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Data pubblicazione: 21 luglio 2010

Delibera 09 luglio 2010

VIS 62/10

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’elettrica e il gas 21 luglio 2009, VIS 78/09 nei confronti di S.I.P.P.I.C. S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 luglio 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito, Autorità) 28 dicembre 2005, n. 293/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i.;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2009, VIS 78/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09.


Fatto

  1. ANCITEL S.p.A. (di seguito: Ancitel), con e-mail del 4 giugno 2009 (prot. Autorità n. 39945), ha segnalato all'Autorità l'uso da parte della Società per le Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. (di seguito: SIPPIC) di codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica (c.d. POD) errati e, conseguentemente, il rigetto delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione (c.d. bonus sociale) presentate dai clienti della stessa società.
  2. Con deliberazione VIS 78/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti di SIPPIC, un procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in materia di POD, ed in particolare per violazione degli artt. 37, commi 1 e 2 della deliberazione n. 111/06 e 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06. Con la stessa deliberazione, l'Autorità ha intimato a SIPPIC di provvedere, nelle more del procedimento, alla immediata rettifica dei codici POD relativi ai propri punti di prelievo al fine di non continuare ad ostacolare ulteriormente l'erogazione del bonus sociale, dando immediata comunicazione della rettifica al responsabile del procedimento ai fini della quantificazione della sanzione. In particolare, SIPPIC ha usato - anche nei documenti di fatturazione, difformemente da quanto previsto dall'art. 3 della deliberazione n. 152/06 - per i propri punti di prelievo codici POD non conformi a quanto previsto dall'art. 37 della deliberazione n. 111/06 e dalla comunicazione di Terna S.p.A. del 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281).
  3. Con lettera 10 agosto 2009 (prot. Autorità n. 45897), SIPPIC ha comunicato di aver dato corso a quanto intimato dall'Autorità, provvedendo alla rettifica dei codici POD ed ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio.
  4. In data 1 dicembre 2009, SIPPIC ha inviato la documentazione attestante l'effettiva rettifica dei codici POD (prot. Autorità n. 71498).
  5. Con nota 13 gennaio 2010 (prot. n. 1690), il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti del procedimento le risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
  6. In data 10 marzo 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.


Valutazione giuridica

  1. L'art. 37 della deliberazione n. 111/06 (ora art. 14, comma 1, deliberazione ARG/elt 107/09) disciplina l'anagrafica dei punti di immissione e di prelievo della rete di distribuzione, imponendo alle imprese distributrici di tenere "un registro elettronico dei punti di immissione e dei punti di prelievo (...), organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale" (comma 1) e prevedendo che "Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione e aggiornamento del medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006" (comma 2).
  2. In applicazione di quanto sopra, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) con nota del 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281) ha comunicato ai distributori la struttura dei codici POD che questi "sono tenuti a utilizzare per identificare univocamente i singoli punti di prelievo". Tale struttura è costituita, tra gli altri elementi, dal c.d. "codice distributore", ossia da un codice progressivo numerico che garantisce l'unicità del distributore e che viene "assegnato da Terna a ciascun distributore e pubblicato (...) sul sito aziendale" (così, testualmente, la citata nota di Terna del 24 aprile 2006).
  3. L'Allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08, nel determinare le "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati", adotta il codice POD quale riferimento essenziale per l'individuazione della fornitura a cui riconoscere il c.d. bonus sociale per il settore elettrico. In particolare, l'art. 4 prevede che la compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio (c.d. bonus sociale) è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente nell'apposita istanza e l'art. 8 prevede che "al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione (...) e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti finali domestici per l'ammissione alla medesima compensazione, le imprese distributrici utilizzano un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione".
  4. In applicazione di quanto sopra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani  (ANCI) ha realizzato, attraverso la sua struttura operativa Ancitel, il sistema informatico di cui al citato art. 8, il c.d. "SGATE" (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche).
  5. La deliberazione dell'Autorita' n. 152/06, nel disciplinare la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica, prevede che la bolletta riporti "gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo". L'adempimento di tale obbligo di trasparenza consente tra l'altro al cliente finale domestico in condizioni disagiate di individuare facilmente, ossia con la semplice lettura della bolletta, il POD relativo al proprio punto di prelievo da inserire nella richiesta di erogazione del bonus sociale.
  6. Con e-mail del 4 giugno 2009 (prot. Autorità n. 39945 del 15 luglio 2009), Ancitel ha segnalato agli Uffici dell'Autorità: a) l'uso da parte di due esercenti - SIPPIC, appunto, e Interessenza Elettrica Vicinia Armentarola  (di seguito, Armentarola), avente sede legale a Badia (BZ) e attiva in Alta Badia - dello stesso "codice distributore", nella specie del codice "032"; b) il fatto che la società Armentarola aveva ricevuto, per il tramite del sistema SGATE, istanze per l'ammissione al regime di compensazione da parte di clienti di SIPPIC e le aveva conseguentemente respinte.
  7. Le successive verifiche interne condotte dall'Autorità su alcune bollette emesse da SIPPIC hanno confermato l'utilizzo da parte di SIPPIC del codice distributore "032", in luogo del codice distributore "134" assegnatole da TERNA e riportato nell'elenco "codici distributori" pubblicato sul sito web di TERNA. Ulteriori verifiche condotte dall'Autorità sui report inoltrati periodicamente da ANCI aventi ad oggetto il numero di istanze di bonus pervenute ai Comuni ed attribuite poi dal sistema SGATE alle relative imprese di distribuzione hanno evidenziato che: a) nel mese di luglio il sistema SGATE aveva attribuito alla società Armentarola n. 18 (diciotto) richieste di bonus sociale relative a punti di prelievo gestiti da SIPPIC; b) tale società aveva respinto le suddette richieste o per la mancata corrispondenza tra il codice POD indicato nell'istanza di bonus sociale e i codici POD dei propri punti di prelievo o per  la circostanza che il punto di prelievo indicato nell'istanza, pur corrispondendo ad un proprio punto di prelievo, non era intestato ad un proprio cliente.
  8. Le suddette circostanze non sono state smentite da SIPPIC, che non ha prodotto memorie difensive, limitandosi a comunicare con lettera 10 agosto 2009 (prot. Autorità n. 45897) di aver dato corso a quanto intimato dall'Autorità, provvedendo alla rettifica dei codici POD. Tale comunicazione è stata successivamente integrata con la relativa documentazione inviata con lettera 1 dicembre 2009 (prot. Autorità 71498) e consistente in cinque documenti di fatturazione emessi il 31 agosto u.s. relativi ai consumi del bimestre luglio - agosto 2009 di clienti aventi diritto all'erogazione del bonus sociale.
  9. Da tale documentazione risulta: a) l'indicazione nei documenti di fatturazione relativi al bimestre luglio - agosto 2009 del codice POD corretto, ossia del codice POD formato con il "codice distributore" assegnato da Terna a SIPPIC (cioè il codice n. "134"), in luogo del codice distributore n. "032" assegnato da Terna alla società Armentarola; b) l'erogazione del bonus sociale in favore dei clienti destinatari dei suddetti documenti di fatturazione. In particolare, alla voce "altri addebiti/accrediti" si legge, a credito del cliente, la voce "bonus sociale - Disagio econom. - anno 08/09".
  10. Le ulteriori verifiche condotte dall'Autorità sui report inoltrati periodicamente da ANCI confermano che, alla data del 29 settembre 2009, il sistema SGATE ha attribuito a SIPPIC diciassette istanze, delle quali dodici sono state ammesse alla compensazione e cinque sono state rigettate.
  11. Nel corso dell'audizione finale davanti al Collegio dell'Autorità svoltasi in data 10 marzo 2010, l'esercente ha dedotto:
  • l'inapplicabilita' della deliberazione n. 111/06 alle imprese elettriche minori;
  • la scadenza dei termini del procedimento sanzionatorio, previsti dalla deliberazione VIS 78/09 con conseguente decadenza dell'Autorità dal potere sanzionatorio;
  • la proria buona fede; a sostegno di questa argomentazione SIPPIC ha richiamato le lettere con le quali chiedeva ai Comuni di Capri e di Anacapri di comunicare i nominativi dei clienti aventi i requisiti al riconoscimento del bonus sociale e gli altri elementi a loro disposizione per la gestione del sistema di compensazione;
  • l'avvenuta erogazione retroattiva del bonus sociale ai propri clienti e quindi l'assenza di danni.
  1. La prima delle argomentazioni dedotte dall'esercente risulta fondata.
  2. La disciplina dei POD è contenuta nelle deliberazioni con le quali l'Autorità ha regolato il servizio di dispacciamento, ed in particolare prima nell'art. 47 della deliberazione n. 168/03 e poi nell'art. 37 della deliberazione n. 111/06
  3. Entrambe le deliberazioni prevedono che "le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità" (così l'art. 53, comma 4 della deliberazione n. 168/03 e poi l'art. 69, comma 2 della deliberazione n. 111/06).
  4. Questo provvedimento è stato adottato con deliberazione ARG/elt 89/09 con cui l'Autorità ha regolato l'"Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale", prevedendo che la relativa disciplina entri in vigore dal 1° gennaio 2010.
  5. In particolare, l'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione di cui al punto precedente dispone che "per tutti gli aspetti relativi all'erogazione del servizio di dispacciamento per i punti di immissione e prelievo localizzati su reti non interconnesse non esplicitamente regolati nel presente provvedimento sono valide le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, in quanto compatibili".
  6. L'allegato A della deliberazione ARG/elt 89/09 non prevede una disciplina particolare per i POD relativi a punti di immissione e prelievo localizzati sulle reti gestite dalle cosiddette "imprese elettriche minori".
  7. A tali punti di prelievo si applicherà quindi la disciplina di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06 solo a far data dal 1° gennaio 2010.
  8. Avendo SIPPIC usato codici POD non conformi a quanto previsto dall'art. 37 della deliberazione n. 111/06 solo sino all'agosto 2009 la relativa violazione non sussiste.
  9. Conseguentemente, non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06, nella parte in cui prevede che la bolletta riporti "gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06"

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione, da parte di Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A., degli artt. 37, commi 1 e 2 della deliberazione n. 111/06 e 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06;
  2. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società alla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A., via Rossini, n. 22, 80128 Napoli e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


9 luglio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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