Data pubblicazione: 31 marzo 2010
Delibera 26 marzo 2010
VIS 18/10
Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ai possibili disservizi legati all’installazione di misuratori gas a turbina presso punti di riconsegna al servizio di clienti domestici diretti o indiretti da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale di maggiori dimensioni
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 marzo 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'art. 2, comma 22;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, così come successivamente integrata e modificata;
- il Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito: Codice Rete Tipo), Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, così come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2008, GOP 09/08 (di seguito: deliberazione GOP 09/08);
- la Parte I del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG), approvata con deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, così come successivamente modificata;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008 ARG/gas 155/08, così come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09.
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità la finalità di promuovere la concorrenza e l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), nel perseguire le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 481/95, l'Autorità valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi;
- ai sensi del punto 11.3, cap. 11, sezione 4 del Codice Rete Tipo le imprese di distribuzione sono responsabili per tutti i gruppi di misura da esse gestiti, installati presso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione:
- della gestione e della manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- del corretto funzionamento;
- il Protocollo d'intesa fra l'Autorità ed il Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) di cui all'Allegato A alla deliberazione GOP 09/08, evidenziata l'opportunità di formalizzazione del rapporto di collaborazione in essere fra le parti, individua specifiche modalità di collaborazione, differenti a seconda dell'attività da porre in essere nelle tematiche di comune interesse;
- il predetto Protocollo d'intesa richiama tra le finalità statutarie del CIG la compilazione di norme tecniche attinenti l'installazione degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed alla utilizzazione dei gas combustibili e relativi apparecchi di misura, regolazione, controllo e sicurezza nonché la verifica della rispondenza di dette apparecchiature ed impianti alle norme tecniche in materia;
- sono pervenuti all'Autorità un reclamo relativo a diversi clienti finali gas, e due segnalazioni aventi ad oggetto:
- l'installazione presso punti di riconsegna di misuratori a turbina che apparirebbe contraria alla normativa tecnica vigente, segnatamente alla norma UNI CIG 10619-1997;
- la presunta errata rilevazione, presso i citati punti di riconsegna, dei consumi di gas naturale, causata da rotazioni inerziali del misuratore, segnatamente della turbina, ad ogni arresto del prelievo del gas naturale;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità con lettera del 16 ottobre 2009 (prot. n. 60125 di pari data) ha richiesto al CIG chiarimenti in ordine alla normativa tecnica di riferimento per i gruppi di misura a turbina ed all'idoneità all'installazione dei suddetti gruppi presso utenze di tipo residenziale;
- la lettera di risposta del CIG (prot. 70611/A del 27 novembre 2009) alla lettera di cui al precedente alinea in ordine ai quesiti posti ha fornito le seguenti indicazioni:
- le norme tecniche di riferimento per i misuratori gas a turbina sono:
- la UNI EN 12261-2006 norma di prodotto europea, recepita da UNI nel corpo normativo tecnico nazionale;
- la ISO 9951-1993 norma di prodotto internazionale;
- la UNI CIG 10619-1997 norma nazionale elaborata dal CIG e pubblicata dall'UNI, citata quale norma di riferimento attuativo nel Decreto 16 aprile 2008 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Interno recante: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità superiore a 0,8";
- la norma UNI CIG 10619-1997, "Impianti di riduzione e misura del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e assimilabile e per utilizzo civile con pressione a valle compresa tra 0,04 e 0,5 bar", unica fra quelle sopra menzionate ad esprimersi in ordine all'idoneità all'installazione dei gruppi di misura, precisa al punto 6.3.3. "Linea di misurazione" che i contatori a turbina siano "da evitare in caso di impiego su installazioni caratterizzate da forte variazioni di portata (tutto-niente)";
- le norme tecniche di riferimento per i misuratori gas a turbina sono:
- la norma UNI CIG 10619-1997 precisa inoltre che il proprio ambito di applicazione oggettiva riguardi, con riferimento al gruppo di misurazione, anche gli impianti di riduzione e misurazione del gas naturale per utenze civili, funzionanti con pressione a valle minore o uguale a 0,04 bar (bassa pressione);
- fra le attività prodromiche alla formazione della Direttiva per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, approvata con la deliberazione ARG/gas 155/08, si è proceduto ad una raccolta di dati relativi alla tipologia di misuratori gas installati sul territorio nazionale; tale raccolta di dati ha evidenziato che per almeno 3 imprese di distribuzione di gas il numero di misuratori a turbina installati risultava superiore a 2.000, mentre non erano disponibili informazioni sulle condizioni di installazione.
Ritenuto che:
- sia opportuno avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'accertamento della situazione relativa:
- alle condizioni di installazione di misuratori gas a turbina presso punti riconsegna alimentati in bassa pressione;
- a possibili anomalie che abbiano effetti sulla misurazione dei consumi di gas presso le utenze interessate;
- sia opportuno acquisire le informazioni di cui al punto a. con particolare riferimento alle imprese di distribuzione di gas naturale di maggiori dimensioni intendendosi per tali le imprese che avevamo più di 100.000 clienti finali allacciati alla data del 31 dicembre 2008;
- sia necessario disporre del maggior numero di dati ed elementi informativi possibili anche al fine di verificare la corretta applicazione dei provvedimenti dell'Autorità e la sussistenza di eventuali disservizi legati alla corretta misurazione dei consumi di gas nel caso di installazione di misuratori a turbina presso punti riconsegna al servizio di clienti finali domestici diretti o indiretti e valutare la sussistenza delle condizioni per eventuali interventi di competenza dell'Autorità a tutela dei clienti finali;
- a tale fine, sia opportuno valutare la necessità di avvalersi della collaborazione del CIG per l'effettuazione di studi, analisi e valutazioni secondo le modalità e le procedure che verranno in seguito definite conformemente a quanto previsto dal citato Protocollo d'intesa;
- alla luce degli elementi emersi a conclusione dell'istruttoria, per gli aspetti che esulano dalle prerogative normativamente attribuite all'Autorità ma nell'ottica di leale collaborazione istituzionale sia necessario valutare l'opportunità di redigere apposite segnalazioni agli organi competenti in materia di metrologia legale ed agli enti di normazione tecnica
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria conoscitiva in merito ai possibili disservizi legati all'installazione di misuratori gas a turbina presso punti riconsegna al servizio di clienti finali domestici diretti o indiretti da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale che avevamo più di 100.000 clienti finali allacciati alla data del 31 dicembre 2008, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza nonché di eventuali segnalazioni agli organi competenti in materia di metrologia legale ed agli enti di normazione tecnica;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché proceda allo svolgimento delle attività istruttorie e conoscitive con le finalità di cui al precedente punto ed alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali seguiti di competenza;
- di prevedere, ove ritenuto necessario ai fini del completamento della presente istruttoria conoscitiva, l'effettuazione di studi, analisi e valutazioni in collaborazione con il CIG secondo modalità e procedure definite conformemente alle previsioni contenute nel citato Protocollo d'intesa;
- di prevedere che, qualora ciò sia opportuno, per alcuni aspetti della presente istruttoria non afferenti alla normazione tecnica, l'effettuazione di analisi e valutazioni avvenga con il supporto di servizi di consulenza esterni;
- di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 180 (centoottanta) giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
26 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis