Data pubblicazione: 18 giugno 2010
Delibera 01 giugno 2010
VIS 38/10
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di A2A Reti Gas S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 giugno 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, VIS 23/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, VIS 99/09.
- Fatto
- L'esame degli elementi acquisiti con l'aggiornamento dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi, approvato con deliberazione dell'Autorità VIS 7/09, ha evidenziato anomalie nell'applicazione dei coefficienti di correzione dei volumi di gas (K) per alcune imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui A2A Reti Gas S.p.A. (di seguito: A2A o società).
- A seguito di ciò, con deliberazione VIS 23/09 l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti della suddetta società.
- Dagli elementi acquisiti nel corso dell'ispezione svoltasi presso la sede di A2A in data 26 e 27 maggio 2009 e mediante successiva documentazione inviata da ultimo in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 47390/A), è emerso che per otto punti di riconsegna (di seguito: PdR) la società ha erroneamente applicato il coefficiente di correzione dei volumi K in luogo del coefficiente di adeguamento tariffario M.
- Pertanto, con deliberazione VIS 99/09 l'Autorità ha avviato nei confronti di A2A un procedimento per accertare la violazione delle disposizioni relative al coefficiente di adeguamento tariffario M, di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- Nel corso del procedimento la società non ha depositato documenti né memorie.
- Con nota 28 aprile 2010 (prot. Autorità n. 16939), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato ad A2A le risultanze istruttorie, confermando la contestazione della predetta violazione.
Valutazione giuridica - Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
- In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40 e non provvisti di correttori, l'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
- istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dalle imprese di distribuzione, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
- Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
- La disciplina tariffaria per il servizio di distribuzione, contenuta nella deliberazione n. 237/00, è stata sostituita, con effetto dal 1 ottobre 2004 (e sino al 30 settembre 2008 - c.d. secondo periodo di regolazione), dalla deliberazione n. 170/04 che, tuttavia, ha fatto salva, sino all'adozione da parte dell'Autorità del Codice di rete tipo per la distribuzione, la disciplina sul coefficiente M contenuta nell'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 (art. 4, comma 2, delibera n. 170/04).
- Tale disciplina è stata recepita anche dal suddetto Codice di rete tipo, adottato con deliberazione n. 108/06 (paragrafi 9.2.1 e 12.3.1, ult. cpv.).
- Alla luce delle predette disposizioni, A2A avrebbe dovuto utilizzare per la determinazione delle tariffe di distribuzione relative a PdR con calibro del misuratore inferiore alla classe G40 e pressione di alimentazione inferiore a 40 mbar, privi di correttore, il coefficiente di adeguamento tariffario M.
- Invece, dalla documentazione e dalle informazioni acquisite è emerso che per otto PdR - 05260200068125, 05260200843956, 05260200064047, 05260200083267, 05260200007036, 05260200029283, 05260200172798 e 05260200859551 - aventi le suddette caratteristiche, la società ha applicato, in luogo del coefficiente M, il coefficiente di correzione dei volumi K che, invece, secondo la disciplina dettata dall'Autorità deve essere utilizzato per i PdR alimentati in media pressione e per quelli in bassa pressione con contatore uguale o superiore alla classe G40, privi di convertitore dei volumi. Peraltro, è emerso che i valori del coefficiente K applicati da A2A a tali PdR erano errati, in quanto superiori a quelli risultanti dalla metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00.
- La società già prima dell'avvio del presente procedimento ha dimostrato di avere cessato le condotte contestate, applicando ai PdR in questione il coefficiente di adeguamento tariffario M. Le infrazioni hanno interessato i seguenti periodi: da maggio 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200068125, da settembre 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200843956, da maggio 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200064047, da luglio 2002 a dicembre 2007 per il PdR 05260200083267, da settembre 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200007036, da luglio 2004 a ottobre 2007 per il PdR 05260200029283, da maggio 2004 a novembre 2007 per il PdR 05260200172798 e da settembre 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200859551.
- Inoltre, prima dell'avvio del procedimento A2A ha dimostrato di avere provveduto ai conguagli nei confronti dell'utente della rete di distribuzione (venditore) coinvolto (A2A Energia S.p.A.) e quest'ultimo ha fornito prova di avere effettuato i corrispondenti conguagli ai clienti finali.
- Quantificazione della sanzione
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.
- Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- Sotto il profilo della gravità della violazione, A2A ha disatteso norme poste a tutela degli utenti del servizio di distribuzione, volte, in particolare, a garantire che il prezzo pagato dall'utente sia quanto più possibile coerente con i quantitativi di energia effettivamente prelevata da quest'ultimo. Inoltre, poiché gli utenti del servizio di distribuzione sono generalmente società di vendita che richiedono l'accesso alla rete per l'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura ai clienti finali allacciati, e poiché le società di vendita generalmente pongono in capo ai propri clienti anche i costi sostenuti per il servizio di distribuzione, la disciplina sul coefficiente M mira a tutelare, in modo indiretto, anche i clienti finali:
- assicurando che il prezzo da questi pagato per il gas acquistato sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
- garantendo parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
- A2A, pertanto, applicando, in luogo del coefficiente M, il coefficiente K per valori peraltro superiori a quelli risultanti dalla metodologia prevista dall'Autorità, ha posto in capo ai propri utenti (e indirettamente, dunque, ai relativi clienti finali) oneri da questi non dovuti. Più precisamente, ha gravato i venditori di maggiori esborsi per un ammontare complessivo di circa euro 3.000 ed ai relativi clienti finali di maggiori esborsi per un importo complessivo di circa euro 18.000: tuttavia questi oneri sono stati rimborsati.
- La violazione si è protratta per più di cinque anni per il PdR 05260200083267 e per più di tre anni per gli altri sette PdR.
- La gravità dell'infrazione risulta attenuata dal limitato numero di PdR interessati (otto) e, dunque, indirettamente, del limitato numero di clienti finali coinvolti, nonché dalla sua ridotta estensione territoriale, di carattere locale (Milano e provincia).
- Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, già prima dell'avvio del presente procedimento A2A ha provveduto ai conguagli nei confronti dell'utente del servizio di distribuzione interessato e quest'ultimo ha provveduto ai rimborsi nei confronti dei clienti finali.
- Quanto al criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 110 milioni di euro.
- Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 55.000 (cinquantacinquemila/00)
DELIBERA
- si accerta la violazione, da parte di A2A Reti Gas S.p.A., delle disposizioni relative al coefficiente di adeguamento tariffario M di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, nei sensi di cui in motivazione;
- è irrogata a A2A Reti Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 55.000 (cinquantacinquemila/00);
- si ordina a A2A Reti Gas S.p.A di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
- si ordina a A2A Reti Gas S.p.A di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a A2A Reti Gas S.p.A, con sede legale in via Lamarmora, n. 230, 25124 Brescia, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
1 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis