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Data pubblicazione: 11 maggio 2010

Delibera 07 maggio 2010

ARG/elt 68/10

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sul regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR n. 730/63);
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2000;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 giugno 1997 n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 244/00 (di seguito: deliberazione n. 244/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004 n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008 ARG/elt 47/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008 ARG/elt 63/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 63/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009 ARG/com 80/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 80/09);
  • la convenzione n. 357/1992 (di seguito: convenzione) per la fornitura di energia elettrica stipulata tra Enel S.p.A. (di seguito: Enel) e l'Ente Ferrovie dello Stato (poi trasformato in Ferrovie dello Stato S.p.A., di seguito: FS), stipulata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 730/63;
  • l'impugnativa da parte di Enel delle note della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 10 agosto 2005, prot. n. 001392 e 22 settembre 2005, prot. 1562 - ct 6468/06 - fascicolo n. 6/05 - TAR Lazio - Roma R.G.10332/05, in tema di punto unico di prelievo;
  • l'impugnativa da parte di  RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) del Gruppo FS delle comunicazioni della Cassa prot. n. 291 del 09/02/05, prot. n. 538 del 16/03/2005 e prot. n. 555 del 24/05/2005 - ct 20562/05 - fascicolo n. 1/05 - TAR Lazio - Roma R.G. 3726/05, in tema di punto unico di prelievo;
  • l'impugnativa da parte di Enel/CCSE - CT 40550/99 - 4918/00 - 4917/00 - fascicolo n. 06/99 - Corte d'Appello di Roma RG. 3852/06 - 3854/06 - 3853/06, in tema di pagamento sovrapprezzo nuovi impianti;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003, emessa a seguito dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3066/99;
  • le sentenze di primo grado nn. 9924/05, 9925/05, 9926/05, emesse dal Tribunale Civile di Roma, Sezione VIII, attualmente impugnate innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Considerato che:

  • con sentenza n. 17021/2003 la Corte di Cassazione ha affrontato alcune questioni interpretative sull'applicazione del Sovrapprezzo Nuovi Impianti per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, il cui regime speciale al consumo è stato trasferito a RFI, con riferimento ad un contenzioso relativo al periodo 1993-1995;
  • la tematica è tuttora oggetto di contenzioso per il periodo successivo tra RFI, Cassa e Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) cui, a seguito della separazione societaria, sono state attribuite le posizioni dell'impresa di distribuzione inserite nella convenzione originariamente stipulata tra Ente Ferrovie dello Stato ed Enel;
  • sono, inoltre, pendenti due distinti ricorsi tra la Cassa e, rispettivamente, Enel e RFI in tema di applicazione delle componenti tariffarie espresse per punto unico di prelievo;
  • la società RFI ha sollevato un ulteriore problema applicativo del suo regime speciale al consumo riguardante la fornitura di energia al confine italo-svizzero.

Considerato che:

  • le questioni sopra citate generano partite economiche in sospeso da diversi anni e per le quali la stima del saldo risulta a credito per il Sistema Elettrico;
  • la sospensione delle suddette partite economiche è pregiudizievole per il Sistema Elettrico e non può essere ulteriormente protratta nel tempo.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regimi tariffari speciali al consumo che, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003, eliminino i dubbi interpretativi ed applicativi che hanno determinato la sospensione delle suddette partite economiche;
  • acquisire con urgenza il parere delle parti interessate, anche in ragione della necessità di addivenire ad una soluzione rapida in vista delle chiusure dei bilanci societari

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regimi tariffari speciali al consumo, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003;
  2. di pubblicare un documento di consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
  3. di attribuire al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
  4. di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1 con l'adozione del provvedimento finale entro il 7 giugno 2010;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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