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Data pubblicazione: 04 agosto 2009

Delibera 21 luglio 2009

VIS 78/09

Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di S.I.P.P.I.C. S.p.A. in materia di codici identificativi dei punti di immissione e di prelievo di energia elettrica (c.d. POD)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 luglio 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione 28 dicembre 2005, n. 293/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i.;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • l'art. 37, comma 1 della deliberazione n. 111/06 (ma già l'art. 47 comma 1 della deliberazione n. 168/03) impone alle imprese distributrici di tenere "un registro elettronico dei punti di immissione e dei punti di prelievo (&) localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale" (c.d. codice POD);
  • il comma 2 dello stesso art. 37 della deliberazione n. 111/06 (ma già l'art. 47 comma 1.1 della deliberazione n. 168/03, come modificata dalla deliberazione n. 293/05) prevede che "Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione e di aggiornamento del medesimo, affinché le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006";
  • la deliberazione n. 152/06 impone obblighi di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità in capo all'esercente "che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o anche solo di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato [oggi, in maggior tutela] in un'area territoriale" (art. 1, comma 1, lett. f, deliberazione n. 152/06);
  • in particolare, l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06 prevede che la bolletta riporti "gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni";
  • l'Autorità con deliberazione ARG/elt 117/08 s.m.i. ha determinato le "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati", adottando il codice POD quale riferimento essenziale per l'individuazione della fornitura a cui riconoscere il cd. bonus sociale per il settore elettrico;
  • in particolare, l'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che la compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio economico è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente nell'apposita "istanza per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica" (c.d. bonus sociale);
  • l'art. 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che "al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione (&) e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti finali domestici per l'ammissione alla medesima compensazione, le imprese distributrici utilizzano un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione";
  • il sistema informatico di cui all'alinea precedente è stato realizzato da ANCI, attraverso la sua struttura operativa ANCITEL S.p.A. (di seguito, Ancitel) ed ha preso il nome di "SGATE" (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche);
  • Terna S.p.A. (di seguito, Terna) con nota del 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281) ha comunicato alle imprese distributrici la struttura dei codici POD e le regole di aggiornamento e manutenzione dei codici POD di cui all'art. 37, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
  • in particolare, la struttura dei codici POD "che i distributori sono tenuti a utilizzare per identificare univocamente i singoli punti di prelievo" è costituita, tra gli altri elementi, dal c.d. "codice distributore", ossia da un codice progressivo numerico che garantisce l'unicità del distributore e che viene assegnato da Terna a ciascun distributore e pubblicato sul sito aziendale (così, testualmente, la citata nota di Terna del 24 aprile 2006, prot. Autorità n. 11281);
  • con una e-mail del 4 giugno 2009 (prot. Autorità 39945 del 15 luglio 2009) Ancitel segnalava agli uffici dell'Autorità l'uso da parte di due esercenti - Interessenza Elettrica Vicinia Armentarola (di seguito, Armentarola), avente sede legale a Badia (BZ) e attiva in Alta Badia, e Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. (di seguito, Sippic) - dello stesso "codice distributore", nella specie del codice "032";
  • con la stessa e-mail Ancitel segnalava all'Autorità che la società Armentarola aveva ricevuto, per il tramite del sistema SGATE, istanze per l'ammissione al regime di compensazione da parte di clienti di Sippic e non aveva ammesso al regime di compensazione i suddetti clienti;
  • Sippic è un'impresa elettrica minore ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/91 e come tale esercita attività di produzione, di distribuzione e di vendita di energia elettrica nei comuni di Capri, Anacapri;
  • le verifiche interne condotte dall'Autorità, a seguito della segnalazione di Ancitel del 4 giugno 2009, su alcune bollette emesse da Sippic (acquisite dall'Autorità nell'ambito di altri procedimenti) hanno confermato l'utilizzo da parte di Sippic del codice distributore "032" (che risulta essere spettante ad Armentarola), diverso quindi dal codice distributore "134" assegnatole da TERNA e riportato nell'elenco "codici distributori" pubblicato sul sito web di TERNA;
  • da ulteriori verifiche condotte dall'Autorità sui report inoltrati periodicamente da ANCI aventi ad oggetto il numero di istanze di bonus pervenute ai Comuni ed attribuite poi dal sistema SGATE alle relative imprese di distribuzione è risultato: a) che il sistema SGATE ha attribuito alla società Armentarola n. 18 richieste di bonus sociale relative a punti di prelievo gestiti da SIPPIC; b) che Armentarola ha respinto queste 18 richieste o per la mancata corrispondenza tra il codice POD indicato nell'istanza di bonus sociale e i codici POD dei propri punti di prelievo o per la circostanza che il punto di prelievo indicato nell'istanza, pur corrispondendo ad un proprio punto di prelievo, non era intestato ad un proprio cliente;
  • dagli elementi in possesso dell'Autorità risulta quindi che SIPPIC ha sempre usato, per i propri punti di prelievo, codici POD non conformi a quanto previsto dall'art. 37 della deliberazione n. 111/06 e dalla comunicazione Terna del 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 11281), e ciò anche nei documenti di fatturazione ai clienti in maggior tutela in violazione dell'art. 3 della deliberazione n. 152/06;
  • la condotta consistente nell'uso (e nella conseguente comunicazione ai clienti) di codici POD scorretti ha pregiudicato l'interesse pubblico sotteso alla disciplina dell'anagrafica dei punti di immissione e di prelievo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06, ossia l'interesse all'identificazione dei punti di prelievo e nella specie non ha consentito l'erogazione del bonus sociale ai clienti aventi diritto

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. per:
    1. l'accertamento della violazione degli artt. 37, commi 1 e 2 della deliberazione n. 111/06 e 3, comma 4 della deliberazione n. 152/06 e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. si intima alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. di provvedere, nelle more del presente procedimento, alla immediata rettifica dei codici POD relativi ai propri punti di prelievo al fine di non continuare ad ostacolare ulteriormente l'erogazione del bonus sociale, dando immediata comunicazione della rettifica al responsabile del procedimento ai fini della quantificazione della sanzione;
  3. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  4. il termine dell'istruttoria è di 90 (novanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  5. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  6. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  7. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  9. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A., via Rossini, n 22, Napoli e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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