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Data pubblicazione: 23 ottobre 2009

Delibera 14 ottobre 2009

VIS 99/09

Avvio di un’istruttoria formale per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società A2A Reti Gas S.p.A. per violazione dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di coefficiente di adeguamento tariffario M

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l' Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
  • il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, VIS 23/09.

Considerato che:

  • con effetto dall'1 luglio 2001, l'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha previsto che, con riferimento ai clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione (ovvero inferiore a 40 mbar), non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore a G40, le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura (originariamente rapportate all'energia) siano convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
  • i valori di tale coefficiente sono stati fissati nel successivo Allegato 2 (richiamato dall'art. 17, comma 1), in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
  • negli altri casi, ovvero qualora il gas fornito al cliente sia misurato in media pressione oppure in bassa pressione con l'installazione di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 ha previsto che i clienti possono richiedere che il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato; qualora detta facoltà non venga esercitata, devono essere applicati coefficienti correttivi della misura determinati dal distributore in accordo con il venditore oppure secondo la metodologia indicata dall'Autorità nella relazione tecnica della delibera n. 237/00;
  • i successivi provvedimenti con cui l'Autorità ha disciplinato, in sostituzione della deliberazione n. 237/00, le tariffe di distribuzione del gas naturale e le condizioni economiche di fornitura, hanno recepito le disposizioni riportate ai precedenti punti;
  • in particolare, per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas naturale, le predette disposizioni sono state richiamate dall'art. 18, comma 8, della deliberazione n. 138/04, dall'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 170/04, nonché dai paragrafi 9.2.1 e 12.3.1 ultimo capoverso, del Codice di rete tipo per la distribuzione.

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione n. 124/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva avente ad oggetto l'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e vendita del gas naturale del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi, e detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07;
  • l'istruttoria conoscitiva era finalizzata ad acquisire informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
  • dall'esame degli elementi acquisiti è emerso che alcune imprese di vendita del gas naturale hanno comunicato di applicare ai volumi forniti ad alcuni clienti finali, coefficienti di correzione superiori ai valori comunicati dalle imprese di distribuzione per i medesimi punti di riconsegna;
  • al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche, in particolare con riguardo all'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi, l'Autorità con le deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07 ha chiesto ad alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale di trasmettere le informazioni che avevano omesso di fornire nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva e con deliberazione n. 302/07 ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di sei imprese di distribuzione e di ventisette imprese di vendita del gas naturale;
  • le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito della predetta attività ispettiva e quelli trasmessi dalle imprese destinatarie delle deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07, nonché di ulteriori richieste di chiarimenti da parte degli uffici dell'Autorità, hanno consentito un aggiornamento dei dati raccolti con l'istruttoria conoscitiva, acquisito con deliberazione VIS 7/09;
  • in particolare, tale aggiornamento ha evidenziato anomalie nell'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi per dieci imprese di distribuzione ed una impresa di vendita;
  • nei confronti di due delle predette imprese di distribuzione del gas naturale l'Autorità ha approvato, con la deliberazione VIS 23/09, due verifiche ispettive al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi K;
  • in attuazione della deliberazione sopra richiamata, nei giorni 26 e 27 maggio 2009 è stata effettuata un'ispezione, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei confronti di A2A Reti Gas S.p.A. (di seguito: A2A); in tale occasione A2A si è riservata di inviare all'Autorità alcuni documenti, successivamente acquisiti con note prodotte dalla società in data 19 giugno 2009 (prot. Autorità n. 0034872/A), 29 luglio 2009 (prot. Autorità n. 0043582A), 4 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0044942/A) e 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047390/A);
  • dalla documentazione e dalle informazioni acquisite è emerso che per otto PdR - 05260200068125, 05260200843956, 05260200064047, 05260200083267, 05260200007036, 05260200029283, 05260200172798 e 05260200859551 - il calibro del misuratore è inferiore alla classe G40 e la pressione di alimentazione è inferiore a 40 mbar, elementi in presenza dei quali vi è l'obbligo applicare il coefficiente di adeguamento tariffario M
  • invece, in luogo di detto coefficiente, A2A ha applicato il coefficiente di correzione dei volumi K - peraltro erroneamente calcolato in misura superiore rispetto al valore risultante dalla metodologia dell'Autorità - per i seguenti periodi: da maggio 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200068125, da settembre 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200843956, da maggio 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200064047, da luglio 2002 a dicembre 2007 per il PdR 05260200083267, da settembre 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200007036, da luglio 2004 a ottobre 2007 per il PdR 05260200029283, da maggio 2004 a novembre 2007 per il PdR 05260200172798 e da settembre 2004 a dicembre 2007 per il PdR 05260200859551;
  • A2A ha dimostrato di avere corretto il coefficiente applicato e di avere provveduto ai conguagli nei confronti della società di vendita, la quale ha spontaneamente provveduto ai corrispondenti conguagli ai clienti finali, dandone prova;
  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di A2A, di un'istruttoria formale per accertare la mancata applicazione del coefficiente di adeguamento tariffario M nei termini di cui in motivazione ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società A2A Reti Gas S.p.A. per l'accertamento della violazione delle disposizioni relative al coefficiente di adeguamento tariffario M di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a A2A Reti Gas S.p.A., via Lamarmora, n. 230, 25124 Brescia e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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