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Data pubblicazione: 20 gennaio 2010

Delibera 12 ottobre 2009

VIS 97/09

Avvio di un’istruttoria formale nei confronti della società Acea Electrabel S.p.A. per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’obbligo di informazione sulla rateizzabilità della bolletta

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06, recante "Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità", come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • l'articolo 13, comma 1 della deliberazione n. 200/99 riconosce al cliente finale, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica;
  • il comma 5 del medesimo articolo prevede che "l'informazione sulla possibilità di ottenere una rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile";
  • la deliberazione n. 152/06, , conferma che la possibilità di ottenere la rateizzazione deve essere segnalata nella bolletta rateizzabile, aggiungendo che tale segnalazione deve essere fatta "con evidenza", fornendo al cliente indicazioni "sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta" (articolo 11, comma 2).

Considerato inoltre che:

  • a seguito di un reclamo presentato per il tramite di un'associazione dei consumatori, con lettera del 13 marzo 2009 (prot. Autorità 12139) gli uffici dell'Autorità hanno chiesto alla società Acea Electrabel S.p.A. (di seguito, Acea), tra le altre informazioni, se la bolletta oggetto di reclamo fosse rateizzabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della deliberazione n. 200/99 e, in caso affermativo, se tale bolletta contenesse l'informazione sulla possibilità di ottenere la rateizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 5 della suddetta deliberazione;
  • non avendo la società risposto sul punto della informativa in materia di rateizzabilità, gli uffici dell'Autorità hanno reiterato la richiesta con lettera 3 luglio 2009 (prot. Autorità 37678);
  • con lettera 24 luglio 2009 (prot. Autorità 42536/A), Acea ha comunicato che alla data dell'11 dicembre 2006 - data di emissione della bolletta oggetto di reclamo - la possibilità di richiedere a determinate condizioni la rateizzazione delle bollette di conguaglio veniva genericamente indicata su tutte le bollette;
  • tale informativa non è conforme a quanto prescritto dall'art. 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99 e dall'art. 11, comma 2 della deliberazione n. 152/06, in quanto si limita a rendere nota al cliente l'astratta previsione di un diritto alla rateizzazione del corrispettivo  indicato in bolletta per i clienti che dovessero eventualmente trovarsi in determinate condizioni - quelle previste appunto dall'art. 13, comma 1 della deliberazione n. 200/99 - senza con ciò informare il cliente che si trovi effettivamente in quelle condizioni della sua concreta possibilità di esercitare tale diritto;
  • l'esercente ha altresì dichiarato nella lettera del 24 luglio 2009 che solo dopo l'entrata in vigore della deliberazione n. 152/06 sono state apportate ai propri sistemi informativi le modifiche necessarie a rendere automatica la verifica della rateizzabilità delle bollette e il conseguente inserimento della relativa informazione solo sulle bollette effettivamente rateizzabili;
  • quindi, perlomeno fino al dicembre 2006 (data di emissione della bolletta oggetto di reclamo) l'esercente, per sua stessa ammissione, ha inserito nelle proprie bollette un'informativa in contrasto con la previsione dell'art. 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99 e dell'art. 11, comma 2 della deliberazione n. 152/06;
  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Acea, di un'istruttoria formale per accertare la violazione, e la sua effettiva cessazione, della disposizione contenuta nell'art. 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99 e ora nell'art. 11, comma 2 della deliberazione n. 152/06 e per irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Acea Electrabel S.p.A., per accertare la violazione degli artt. 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99 e 11, comma 2 della deliberazione n. 152/06 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Acea Electrabel S.p.A., piazzale Ostiense, n. 2, 00154 Roma, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

12 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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