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Data pubblicazione: 03 giugno 2010

Delibera 31 maggio 2010

ARG/elt 83/10

Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in materia di regimi tariffari speciali al consumo

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR n. 730/63);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2000;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 giugno 1997 n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 244/00 (di seguito: deliberazione n. 244/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004 n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008 ARG/elt 47/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008 ARG/elt 63/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 63/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009 ARG/com 80/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 80/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010 ARG/elt 68/10, con l'annesso documento di consultazione DCO 13/10;
  • la convenzione n. 357/1992 (di seguito: convenzione)per la fornitura di energia elettrica stipulata tra Enel S.p.A. (di seguito: Enel) e l'Ente Ferrovie dello Stato (poi trasformato in Ferrovie dello Stato S.p.A., di seguito: FS), stipulata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 730/63;
  • l'impugnativa da parte di Enel delle note della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 10 agosto 2005, prot. n. 001392 e 22 settembre 2005, prot. 1562 - ct 6468/06 - fascicolo n. 6/05 - TAR Lazio - Roma R.G.10332/05, in tema di punto unico di prelievo;
  • l'impugnativa da parte di  RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) del Gruppo FS delle comunicazioni della Cassa prot. n. 291 del 09/02/05, prot. n. 538 del 16/03/2005 e prot. n. 555 del 24/05/2005 - ct 20562/05 - fascicolo n. 1/05 - TAR Lazio - Roma R.G. 3726/05, in tema di punto unico di prelievo;
  • l'impugnativa da parte di Enel/CCSE - CT 40550/99 - 4918/00 - 4917/00 - fascicolo n. 06/99 - Corte d'Appello di Roma RG. 3852/06 - 3854/06 - 3853/06, in tema di pagamento sovrapprezzo nuovi impianti;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003, emessa a seguito dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3066/99;
  • le sentenze di primo grado nn. 9924/05, 9925/05, 9926/05, emesse dal Tribunale Civile di Roma, Sezione VIII, attualmente impugnate innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Considerato che:

  • RFI è la società del gruppo FS cui, a seguito della separazione societaria, sono stati attribuiti gli effetti e le responsabilità della convenzione;
  • Enel Distribuzione è la società del gruppo Enel cui, a seguito della separazione societaria, sono state attribuite le funzioni di impresa di distribuzione, subentrando nelle relative posizioni attive e passive collegate alla convenzione.

Considerato che:

  • il regime tariffario speciale al consumo spettante a RFI ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 730/63, attuato mediante lo strumento della convenzione, costituisce un onere generale del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03;
  • la regolazione tariffaria dei regimi tariffari speciali al consumo, ivi incluse le deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC, è attualmente definita nella Parte V del TIT;
  • l'articolo 11-bis della legge n. 80/05 stabilisce che il regime speciale di RFI continui ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004, salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato DPR n. 730/63;
  • come previsto dalla Parte prima della convenzione di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63, il regime tariffario speciale include una pluralità di punti di prelievo (detti anche di "collegamento") destinati alla fornitura di energia elettrica per gli usi connessi con l'esercizio ferroviario;
  • la medesima convenzione prevede la possibilità di "...attivare altri punti di collegamento, come pure sopprimere o modificare qualcuno di quelli (...) in servizio (...) attraverso la stipula di apposite Convenzioni di dettaglio contenenti, oltre che la necessaria congruenza con la Convenzione generale (di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63), anche specifici articoli relativi ai punti di collegamento...";
  • la deliberazione n. 70/97, all'art. 5, istituisce presso la Cassa il "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" che incorpora il "Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate" e ingloba nella tariffa elettrica i sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, con entrata in vigore il 1 luglio 1997;
  • la deliberazione 244/00 ha stabilito i termini applicativi della componente A3 nei confronti di RFI;
  • la deliberazione n. 148/04 ha affidato alla Cassa la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali, compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione agli stessi, sopprimendo le disposizioni dell'articolo 73 del TIT che prevedevano il calcolo e la corresponsione della componente compensativa da parte delle imprese distributrici;
  • come precisato nelle premesse della deliberazione ARG/elt 47/08, per effetto della convenzione, ai fini tariffari, i richiamati punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, alla data del 31 dicembre 2004 risultavano trattati come un unico punto di prelievo virtuale;
  • con la richiamata deliberazione ARG/elt 47/08, come successivamente integrata e modificata, l'Autorità ha introdotto specifiche modalità applicative del regime tariffario speciale di RFI.

Considerato che:

  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003 ha affermato, con riferimento al contenzioso relativo agli anni 1993-1995, la non applicabilità del costo aggiuntivo rappresentato dal "sovrapprezzo nuovi impianti" (poi sostituito dalle componenti A3 e A3bis) introdotto dalla deliberazione del CIP n. 6/1992 in ragione dell'esonero dall'applicazione di detto sovrapprezzo dell'energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici. La Cassazione afferma, infatti, che "anche l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sarebbe rientrata tra i consumatori di energia esentati dall'applicazione del menzionato sovrapprezzo, se avesse potuto continuare a produrre energia per uso proprio e, quindi, ad autoconsumarla";
  • la citata sentenza richiama espressamente l'art. 4 del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730 quale riferimento per definire le quantità di energia assimilabili a quantità autoprodotte, ovvero le quantità di energia nei "limiti di quantità e di potenza a disposizione della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nell'esercizio finanziario 1962-1963, tenuto conto dell'incremento di producibilità conseguente all'entrata in servizio dell'impianto di Monastero", che costituiscono la cosiddetta "fornitura di base" dell'operatore ferroviario;
  • la suddetta sentenza, inoltre, ribadisce la legittimità della deliberazione n. 70/97 dell'Autorità, pur escludendone l'applicabilità retroattiva;
  • antecedentemente alla sentenza, le componenti A3 e A3 bis erano state definite e/o applicate secondo principi difformi dalla sentenza medesima; e che questo ha comportato l'insorgere di contenziosi da cui conseguono partite economiche in sospeso anche da più di 10 anni.

Considerato che:

  • la Cassa ha trasmesso l'elenco dei punti di prelievo comunicatole dalla società RFI, ai sensi della deliberazione 47/08, con lettera del 6 marzo 2009;
  • l'Autorità ha rilevato la mancanza di alcuni dei dati tecnici richiesti dall'art. 3.2 della deliberazione 47/08, e ha richiesto un supplemento informativo con lettera del 21 maggio 2009;
  • con lettera del 30 ottobre 2009 la Cassa ha trasmesso all'Autorità le indicazioni tecniche non contenute nel precedente elenco fornite da RFI a seguito della richiesta di supplemento informativo precedentemente inoltrata.

Considerato che:

  • con lettera del 18 luglio 2008 FS ha richiamato l'attenzione dell'Autorità sulla tematica dell'applicabilità della componente tariffaria A3 al regime speciale ex-DPR 730/63 e sulla questione delle compensazioni per forniture di trazione effettuate dalle Ferrovie Svizzere;
  • con lettera del 26 settembre 2008, l'Autorità ha chiarito come non possa essere accolta la tesi secondo la quale RFI dovrebbe essere esonerata in toto dai pagamenti della componente A3, bensì che l'esenzione della componente A3 si applica solo alla cosiddetta "fornitura di base", e non anche alle "eccedenze";
  • nella stessa lettera del 26 settembre 2008 è stato precisato che le disposizioni in materia di regimi tariffari speciali si applicano anche per i consumi entro il territorio nazionale derivanti dall'alimentazione delle linee ferroviarie al confine italo-svizzero, al netto di eventuali cessioni a titolo di reciprocità e nei limiti di saturazione delle forniture individuate, rispettivamente, nella "fornitura di base" e nella "fornitura di eccedenza";
  • Enel Distribuzione con lettera del 30 luglio 2009, ha reso disponibili i dati di dettaglio relativi ai prelievi di RFI, rilevanti ai fini della individuazione delle energie assoggettate alla componente A3;
  • con lettera del 23 ottobre 2009 Enel Distribuzione dichiara che le somme corrispondenti alle componenti non pagate da FS per le componenti A3, A3bis e Sovrapprezzo Nuovi Impianti fatturate negli anni 1995-1999, e oggetto di tre distinti contenziosi presso la Corte di Appello di Roma, sono state già oggetto di restituzione da parte della Cassa ad Enel  Distribuzione nel corso dell'anno 2000, e dunque di non avere nulla a pretendere da Cassa fino all'anno 1999 a seguito dell'esito del contenzioso.

Ritenuto opportuno:

  • interpretare, in coerenza con la sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003 le disposizioni relative alle partite economiche in sospeso tra RFI, ENEL Distribuzione e Cassa relative alla componente tariffaria A3 e A3bis, all'energia consumata al confine italo-svizzero ed all'applicabilità, ai fini tariffari, del punto unico di prelievo per il gestore di rete ferroviaria;
  • specificare che l'energia elettrica acquistata da RFI ed utilizzata per l'esercizio ferroviario sul territorio italiano gode del regime speciale previsto dal DPR n. 730/63, indipendentemente dalla circostanza di essere acquistata da un fornitore italiano o da un fornitore estero; viceversa, l'energia elettrica utilizzata in territorio situato al di fuori dei confini nazionali non gode della medesima agevolazione;
  • confermare l'applicazione del punto unico virtuale di prelievo, limitatamente ai punti di prelievo utilizzati per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, come precisato nella deliberazione ARG/elt 47/08 e successive integrazioni, e che le componenti tariffarie espresse per punto di consegna debbano essere applicate con riferimento a tale punto unico virtuale;
  • confermare l'esenzione della componente tariffaria A3 per la società RFI limitatamente alla "fornitura base", come individuata in convenzione sia per gli usi di trazione sia per gli usi diversi, come indicato anche da alcuni pronunciamenti giurisprudenziali passati in giudicato;
  • considerare l'interpretazione contenuta nei pronunciamenti giurisprudenziali già passati in giudicato, e riguardanti il periodo 1993-1995, applicabile anche al periodo successivo fino all'approvazione della deliberazione n. 70/97, la cui legittimità è stata ribadita dalla Corte di Cassazione;
  • riconoscere gli interessi al saggio legale sulle partite relative al punto unico virtuale per gli anni 2005-2008 ed all'energia elettrica scambiata al confine svizzero tra RFI e le Ferrovie Svizzere per gli anni 2004-2008; nonché sugli importi dovuti alla Cassa a titolo di componente tariffaria A3 limitatamente alla "fornitura in eccedenza" a decorrere dall'anno 2001;
  • dare mandato alla Cassa di chiudere le partite in sospeso a partire dal 1 luglio 1997, ovvero dall'entrata in vigore della deliberazione n. 70/97, sostituendosi all'impresa distributrice per il periodo precedente l'entrata in vigore della deliberazione n. 148/04

DELIBERA

  1. di disciplinare le partite economiche in sospeso tra RFI, ENEL Distribuzione e Cassa secondo l'interpretazione indicata in premessa dando mandato alla Cassa per la quantificazione complessiva ed il trattamento a saldo delle partite economiche di cui al successivo comma a partire dal 1 luglio 1997, sostituendosi all'impresa distributrice per gli importi tuttora pendenti relativi agli anni in cui la gestione era di competenza dell'impresa distributrice medesima.
  2. che le partite economiche di cui al precedente comma sono riferite a RFI in relazione a:
    1. energia elettrica scambiata al confine svizzero con le Ferrovie Svizzere;
    2. applicazione delle componenti tariffarie espresse per punto di prelievo;
    3. applicazione della componente tariffaria A3, e delle precedenti componenti A3bis e Sovrapprezzo Nuovi Impianti;
  3. di prevedere che la Cassa, ai fini del mandato di cui al comma 1, si attenga ai seguenti criteri:
    1. tutta l'energia elettrica acquistata da RFI ed utilizzata per l'esercizio ferroviario sul territorio italiano gode del regime speciale introdotto dal DPR n. 730/63;
    2. l'energia elettrica acquistata da RFI e utilizzata in territorio situato al di fuori dei confini nazionali non gode delle agevolazioni previste dal suddetto regime speciale;
    3. ai fini tariffari, limitatamente ai soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, le componenti tariffarie espresse per punto di prelievo sono applicate alla società RFI con riferimento ad un punto unico virtuale di prelievo, secondo il meccanismo previsto dalla deliberazione n. 47/08;
    4. la società RFI è esentata dall'applicazione della componente tariffaria A3, nonché dalle precedenti componenti A3bis e Sovrapprezzo Nuovi Impianti, limitatamente alla "fornitura base", definita in convenzione sia per gli usi di trazione sia per gli usi diversi;
    5. applicazione del tasso di interesse legale per il calcolo degli interessi;
  4. di prevedere che la Cassa comunichi alla Direzione Tariffe dell'Autorità ed alla società RFI S.p.A. l'esito della attività di quantificazione di cui al punto 1, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e che detta quantificazione venga considerata definitiva decorsi 30 giorni dalla trasmissione, salvo parere contrario della medesima Direzione Tariffe;
  5. di prevedere che per il periodo precedente l'entrata in vigore della delibera 70/97 resti ferma l'applicazione del regime tariffario desumibile dalla convenzione e dai pronunciamenti giurisprudenziali di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003;
  6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
  7. di notificare il presente provvedimento alla società FS con sede legale in piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma e alla società RFI S.p.A., con sede legale in piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa, per i seguiti di competenza.


31 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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