008 debba comprendere anche l'investimento nei crediti verso clienti che non risultano dallo stato patrimoniale in quanto svalutati, ma solo nella misura in cui i crediti svalutati a fine esercizio non risultano già finanziati dalla compensazione come onere relativo alla morosità; conseguentemente, al capitale investito netto risultante a fine esercizio deve essere apportata una variazione in aumento pari alla svalutazione crediti operata dall'esercente nell'esercizio e una variazione in diminuzione pari alla svalutazione crediti "standard" riconosciuta come costo ammissibile alla compensazione; analoga operazione non si rende necessaria per il capitale investito iniziale  poiché l'investimento compiuto in crediti verso clienti corrisponde effettivamente al loro valore al netto delle precedenti svalutazioni;
    • il capitale investito netto debba essere fissato pari a zero nelle situazioni in cui il valore medio tra il suo ammontare iniziale e quello rilevato a fine esercizio risulti negativo;
    • il tasso di remunerazione è stato fissato in misura pari al 7,1% con la deliberazione n. 349/07.


Considerato, altresì, che:

  • con le note della Direzione Mercati sono stati chiesti, a ciascun soggetto interessato:
    • informazioni economiche e patrimoniali, nonché ulteriori dati complementari alle informazioni ricavabili dai conti annuali separati relativi all'anno 2008, pervenuti all'Autorità ai sensi della deliberazione n. 11/07 (di seguito: questionario);
    • i dati relativi alle grandezze fisiche necessarie ai fini della quantificazione dell'ammontare;
  • dall'analisi degli elementi ricevuti a seguito delle richieste di cui al precedente punto è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di:
    • verificare la coerenza tra i dati inviati dai singoli operatori e i dati desumibili dai conti annuali separati;
    • valutare alcune richieste di rettifica relative a particolari valori indicati nei predetti conti annuali separati;
  • la Direzione Mercati ha pertanto formulato ulteriori richieste di chiarimenti o integrazione, nonostante le quali permangono, in alcuni casi, elementi di incertezza sull'attendibilità e la correttezza dei dati indicati dagli operatori;
  • le predette situazioni di incertezza impediscono l'accertamento dei costi effettivi di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela societariamente separati, accertamento necessario per evitare l'indebita sovra-remunerazione dell'impresa i cui costi siano inferiori (oltre la misura del 5%) rispetto ai ricavi conseguiti dall'applicazione della componente RVC;
  • rispetto ai predetti casi pertanto, nel concludere i procedimenti di determinazione degli ammontari di cui all'articolo 24 del TIV, si pone l'esigenza di:
    • utilizzare criteri prudenziali al fine di evitare possibili sovra-remunerazioni per gli esercenti che non hanno fornito gli elementi necessari per superare le richiamate situazioni di incertezza;
    • garantire comunque ai medesimi esercenti di poter fornire, entro tempi ragionevoli, gli elementi idonei a verificare l'attendibilità e la correttezza dei propri dati;
  • le considerazioni sopra esposte riguardano le sole esigenze connesse con la gestione e l'attuazione del meccanismo di compensazione, e lasciano pertanto impregiudicata ogni valutazione da parte dell'Autorità su possibili responsabilità degli esercenti, anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.


Considerato, infine, che:

  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società A2A Energia S.p.A. (di seguito: A2A) è emersa una sostanziale attendibilità dei dati;
  • poiché A2A ha acquisito, dalla società di distribuzione, l'attività di vendita ai clienti del servizio di maggior tutela in data 1 febbraio 2008, il capitale investito netto è stato calcolato come media tra il valore risultante dal conferimento all'1 febbraio 2008 e il valore al 31/12, commisurando proporzionalmente anche la sua remunerazione;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società AceaElectrabel Energia S.p.A (di seguito: Acea) è emersa una sostanziale attendibilità dei dati, anche se alcuni valori indicati nel questionario risultano differenti rispetto a quanto riportato nei conti annuali separati;
  • rispetto ai dati inviati da Acea, risulta necessario effettuare le seguenti variazioni:
    • eliminare le rettifiche in aumento agli importi "Crediti verso clienti" apportate dall'esercente, perché il valore dei crediti da indicare era al netto delle relative svalutazioni;
    • non considerare la rettifica in diminuzione all'importo "Debiti verso fornitori", in quanto il maggior debito registrato risulta conseguenza dello riscadenzamento con la società Acquirente Unico S.p.A che ha contribuito al finanziamento del capitale investito netto;
    • modificare il valore relativo agli "Altri ricavi e proventi (da terzi)" in quanto il livello indicato nel questionario da Acea non corrisponde a quello indicato nei conti annuali separati poiché Acea ha sommato anche il valore relativo a "Contributi da CCSE", che deve restare escluso dal questionario in quanto non rilevante per il meccanismo di compensazione;
    • modificare gli importi dei costi da funzioni operative condivise e dei costi da servizi comuni indicati nel questionario da Acea, in quanto differenti rispetto ai valori indicati nei conti annuali separati;
    • modificare l'importo dell'"Accantonamento per rischi su crediti" indicato nel questionario da Acea, in quanto risulta diverso da quanto evidenziato nei conti annuali separati;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società ACEGAS-APS Service S.p.A(di seguito: ACEGAS), integrata dalle rettifiche e precisazioni pervenute dalla società con particolare riferimento ai ricavi inizialmente indicati nel questionario, sono emersi alcuni elementi di criticità circa l'attendibilità dei dati, riguardo la modalità di determinazione adottata dall'impresa relativamente all'importo dei "Crediti verso clienti", modalità che non risulta conforme alle disposizioni della deliberazione n. 11/07, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 19, commi 19.1 e 19.6;
  • conseguentemente l'importo relativo ai "Crediti verso clienti" ai fini della determinazione degli ammontari di cui all'articolo 24 del TIV deve essere quantificato in modo forfetario, tenendo conto delle informazioni riportate nelle note esplicative al bilancio dell'esercizio 2008 di ACEGAS alla voce crediti commerciali; tali note infatti consentono l'attribuzione diretta dei crediti all'attività di vendita ai clienti tutelati di energia elettrica, separatamente dalle "altre attività" che si riferiscono all'illuminazione pubblica nel comune di Padova;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società AGSM Energia S.p.A (di seguito: AGSM) e a seguito delle rettifiche e precisazioni pervenute dalla società con particolare riferimento ai ricavi inizialmente indicati nel questionario non si è reso necessario ricorrere ad ulteriori modifiche dei dati forniti;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società ASM Energia e Ambiente S.r.l. (di seguito: ASMEA) sono emerse criticità circa:
    • l'attendibilità dei dati, con particolare riferimento ad informazioni relative alla rettifica ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni", alla "svalutazione crediti" e al "fatturato complessivo";
    • la non possibilità di effettuare riscontri sui valori all'1 gennaio 2008 del capitale investito netto;
  • gli elementi di incertezza di cui al precedente alinea riguardano dati indispensabili alla quantificazione del meccanismo di compensazione e pertanto, allo stato, non risulta possibile determinare l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione per ASMEA utilizzando i criteri di calcolo seguiti per gli altri esercenti, quali illustrati nel presente provvedimento;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società Azienda Energetica S.p.A - Etschweke A.G (di seguito: Azienda energetica) risulta che la società è un esercente la maggior tutela societariamente separato a partire dal 1° luglio 2008, data dalla quale le attività di distribuzione e misura di energia elettrica vengono svolte dalla società AE Reti Spa, interamente controllata da Azienda energetica;
  • nel caso della società in esame pertanto:
    • non potendo disporre di bilanci separati al 30 giugno 2008, in mancanza di altre informazioni, si pone l'esigenza di operare le seguenti modifiche:
      1. rispetto al livello di costi, ricavi e fatturato complessivo riportati nel questionario per l'intero esercizio, apportare variazioni in riduzione pari al 50% del loro valore, anche in coerenza del fatto che l'applicazione della componente RCV è stata effettuata a partire dal 1 luglio 2008;
      2. considerare la remunerazione del capitale investito con esclusivo riferimento ai sei mesi di attività;
    • inoltre, rispetto ai valori indicati dal questionario da Azienda energetica, è necessario modificare il valore della voce "Altri fondi per rischi e oneri" in quanto differente rispetto ai valori indicati nei conti annuali separati;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società Enel Servizio Elettrico S.p.A (di seguito: Enel) è emersa una sostanziale attendibilità dei dati, anche se alcuni valori indicati nel questionario risultano differenti rispetto a quanto riportato nei conti annuali separati;
  • rispetto ai dati inviati da Enel, risulta necessario compiere le seguenti variazioni:
    • eliminare le rettifiche in aumento agli importi "Crediti verso clienti" apportate dall'esercente, perché il valore dei crediti da indicare era al netto delle relative svalutazioni;
    • considerare la rettifica in diminuzione, apportata dall'esercente in esame alla voce "Sopravvenienze attive", limitatamente alla parte relativa a:
      1. la riscossione di crediti precedentemente svalutati, in quanto giustificata dal fatto che non si tiene conto neppure delle svalutazioni effettuate nell'esercizio, se non in modo forfetario. Tuttavia dalla nota di commento ai conti annuali separati risulta che l'importo indicato nel questionario da Enel si riferisce all'intera attività di vendita ai clienti tutelati e comprende quindi anche il comparto relativo al servizio di salvaguardia; conseguentemente è stato considerato esclusivamente l'importo riferibile al solo comparto della maggior tutela;
      2. il mancato pagamento dei debiti verso clienti caduti in prescrizione, con esclusivo riferimento ai pagamenti non associabili ad alcun cliente, ad esempio per mancata indicazione della causale di pagamento o nominativo errato, in quanto è ragionevole ritenere che il relativo credito abbia dato luogo ad una svalutazione;
    • rispetto alla rettifica in diminuzione apportata da Enel alla voce "Sopravvenienze attive", eliminare la parte relativa al mancato pagamento dei debiti che si riferisce alla fattispecie di importi a favore dei clienti per i quali la controparte non ha provveduto all'incasso (tipicamente a seguito della cessazione del cliente), che non vanno considerati in quanto non sono assimilabili alla fattispecie dei crediti già svalutati, quantificandola, in assenza di informazioni di dettaglio da parte di Enel che ha dichiarato di non essere in grado di fornire separatamente l'importo riconducibili a questa  fattispecie, forfetariamente in una quota pari al 50% di quello indicato da Enel con riferimento alla voce "sopravvenienze per debiti verso clienti caduti in prescrizione";
    • modificare l'importo dei costi relativi al servizio comune "servizi informatici" indicato nel questionario da Enel, in quanto risulta differente rispetto ai valori indicati nei conti annuali separati;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società Enia Energia S.p.A. (di seguito: Enia), oggi Iren Mercato Spa, è emersa una sostanziale attendibilità dei dati, anche se alcuni valori indicati nel questionario risultano differenti rispetto a quanto riportato nei conti annuali separati;
  • rispetto ai dati inviati da Enia, risulta necessario modificare gli importi dei costi da funzioni operative condivise e dei costi da servizi comuni, in quanto differenti rispetto ai valori indicati nei conti annuali separati;
  • dall'analisi della documentazione relativa alla società HeraComm S.r.l. (di seguito: Hera) è emerso che:
    • i conti annuali separati, relativi all'anno 2008, presentati dalla società ai sensi della deliberazione n. 11/07, sono stati redatti senza rispettare i criteri previsti dagli articoli 19 e 20 di tale provvedimento;
    • tale incoerenza interessa tutti gli elementi necessari ai fini del meccanismo di compensazione, con la sola eccezione del dato relativo ai ricavi dell'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
    • in seguito a richiesta degli Uffici dell'Autorità di ripresentare i predetti conti annuali separati correttamente redatti, la società non risulta in grado di provvedervi entro tempi brevi;
    • allo stato, non risulta pertanto possibile determinare l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione per Hera utilizzando i criteri di calcolo seguiti per gli esercenti che hanno presentato i conti annuali redatti correttamente, quali illustrati nel presente provvedimento;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società Iride Mercato S.p.A (di seguito: Iride), oggi Iren Mercato Spa, è emersa una sostanziale attendibilità dei dati, anche se:
    • l'esercente ha dichiarato di non disporre del dettaglio relativo ai crediti per interessi di mora; ciò pone l'esigenza di operare una decurtazione forfetaria all'importo dei crediti, sulla base dell'incidenza media dei crediti per interessi di mora (non svalutati) desumibile dagli altri esercenti;
    • alcuni valori indicati nel questionario risultano differenti rispetto a quanto riportato nei conti annuali separati;
  • rispetto ai dati indicati da Iride nel questionario, risulta necessario compiere le seguenti variazioni:
    • non considerare il valore dell'"Ammortamento delle immobilizzazioni materiali", in quanto non compatibile con il valore nullo delle immobilizzazioni materiali, indicato nell'attivo dei conti annuali separati;
    • modificare gli importi dei costi da funzioni operative condivise e dei costi da servizi comuni indicati da Iride, in quanto differenti rispetto ai valori indicati nei conti annuali separati;
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società Trenta S.p.A. (di seguito: Trenta) è emersa una sostanziale attendibilità dei dati, anche se l'esercente ha dichiarato di non disporre del dettaglio relativo ai crediti per interessi di mora; conseguentemente, si pone l'esigenza di operare una decurtazione forfetaria all'importo dei crediti, sulla base dell'incidenza media dei crediti per interessi di mora (non svalutati) desumibile dagli altri esercenti;
  • rispetto ai dati inviati da Trenta, risulta necessario compiere le seguenti variazioni:
    • modificare la voce "Altri ricavi e proventi (da terzi)", in quanto oltre all'importo risultante dai conti annuali separati l'esercente in esame ha dichiarato di avere inserito anche l'importo dei "contributi da CCSE" che doveva restare escluso dal calcolo;
    • stornare, in quanto costo non ammesso al riconoscimento, l'importo inserito nella voce "Altri accantonamenti per rischi" a copertura di una sanzione irrogata dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, nonché il corrispondente incremento della voce patrimoniale "Altri fondi per rischi e oneri";
  • dall'analisi della documentazione di riferimento della società Vallenergie S.p.A. (di seguito: Vallenergie) è emersa una sostanziale attendibilità dei dati;
  • rispetto ai dati inviati da Valleneragie, risulta necessario compiere le seguenti variazioni:
    • eliminare le rettifiche in aumento agli importi "Crediti verso clienti" apportate dall'esercente, perché il valore dei crediti da indicare era al netto delle relative svalutazioni;
    • modificare il valore "Altri costi per servizi (verso terzi)" indicato nel questionario, al fine di escludere il valore dei "Costi per servizi - compensi agli organi sociali", in quanto costo non ammesso al riconoscimento;
    • adeguare il valore relativo al "fatturato complessivo", dichiarato da Vallenergia nel questionario, che risulta inferiore all'importo dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni a clienti finali" in quanto non comprendente i ricavi per fatture da emettere relative all'anno 2008.

Ritenuto che:

  • nelle situazioni in cui i chiarimenti forniti dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati non siano idonei a garantire l'attendibilità e la correttezza dei dati, sia necessario determinare l'ammontare relativo alla compensazione mediante criteri prudenziali che permettano di minimizzare le somme da restituire al singolo esercente o di massimizzare quelle da versare alla Cassa;
  • per quanto riguarda la posizione di ASMEA e Hera sia necessario fissare in via prudenziale l'ammontare di compensazione pari a zero, in luogo di un criterio forfetario basato sul rapporto medio - rinveniente dalle risultanze relative agli altri esercenti - tra il saldo relativo al meccanismo di compensazione e i ricavi della vendita di energia elettrica ai clienti del servizio di maggior tutela, che comporterebbe la determinazione di un ammontare a favore di queste società;
  • sia infine opportuno riconoscere agli esercenti che si trovino nelle situazioni di incertezza descritte la facoltà di ottenere la rideterminazione degli ammontari relativi alla compensazione, a condizione che sia resa disponibile, entro un termine decadenziale, la documentazione necessaria per valutare l'attendibilità e la veridicità dei dati

DELIBERA

  1. di determinare, per ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato, la quota dell'ammontare che, ai sensi dell'articolo 24 del TIV, ciascun esercente è tenuto a versare alla (se positivo) o a ricevere dalla (se negativo) Cassa al livello fissato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di riconoscere alle società elencate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, la facoltà di ottenere la rideterminazione del rispettivo ammontare, qualora presentino, nei termini e secondo le modalità di cui al punto 3, la documentazione contabile a supporto delle componenti patrimoniali o economiche ivi indicate;
  3. di prevedere che, ai fini della rideterminazione di cui al precedente punto 2, l'esercente, a pena di decadenza, presenti apposita istanza completa della documentazione relativa alle componenti patrimoniali o economiche di cui alla Tabella 2, indirizzata alla Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2011, stabilendo altresì che l'istanza tardiva sarà considerata non pervenuta;
  4. di sostituire al comma 24.5 del TIV le parole "Entro 90 (novanta) giorni" con le parole "Entro 30 (trenta) giorni";
  5. di ripubblicare a seguire il TIV nella versione risultante dalla modifica di cui al precedente punto 4.;
  6. di comunicare il presente provvedimento alle società elencate nella Tabella 1 e alla Cassa per i seguiti di competenza;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


4 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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