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Data pubblicazione: 12 novembre 2010

Delibera 08 novembre 2010

VIS 138/10

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 marzo 2010, VIS 18/10 in merito ai possibili disservizi legati all’installazione di misuratori gas a turbina presso punti di riconsegna al servizio di clienti domestici diretti o indiretti da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale di maggiori dimensioni e misure urgenti a tutela dei clienti finali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera m);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  • il decreto 16 aprile 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Interno (di seguito: decreto 16 aprile 2008);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, così come successivamente integrata e modificata;
  • il Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale, Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, così come successivamente integrata e modificata;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2008, GOP 9/08 (di seguito: deliberazione GOP 9/08);
  • il Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, Parte I (RQDG), approvata con deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, e Parte II (RTDG), approvata con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, così come successivamente integrate e modificate;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008 ARG/gas 155/08, così come successivamente integrata e modificata;
  • il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, così come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2010, VIS 18/10 (di seguito: deliberazione VIS 18/10);
  • il documento recante "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 18/10 in merito ai possibili disservizi legati all'installazione di misuratori gas a turbina presso punti di riconsegna al servizio di clienti domestici diretti o indiretti da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale di maggiori dimensioni" (di seguito: Resoconto).

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95, nel perseguire le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, l'Autorità valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi;
  • a seguito della ricezione di un reclamo, relativo a diversi clienti finali gas, e di due segnalazioni, con deliberazione VIS 18/10 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in merito ai possibili disservizi legati all'installazione di misuratori gas a turbina presso punti di riconsegna al servizio di clienti domestici diretti o indiretti da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale di maggiori dimensioni (di seguito: l'Istruttoria), finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione di eventuali interventi di competenza dell'Autorità nonché di segnalazioni agli organi competenti in materia di metrologia legale ed agli enti di normazione tecnica;
  • l'Autorità ha indicato un termine per la chiusura dell'Istruttoria di 180 (centoottanta) giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
  • in attuazione della deliberazione VIS 18/10 la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS) ha condotto attività conoscitive relative al campo di indagine di cui ai precedenti alinea, i cui esiti sono contenuti nel Resoconto;
  • il Resoconto evidenzia che:
    • presso i punti di riconsegna delle reti di 32 distributori di gas naturale con più di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2008 risultano ad oggi installati numerosi misuratori a turbina; l'installazione di tali misuratori ha avuto, a partire dal 2009, una flessione;
    • le norme e la letteratura tecnica evidenziano che le caratteristiche tecniche  dei misuratori a turbina possono avere effetti sulla misurazione dei consumi legati al fenomeno della extrarotazione inerziale, in presenza di impianti utilizzatori del gas soggetti a frequenti "on/off" e/o a forti e repentine variazioni di portata;
    • la presenza, la frequenza e l'intensità degli on/off e/o delle variazioni di portata sono influenzate dalla tipologia di impianto utilizzatore e dalle relative modalità di funzionamento;
    • la norma tecnica nazionale vigente è la UNI CIG 10619:1997 elaborata dal CIG e pubblicata dall'UNI, citata quale norma di riferimento attuativo nel Decreto 16 aprile 2008 recante: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità superiore a 0,8"; tale norma precisa al punto 6.3.3. "Linea di misurazione" che i contatori a turbina siano "da evitare in caso di impiego su installazioni caratterizzate da forti variazioni di portata (tutto-niente)";
    • nella norma di cui al precedente alinea viene precisato che essa si applica, per il (solo) gruppo di misurazione, per gli impianti di riduzione e misurazione del gas naturale per utenze civili, funzionanti con pressione a valle minore o uguale a 0,04 bar (bassa pressione);
    • la formulazione della norma di cui ai precedenti alinea ha dato luogo ad applicazione della medesima non uniforme, da parte dei distributori coinvolti dalle attività conoscitive svolte nell'ambito dell'istruttoria;
  • il Protocollo d'intesa fra l'Autorità ed il Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) di cui all'Allegato A alla deliberazione GOP 09/08, richiama, tra le finalità statutarie del CIG, la compilazione di norme tecniche attinenti l'installazione degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed alla utilizzazione dei gas combustibili e relativi apparecchi di misura, regolazione, controllo e sicurezza nonché la verifica della rispondenza di dette apparecchiature ed impianti alle norme tecniche in materia.

Ritenuto che:

  • sia opportuno acquisire il Resoconto come atto conclusivo dell'Istruttoria avviata con deliberazione VIS 18/10;
  • il Resoconto confermi che le caratteristiche tecniche dei misuratori a turbina possono avere effetti in alcuni casi sulla corretta misurazione dei consumi di gas presso le forniture di gas oggetto dell'Istruttoria e presso le forniture similari e che tali effetti dipendono prevalentemente dalla tipologia di impianto utilizzatore posto a valle di tali misuratori e dal suo funzionamento;
  • sia pertanto necessario adottare misure volte a minimizzare eventuali impatti negativi sui clienti finali con impianti di utenza alimentati a gas naturale, serviti in bassa o in media pressione, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti;
  • a tale fine sia necessario che siano svolte dal CIG le attività funzionali alla corretta individuazione dei casi in cui l'installazione dei misuratori a turbina è da evitare;
  • tali attività trovino spazio nell'ambito del Protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG approvato con deliberazione GOP 9/08 e comprendano:
    1. la revisione della norma UNI/CIG 10619:1997, con la specifica trattazione dell'installazione dei misuratori a turbina presso gli impianti di misurazione del gas naturale per utenze civili, quale che sia la pressione di fornitura del gas alle stesse;
    2. l'individuazione e l'indicazione, con apposita norma tecnica o nella norma tecnica di cui alla precedente lettera a), delle condizioni di installazione dei misuratori a turbina in presenza delle quali si possono verificare errate misurazioni, con particolare riguardo:
      1. alla tipologia dell'impianto utilizzatore;
      2. alla frequenza ed intensità delle variazioni di portata;
  • nelle more della definizione delle norme tecniche di cui al precedente alinea, sia necessario prevedere che, per le richieste di attivazione pervenute al distributore a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento e per le sostituzioni che si rendessero necessarie a partire dalla medesima data, laddove il distributore di gas naturale installi nuovi misuratori della tipologia "a turbina", sia tenuto a dimostrare di:
    1. aver acquisito, prima dell'attivazione del punto di riconsegna o prima della sostituzione del misuratore, tutte le informazioni relative all'impianto utilizzatore, necessarie a garantire la corretta misurazione dei consumi ed almeno:
      1. la tipologia dei bruciatori installati, distinguendo se con o senza modulazione fiamma;
      2. il numero dei bruciatori;
      3. la portata termica complessiva e di ogni bruciatore;
      4. una stima del numero di accensioni e spegnimenti medi giornalieri dell'impianto utilizzatore;
      5. la presenza o meno di stabilizzatori di pressione, distinguendo se a valle o a monte del misuratore;
      6. l'utilizzo dell'impianto, distinguendo tra utilizzo per solo riscaldamento, per sola produzione di acqua calda sanitaria e utilizzo combinato per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
    2. aver informato il cliente finale titolare del punto di riconsegna che l'eventuale successiva modifica dell'impianto utilizzatore può avere ripercussioni sulla corretta misurazione dei consumi;
  • sia altresì necessario prevedere che, per i misuratori a turbina già installati, i distributori di gas naturale attuino, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un piano di controlli volti a verificare la completezza e correttezza delle informazioni presenti nei loro archivi e se le condizioni di installazione siano tali da garantire la corretta misurazione dei consumi, previa acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del precedente alinea, e rendano disponibili al CIG tali informazioni nell'ambito del processo di elaborazione delle norme tecniche di cui sopra

DELIBERA

  1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 18/10 mediante l'acquisizione, come atto conclusivo, del Resoconto allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere che le attività funzionali alla corretta individuazione dei casi in cui l'installazione dei misuratori gas a turbina è da evitare siano svolte dal CIG e che tali attività comprendano:
    1. la revisione della norma UNI/CIG 10619:1997, con la specifica trattazione dell'installazione dei misuratori a turbina presso gli impianti di misurazione del gas naturale per utenze civili, quale che sia la pressione di fornitura del gas alle stesse;
    2. l'individuazione e l'indicazione, con apposita norma tecnica o nella norma tecnica di cui alla precedente lettera a), delle condizioni di installazione dei misuratori a turbina in presenza delle quali si possono verificare errate misurazioni, con particolare riguardo:
      1. alla tipologia dell'impianto utilizzatore;
      2. alla frequenza ed intensità delle variazioni di portata;
  3. di prevedere che le attività di cui al punto 2 trovino spazio nell'ambito del Protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG, approvato con deliberazione GOP 9/08, da integrarsi per tenere conto dei nuovi compiti affidati al CIG dal presente provvedimento;
  4. di prevedere che, nelle more della definizione delle norme tecniche di cui al precedente punto 2, laddove il distributore di gas naturale installi nuovi misuratori della tipologia "a turbina" sia tenuto a dimostrare di:
    1. aver acquisito, prima dell'attivazione del punto di riconsegna o prima dell'eventuale sostituzione del misuratore, tutte le informazioni relative all'impianto utilizzatore, necessarie a garantire la corretta misurazione dei consumi ed almeno:
      1. la tipologia dei bruciatori installati, distinguendo se con o senza modulazione fiamma;
      2. il numero dei bruciatori;
      3. la portata termica complessiva e di ogni bruciatore;
      4. una stima del numero di accensioni e spegnimenti medi giornalieri dell'impianto utilizzatore;
      5. la presenza o meno di stabilizzatori di pressione, distinguendo se a valle o a monte del misuratore;
      6. l'utilizzo dell'impianto, distinguendo tra utilizzo per solo riscaldamento, per sola produzione di acqua calda sanitaria e utilizzo combinato per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
    2. aver informato il cliente finale titolare del punto di riconsegna che l'eventuale modifica dell'impianto utilizzatore può avere ripercussioni sulla corretta misurazione dei consumi;
  5. di stabilire che quanto previsto al precedente punto 4 trovi applicazione per le richieste di attivazione della fornitura pervenute al distributore di gas a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento e per le sostituzioni del misuratore che si rendano necessarie a partire dalla medesima data;
  6. di prevedere che, per i misuratori a turbina già installati alla data di pubblicazione del presente provvedimento o per i quali è prevista l'installazione a seguito di richiesta di attivazione della fornitura pervenuta al distributore di gas prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, tutti distributori di gas naturale attuino, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un piano di controlli volti a verificare la completezza e correttezza delle informazioni presenti nei loro archivi e se le condizioni di installazione siano tali da garantire la corretta misurazione dei consumi, previa acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 4, e rendano disponibili al CIG tali informazioni nell'ambito del processo di elaborazione delle norme tecniche di cui al punto 2;
  7. di notificare la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al CIG, per i seguiti di competenza;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


8 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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