Data pubblicazione: 25 novembre 2010
Delibera 11 novembre 2010
VIS 140/10
Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Polynt S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 9 dicembre 2009, VIS 138/09
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 novembre 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, che ha sostituito il decreto 24 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, VIS 138/09.
Fatto
- L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione alle condizioni definite dall'Autorità. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. certificati verdi).
- Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 387/03, il GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A. - una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto - deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge n. 481/95.
- In esito a controlli tecnici effettuati ai sensi della deliberazione n. 60/04, con nota 27 novembre 2008 (prot. 36992), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato al GSE che l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore sito nel comune di Ravenna nella titolarità di Polynt S.p.A. non aveva soddisfatto, a partire dall'anno 2002, le condizioni minime previste dalla deliberazione n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione e che, quindi, la società doveva essere assoggettata all'obbligo di acquisto dei certificati verdi.
- Con nota 29 settembre 2009 (prot. 55823), il GSE ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento da parte di Polynt S.p.A. dell'obbligo di acquisto di:
- 1.100 certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica dell'anno 2003;
- 1.150 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2004;
- 1.250 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2005;
- 450 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2006;
- 1.029 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2007.
- Con nota 3 giugno 2010 (prot. 21023), la società Polynt S.p.A. ha presentato all'Autorità un'istanza di riesame delle risultanze dei controlli tecnici effettuati sul rispetto delle condizioni di cogenerazione, previste dalla deliberazione n. 42/02, da parte del proprio impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore.
- Con nota 29 settembre 2010 (prot. 32448), in esito al riesame proposto dalla società, gli uffici dell'Autorità hanno comunicato al GSE che l'impianto di proprietà della società Polynt:
- con riferimento alle produzioni degli anni dal 2002 al 2009, non ha rispettato le condizioni previste per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, avendo conseguito valori dell'indice IRE negativi e pertanto inferiori ai valori minimi previsti dalla deliberazione n. 42/02;
- solo con riferimento alla produzione di energia elettrica dell'anno 2003 l'impianto in oggetto ha superato la franchigia di 100 GWh per un ammontare pari a 1,170 GWh, mentre per tutti i restanti anni la produzione assoggettabile all'obbligo dei certificati verdi è risultata inferiore a detta franchigia.
- Per l'effetto, con nota 26 ottobre 2010 (prot. 35481), il GSE ha comunicato all'Autorità che la società Polynt non è assoggettabile all'obbligo di acquisto dei certificati verdi per gli anni dal 2002 al 2009, incluso l'anno 2003, in quanto il valore dei certificati verdi dovuti per quell'anno, al netto della franchigia, risulta inferiore al valore della taglia minima dei certificati verdi di quel periodo pari a 100 MWh.
- Valutazione giuridica
- L'illecito contestato è di mera condotta, di carattere omissivo, e si perfeziona nel momento in cui i soggetti obbligati all'acquisto dei certificati verdi - invitati a regolarizzare la propria posizione dal GSE S.p.A. che effettua la verifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 - non ottemperano a tale obbligo.
- Come attestato dal GSE nella nota 26 ottobre 2010 (prot. 35481), in conseguenza degli esiti del riesame effettuato dagli uffici dell'Autorità con nota 29 settembre 2010 (prot. 32448), la società Polynt non è assoggettabile all'obbligo di acquisto dei certificati verdi per le produzioni di energia elettrica dagli anni 2002 al 2009.
- Pertanto, non sussiste la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99
DELIBERA
- non sussiste la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da parte di Polynt S.p.A. con riferimento alle produzioni per gli anni dal 2002 al 2009 compresi;
- il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Polynt S.p.A., Via Enrico Fermi 51, 24020 Scanzorosciate (BG) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
11 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis