Data pubblicazione: 11 maggio 2010
Delibera 07 maggio 2010
ARG/elt 68/10
Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sul regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 7 maggio 2010
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR n. 730/63);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2000;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 giugno 1997 n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 244/00 (di seguito: deliberazione n. 244/00);
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004 n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008 ARG/elt 47/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008 ARG/elt 63/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 63/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009 ARG/com 80/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 80/09);
- la convenzione n. 357/1992 (di seguito: convenzione) per la fornitura di energia elettrica stipulata tra Enel S.p.A. (di seguito: Enel) e l'Ente Ferrovie dello Stato (poi trasformato in Ferrovie dello Stato S.p.A., di seguito: FS), stipulata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 730/63;
- l'impugnativa da parte di Enel delle note della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 10 agosto 2005, prot. n. 001392 e 22 settembre 2005, prot. 1562 - ct 6468/06 - fascicolo n. 6/05 - TAR Lazio - Roma R.G.10332/05, in tema di punto unico di prelievo;
- l'impugnativa da parte di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) del Gruppo FS delle comunicazioni della Cassa prot. n. 291 del 09/02/05, prot. n. 538 del 16/03/2005 e prot. n. 555 del 24/05/2005 - ct 20562/05 - fascicolo n. 1/05 - TAR Lazio - Roma R.G. 3726/05, in tema di punto unico di prelievo;
- l'impugnativa da parte di Enel/CCSE - CT 40550/99 - 4918/00 - 4917/00 - fascicolo n. 06/99 - Corte d'Appello di Roma RG. 3852/06 - 3854/06 - 3853/06, in tema di pagamento sovrapprezzo nuovi impianti;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003, emessa a seguito dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3066/99;
- le sentenze di primo grado nn. 9924/05, 9925/05, 9926/05, emesse dal Tribunale Civile di Roma, Sezione VIII, attualmente impugnate innanzi alla Corte di Appello di Roma.
Considerato che:
- con sentenza n. 17021/2003 la Corte di Cassazione ha affrontato alcune questioni interpretative sull'applicazione del Sovrapprezzo Nuovi Impianti per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, il cui regime speciale al consumo è stato trasferito a RFI, con riferimento ad un contenzioso relativo al periodo 1993-1995;
- la tematica è tuttora oggetto di contenzioso per il periodo successivo tra RFI, Cassa e Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) cui, a seguito della separazione societaria, sono state attribuite le posizioni dell'impresa di distribuzione inserite nella convenzione originariamente stipulata tra Ente Ferrovie dello Stato ed Enel;
- sono, inoltre, pendenti due distinti ricorsi tra la Cassa e, rispettivamente, Enel e RFI in tema di applicazione delle componenti tariffarie espresse per punto unico di prelievo;
- la società RFI ha sollevato un ulteriore problema applicativo del suo regime speciale al consumo riguardante la fornitura di energia al confine italo-svizzero.
Considerato che:
- le questioni sopra citate generano partite economiche in sospeso da diversi anni e per le quali la stima del saldo risulta a credito per il Sistema Elettrico;
- la sospensione delle suddette partite economiche è pregiudizievole per il Sistema Elettrico e non può essere ulteriormente protratta nel tempo.
Ritenuto opportuno:
- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regimi tariffari speciali al consumo che, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003, eliminino i dubbi interpretativi ed applicativi che hanno determinato la sospensione delle suddette partite economiche;
- acquisire con urgenza il parere delle parti interessate, anche in ragione della necessità di addivenire ad una soluzione rapida in vista delle chiusure dei bilanci societari
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regimi tariffari speciali al consumo, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17021/2003;
- di pubblicare un documento di consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
- di attribuire al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
- di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1 con l'adozione del provvedimento finale entro il 7 giugno 2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
7 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis