Data pubblicazione: 21 luglio 2010
Delibera 21 giugno 2010
VIS 42/10
Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 ottobre 2009, VIS 97/09 nei confronti di Acea Electrabel S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 giugno 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06, recante "Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità", come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2009, VIS 97/09.
- Fatto
- In seguito ad un reclamo presentato per il tramite di un'associazione dei consumatori, con lettere del 13 marzo 2009 (prot. Autorità 12139) e del 3 luglio 2009 (prot. Autorità 37678) gli uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) hanno chiesto alla società Acea Electrabel S.p.A. (di seguito, Acea Electrabel), tra le altre informazioni, se la bolletta oggetto di reclamo fosse rateizzabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della deliberazione n. 200/99 e, in caso affermativo, se tale bolletta contenesse l'informazione sulla possibilità di ottenere la rateizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 5 della suddetta deliberazione.
- Con lettera 24 luglio 2009 (prot. Autorità 42536/A), Acea Electrabel ha comunicato:
- che alla data dell'11 dicembre 2006 - data di emissione della bolletta oggetto di reclamo - la possibilità di richiedere a determinate condizioni la rateizzazione delle bollette di conguaglio veniva genericamente indicata su tutte le bollette;
- di aver apportato, solo a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione n. 152/06, ai propri sistemi informativi le modifiche necessarie a rendere automatica la verifica della rateizzabilità delle bollette e il conseguente inserimento della relativa informazione solo sulle bollette effettivamente rateizzabili.
- Con deliberazione 12 ottobre 2009, VIS 97/09, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Acea Electrabel S.p.A. (di seguito: Acea Electrabel) un procedimento per accertare la violazione degli artt. 13, comma 5 della deliberazione dell'Autorità n. 200/99 e 11, comma 2 della deliberazione n. 152/06 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- Nel corso del procedimento la società ha prodotto i seguenti documenti:
- in data 11 febbraio 2010 una memoria difensiva (prot. Autorità n. 6804),
- in data 16 febbraio 2010 una nota integrativa alla suddetta memoria (prot. Autorità 7253),
- in data 1° marzo 2010 (prot. Autorità n. 9212) una nota di risposta alla richiesta di informazioni inviata dal responsabile del procedimento in data 9 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 6338).
- Valutazione giuridica
- L'art. 13 della deliberazione n. 200/99 riconosce al cliente finale, qualora sussistano determinate condizioni, il diritto alla rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e prevede che "l'informazione sulla possibilità di ottenere una rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile".
- La deliberazione n. 152/06, contenente la "Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità", conferma che la possibilità di ottenere la rateizzazione deve essere segnalata nella bolletta rateizzabile, aggiungendo che tale segnalazione sia fatta "con evidenza" e che vengano "fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta" (art. 11, comma 2).
- La documentazione acquisita nel corso del procedimento ha confermato quanto comunicato dalla società con lettera 24 luglio 2009. In particolare, Acea Electrabel, in risposta alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità in data 9 febbraio 2010 (prot. n. 6338), ha inviato con lettera 1° marzo 2010 (prot. Autorità n. 9212) n. 4 documenti di fatturazione emessi dalla società Acea Electrabel Elettricità S.p.A. (di seguito, Acea Electrabel Elettricità) nel giugno 2007, dai quali si evince che a quella data l'informativa sulla rateizzabilità delle bollette veniva resa in modo corretto.
- L'istruttoria ha quindi accertato l'insussistenza della violazione alla data di giugno 2007. Per il periodo precedente, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento hanno evidenziato che la condotta contestata non può essere imputata ad Acea Electrabel in quanto le attività operative nel mercato della vendita dell'energia elettrica sono svolte dalla suddette società distinta, Acea Electrabel Elettricità
DELIBERA
- non si ravvisa la violazione da parte di Acea Electrabel S.p.A. degli artt. 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99 e 11, comma 2 della deliberazione n. 152/06;
- il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Acea Electrabel S.p.A., via dell'Aereonatica, n. 7, 00144 Roma, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità.
Avverso, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
21 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis