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Data pubblicazione: 11 marzo 2010

Delibera 09 marzo 2010

ARG/gas 26/10

Determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas diversi dal naturale per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008 in alcuni comuni serviti dalla società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L e nei comuni serviti originariamente dalla società SACIS GAS Sr.l. e successivamente dalla società LIQUIGAS SPA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 marzo 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 237/00
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 VIS 81/09 (di seguito: deliberazione n. 81/09);


Considerato che:

  • con deliberazione 30 luglio 2009, n. VIS 81/09 (di seguito: deliberazione VIS 81/09), è stata avviata un'indagine conoscitiva e il conseguente procedimento per la determinazione delle condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale nei comuni serviti dalla società SACIS GAS Sr.l. (di seguito: SACIS) e in alcuni comuni serviti dalla società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. (di seguito: MEDITERRANEA), cui è subentrata la società LIQUIGAS SPA (di seguito: LIQUIGAS) per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008;
  • con nota del 27 agosto 2009 (prot. Autorità 0049332), nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, la Direzione Tariffe ha richiesto alla società SACIS di fornire:
    1. l'elenco delle località in cui la medesima società svolge l'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale in rete canalizzata;
    2. le rispettive date di inizio erogazione del servizio (data di prima fornitura);
    3. le modalità secondo le quali è stato assegnato il servizio da parte degli enti locali, con allegata copia degli eventuali atti concessori o di altre forme di assegnazione;
    4. le condizioni tariffarie di fornitura applicate per ciascuno degli anni termici successivi all'anno di inizio fornitura;
    5. la modulistica, predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità, debitamente compilata;
  • con note del 25 settembre 2009 (protocollo Autorità 56063 del 29 settembre 2009) e del 30 ottobre 2009 (protocollo Autorità 65224 del 6 novembre 2009) SACIS ha risposto alle richieste formulate dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
  • le risposte di cui al precedente alinea sono risultate incomplete; in particolare la SACIS non ha proceduto alla compilazione della modulistica, predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità;
  • in conseguenza dell'incompletezza delle informazioni fornite da SACIS, l'Autorità non dispone ad oggi di alcun dato utilizzabile relativo al numero di punti di prelievo serviti, alla quantità di gas distribuito e alla struttura dei costi del servizio;
  • in assenza di elementi e informazioni funzionali alla determinazione delle tariffe, l'Autorità si trova nell'impossibilità di definire d'ufficio un livello della componente tariffaria della distribuzione, di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e all'articolo 12 della deliberazione n. 173/04 che, in via cautelativa, consenta di evitare l'imposizione di oneri impropri a carico dei clienti finali;
  • con lettera del 10 febbraio 2010 (prot. Autorità 6506), la Direzione Tariffe dell'Autorità ha effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01 a SACIS, indicando le modalità di determinazione e i valori tariffari definiti a inizio di ciascun anno termico;
  • con lettera del 10 febbraio 2010 (prot. Autorità 6504), la Direzione Tariffe dell'Autorità ha effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01 a LIQUIGAS, indicando i valori tariffari definiti a inizio anno termico 2007/2008;

Considerato che:

  • con nota del 27 agosto 2009 (prot. Autorità 0049300), nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione VIS 81/09, la Direzione Tariffe ha richiesto a MEDITERRANEA, con riferimento alle località denominate Secchiano frazione di CAGLI (PS) e Rendinara frazione di MORINO (AQ), di fornire:
    1. le rispettive date di inizio erogazione del servizio (data di prima fornitura);
    2. le modalità secondo le quali è stato assegnato il servizio da parte degli enti locali, con allegata copia degli eventuali atti concessori o di altre forme di assegnazione;
    3. le condizioni tariffarie di fornitura applicate per ciascuno degli anni termici successivi all'anno di inizio fornitura;
    4. la modulistica, predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità, debitamente compilata;
  • MEDITERRANEA,  con nota del 25 settembre 2009 (prot. Autorità 056368 del 30 settembre 2009), ha risposto alle richieste formulate della Direzione Tariffe dell'Autorità;
  • dalla risposta di cui al precedente alinea risulta che:
    1. MEDITERRANEA abbia svolto, tra l'altro, attività di fornitura di gas diversi dal naturale senza procedere alle comunicazioni sopra richiamate nelle località denominate Secchiano frazione di CAGLI (PS) e Rendinara frazione di MORINO (AQ), a partire rispettivamente dall'anno 1994 e dall'anno 2003;
    2. la società ha prodotto documentazione che consente di accertare le condizioni tariffarie applicate e ha fornito informazioni sui costi del servizio nei periodi considerati in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale nei comuni sopra citati;
  • con lettera del 10 febbraio 2010 (prot. Autorità 6525), gli uffici dell'Autorità hanno effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01 a MEDITERRANEA, indicando le modalità di determinazione e i valori tariffari definiti ad inizio di ciascun anno termico;


Ritenuto che sia necessario:

  • definire le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale da applicare nei comuni di CAMPERTOGNO (VC), VARALLO (VC), CAVAGLIO (VB), GURRO (VB) e MADONNA DEL SASSO (VB), per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, sulla base del livello minimo riscontrato in ciascun anno termico nella regione in cui sono situati i medesimi Comuni, attivando le sole componenti di cui all'articolo 9, commi 4 e 5 della deliberazione 237/00 e alla lettera a) e alla lettera c) del comma 3.1 della deliberazione n. 173/04, a copertura dei:
    1. costi di approvvigionamento, delle accise, dei costi di trasporto e altri costi;
    2. costi di vendita al dettaglio del gas distribuito;
  • prevedere che i valori tariffari definiti ad inizio anno termico 2007/2008, aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, siano applicati anche da LIQUIGAS a partire dall'1 ottobre 2008;determinare, sulla base dei dati disponibili, le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008 per MEDITERRANEA, limitatamente alle località denominate Secchiano frazione di CAGLI (PS) e Rendinara frazione di MORINO (AQ)

DELIBERA

  1. di definire, per i comuni di CAMPERTOGNO (VC), VARALLO (VC), CAVAGLIO (VB), GURRO (VB) e MADONNA DEL SASSO (VB) gestiti dalla società SACIS GAS SRL fino al 30 settembre 2008, le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale, per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008, secondo quanto indicato nella "Tabella 1" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di prevedere che i valori tariffari determinati ai sensi del precedente punto 1 per l'anno termico 2007/2008, aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, siano applicati anche da LIQUIGAS a partire dall'1 ottobre 2008;
  3. di determinare per MEDITERRANEA le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale, definite ad inizio di ciascun anno termico, per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008 secondo quanto indicato nella "Tabella 2" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  4. di prevedere che le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale determinate ai sensi dei precedenti punti 1 e 3, siano applicate per i corrispondenti anni termici e siano aggiornate, in corso d'anno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:
    1. Comune di CAMPERTOGNO (VC);
    2. Comune di  VARALLO (VC);
    3. Comune di CAVAGLIO (VB);
    4. Comune di GURRO (VB);
    5. Comune di GURRO (VB);
    6. Comune di CAGLI (PS);
    7. Comune di MORINO (AQ).
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità;
  7. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a SACIS LIQUIGAS e MEDITERRANEA.


9 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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