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Data pubblicazione: 16 dicembre 2009

Delibera 09 dicembre 2009

VIS 138/09

Avvio di un’istruttoria formale per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Polynt S.p.A. per il mancato adempimento dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Palmento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004 , n. 215/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
  • il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che l'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione come definita dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
  • il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03);
  • l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 impone al Gestore della rete (ora Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A.) di:
    • verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
    • comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti dell'obbligo di cui sopra;
  • ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge n. 481/95;
  • in esito ai controlli tecnici effettuati dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 60/04, con nota 27 novembre 2008 (prot. 36992), gli uffici dell'Autorità comunicavano al GSE S.p.A. che non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste dalla deliberazione n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, all'impianto sito in Ravenna, in via Baiona 192, di proprietà della società Polynt S.p.A; si riteneva, pertanto, opportuno che il GSE assoggettasse tale società all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
  • sulla base della lettera richiamata al precedente alinea, il GSE ha assoggettato la società all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
  • con nota 29 settembre 2009 (prot. 55823), il GSE ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento da parte di Polynt S.p.A. dell'obbligo di acquisto di:
    • 1.100 certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica dell'anno 2003;
    • 1.150 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2004;
    • 1.250 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2005;
    • 450 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2006;
    • 1.029 certificati verdi relativi alla produzione di energia dell'anno 2007

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Polynt S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di centoottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Polynt S.p.A., Via E. Fermi 51, 24020 Scanzorosciate (BG) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità

9 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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