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Data pubblicazione: 04 agosto 2009

Delibera 30 luglio 2009

VIS 81/09

Avvio di un'indagine conoscitiva e del conseguente procedimento per la determinazione delle condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale nei comuni serviti dalla società SACIS GAS Sr.l. e in alcuni comuni serviti dalla società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008 e richiesta di chiarimenti nei confronti della società LIQUIGAS S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 luglio 2009 Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04).

Considerato che:

  • l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
  • l'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00 prevede che qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità dia attuazione ad un'esplicita procedura per determinare le relative opzioni tariffarie;
  • l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (di seguito: GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo, contenente il vincolo sui ricavi VRD;
  • in continuità con quanto previsto all'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 12.6, della deliberazione n. 173/04 prevede che nel caso in cui la proposta presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella medesima deliberazione n. 173/04 o nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorità ne diano comunicazione all'esercente, che ha facoltà di presentare una seconda proposta modificata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione;
  • che l'articolo 12, comma 12.7, della deliberazione n. 173/04, prevede che, nel caso in cui la seconda proposta tariffaria presentata non sia conforme con i criteri delle delibere medesime, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità provvede con propria deliberazione alla determinazione delle tariffe;
  • con note del 17 marzo 2009 (trasmessa a mezzo e-mail) e del 19 marzo 2009 (prot. Autorità 14372 del 27 marzo 2009) la società LIQUIGAS SPA, a seguito acquisizione ramo d'azienda, ha comunicato di aver acquisito, a decorrere dall'1 ottobre 2008, la gestione del servizio di fornitura nei comuni di CAMPERTOGNO (VC), VARALLO (VC), CAVAGLIO (VB), GURRO (VB) e MADONNA DEL SASSO (VB), indicando anche le condizioni tariffarie applicate dalla medesima società nei predetti Comuni;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcune attività di fornitura di GPL nei comuni di cui al precedente alinea, con nota del 26 maggio 2009 (prot. Autorità 29215) ha richiesto alla società LIQUIGAS S.p.A. chiarimenti circa le modalità di acquisizione del ramo d'azienda per lo svolgimento dell'attività di fornitura nei predetti comuni, la ragione sociale della società dalla quale è stata acquisita tale attività e le motivazioni per le quali non è stata comunicata l'esistenza di tali forniture nei termini previsti dall'articolo 12, comma 8 della deliberazione n. 173/04;
  • con nota del 3 maggio 2009 (prot. Autorità 32316 dell'8 giugno 2009) la società LIQUIGAS S.p.A., in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, ha dichiarato di aver acquisito la gestione del servizio di fornitura a seguito acquisizione di più ampio ramo d'azienda dalla società SACIS GAS S.r.l. in data 1 ottobre 2008 e che, appurata in tale occasione l'esistenza dei citati servizi di fornitura, ha provveduto alle verifiche e ricerche delle necessarie informazioni per predisporre la comunicazione del 19 marzo 2009;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, a seguito dei chiarimenti trasmessi dalla società LIQUIGAS SPA con la nota di cui al precedente alinea, con propria nota del 30 giugno 2009 (prot. Autorità 36961 del 30 giugno 2009) ha richiesto alla società SACIS GAS Sr.l. chiarimenti sul servizio svolto e le eventuali motivazioni per le quali non è stata comunicata l'esistenza di tali forniture;
  • con nota del 13 luglio 2009 (prot. Autorità 339427 del 13 luglio 2009) la società SACIS GAS SRL, in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, ha dichiarato di non aver mai adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità.

Considerato che:

  • con nota del 4 maggio 2009 (prot. Autorità 23626 del 7 maggio 2009) la società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. ha comunicato di gestire il servizio di fornitura di GPL nella frazione Secchiano del comune di Cagli (PS), a partire dall'anno 1994, e nella frazione Rendinara del comune di Morino (AQ) a partire dall'anno 2003;
  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di fornitura di GPL nei comuni di cui al precedente alinea, con nota del 26 maggio 2009 (prot. Autorità 29222) ha richiesto alla medesima società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. chiarimenti sul servizio svolto e le eventuali motivazioni per le quali non è stata comunicata l'esistenza di tale fornitura;
  • la società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. non ha fornito alcun chiarimento in merito alle richieste contenute nella nota di cui al precedente alinea.

Ritenuto necessario:

  • procedere all'acquisizione degli elementi che consentano di valutare in quali ambiti la società SACIS GAS S.r.l. abbia operato o stia operando in assenza delle comunicazioni previste rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00, e dell'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04;
  • procedere all'acquisizione degli elementi che consentano di valutare quali condizioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale abbiano applicato o stiano applicando la società SACIS GAS S.r.l., nei comuni di CAMPERTOGNO (VC), VARALLO (VC), CAVAGLIO (VB), GURRO (VB) e MADONNA DEL SASSO (VB), e la società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L., nella frazione Secchiano del comune di CAGLI (PS) e nella frazione Rendinara del comune di MORINO (AQ), nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'ultimo anno termico di fornitura di propria competenza;
  • procedere alla determinazione delle condizioni che avrebbero dovuto essere applicate qualora le società SACIS GAS SRL e MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. avessero adempiuto ai citati obblighi di comunicazione per il periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008 relativamente ai Comuni di cui al precedente alinea;
  • valutare, nei confronti delle società SACIS GAS SRL, MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. e LIQUIGAS SPA, la sussistenza degli estremi per l'apertura di un separato procedimento finalizzato all'accertamento di violazioni della normativa vigente in materia di distribuzione di gas diversi dal naturale e alla verifica dell'esistenza di profili di tipo sanzionatorio.

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento volto a:
  2. accertare in quali località la società SACIS GAS S.r.l. abbia svolto o stia svolgendo attività di fornitura di gas diversi dal naturale senza procedere alle comunicazioni di cui al comma 6.1 della deliberazione n. 237/00 e al comma 12.1 della deliberazione n. 173/04, nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'ultimo anno termico di propria competenza;
  3. accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate o siano applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale di cui al punto precedente;
  4. ove siano accertate le mancate comunicazioni di cui al primo capoverso del presente punto, in relazione alle località ivi previste, determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001-2002 al 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas;
  5. accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate o siano applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale dalla società MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L., nella frazione Secchiano del comune di CAGLI (PS) e nella frazione Rendinara del Comune di MORINO (AQ) nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'ultimo anno termico di propria competenza;
  6. ove siano accertate le mancate comunicazioni di cui al precedente capoverso, in relazione alle località ivi previste, determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001-2002 al 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas;
  7. di fissare in 180 (centottanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  8. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
  9. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  10. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
  11. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati, in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza
  12. CAMPERTOGNO (VC);
  13. VARALLO (VC);
  14. CAVAGLIO (VB);
  15. GURRO (VB);
  16. MADONNA DEL SASSO (VB);
  17. CAGLI (PS);
  18. MORINO (AQ);
  1. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società SACIS GAS SRL,MEDITERRANEA ENERGIA COS. CONS. A R.L. e LIQUIGAS S.p.A.;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

30 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis