Data pubblicazione: 17 marzo 2010
Delibera 10 marzo 2010
EEN 7/10
Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codici 0225730030705R001-1#3, 0225730030705R001-1#4, 0225730030705R001-1#5, 0225730030705R001-1#6, di seguito: le quattro richieste di verifica e certificazione presentata da Konner S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 12 marzo 2009, n. 4381/2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 marzo 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02) e, in particolare, la scheda tecnica n. 1, relativa alla sostituzione in ambito domestico di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (di seguito: scheda tecnica n. 1);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: Linee guida) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera y), l'articolo 12 e l'articolo 14;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2008 n. 345/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, EEN 13/08 (di seguito: deliberazione EEN 13/08) e la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, in qualità di responsabile del procedimento, alla società Konner S.r.l. in data 30 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23036, di pari data), recante le modalità operative di cui al punto 2 della deliberazione EEN 13/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008 EEN 36/08 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2009 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 16 luglio 2009, n. 4381/2009 (di seguito: sentenza n. 4381/2009);
- la diffida in data 9 settembre 2009 (prot. Autorità n. 0052443 del 15 settembre 2009) con cui la società Konner S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza n. 4381/2009;
- la deliberazione 5 ottobre 2009 EEN 18/09 (di seguito: deliberazione EEN 18/09).
Considerato che:
- con deliberazione n. 173/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e allora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti e di verificare l'assenza di finalità deliberatamente speculative e modalità deliberatamente elusive dell'intendimento della normativa e della regolazione, nonché l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati (di seguito: procedimento di riesame);
- le richieste di verifica e certificazione dei risparmi con codici, rispettivamente 0225730030705R001-1#3 presentata dalla società Konner S.r.l. il 22/11/06 (prot. Autorità n. 29740 del 30/11/06), 0225730030705R001-1#4 presentata il 30/11/06 (prot. Autorità n. 30021 del 04/12/06); 0225730030705R001-1#5 presentata il 11/12/06 (prot. Autorità n. 30873 del 15/12/06), 0225730030705R001-1#6 presentata il 19/12/06 (prot. Autorità n. 31495 del 27/12/06) sono state oggetto del procedimento di riesame di cui al precedente alinea;
- a conclusione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, con deliberazione EEN 13/08 l'Autorità ha rigettato la richiesta ritenendo che, sulla scorta degli elementi acquisiti e dei soli documenti depositati dalla società prima dell'audizione finale, dal riesame della richiesta fossero emerse difformità rispetto alla normativa ed alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, con particolare riferimento all'impossibilità di verificare il rispetto del settore di intervento, previsto nella scheda di riferimento, ovvero del settore di intervento domestico ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lettera v) e 14 della Linee Guida; l'Autorità ha ritenuto inammissibile la documentazione presentata da Konner S.r.l. nel corso dell'audizione finale, in quanto depositata dopo il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, nonché perfino dopo l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie e, ad ogni modo, dopo la scadenza del termine di conclusione della fase istruttoria;
- per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la citata deliberazione EEN 13/08 l'Autorità ha altresì consentito alla società Konner s.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, da valutarsi ai sensi della scheda tecnica n. 1 riportata nell'Allegato A alla deliberazione n. 234/02, così come modificata dalla deliberazione n. 18/07;
- la società Konner S.r.l. non si è avvalsa della facoltà di cui al precedente alinea;
- con sentenza n. 4381/2009, notificata il 29 luglio 2009, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Konner S.r.l. avverso la delibera EEN 13/08, con particolare riferimento alla inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla stessa società in sede di audizione finale;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che "l'Autorità è tenuta a riesaminare le quattro richieste di verifica e certificazione presentate dalla società Konner S.r.l. ..... applicando le regole di rendicontazione precedenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07, salvi i poteri di verifica e controllo come evidenziati al punto 2" della medesima sentenza - ossia che "l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base a criteri di buona fede e diligenza" - "e tenendo conto della memoria del 13.6.2008 e dei documenti alla stessa allegati";
- avverso la citata sentenza n. 4381/2009 l'Autorità ha proposto appello;
- con atto di diffida in data 9 settembre 2009 (prot. Autorità n. 0052443 del 15 settembre 2009) la società Konner S.r.l. ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza n. 4381/2009;
- con deliberazione EEN 18/09 l'Autorità ha rinnovato il procedimento di riesame delle richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici con codici 0225730030705R001-1#3, 0225730030705R001-1#4, 0225730030705R001-1#5, 0225730030705R001-1#6 presentate dalla società Konner S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 4381/2009, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio di appello avverso la medesima sentenza del Tar Lombardia, tuttora pendente;
- la deliberazione EEN 18/09 ha disposto di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Konner S.r.l. nell'ambito del precedente procedimento di riesame, inclusa la memoria 13 giugno 2008 e i documenti alla stessa allegati (prot. Autorità n. 17740 del 17 giugno 2008; di seguito: memoria del 13 giugno 2008);
- la rinnovazione del procedimento di riesame è orientata ad approfondire le modalità di realizzazione del progetto oggetto delle quattro richieste di verifica e certificazione presentate dalla società Konner S.r.l. e a valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati.
Considerato inoltre che:
- il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e i connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- il meccanismo è sostenuto, tra l'altro, da un contributo finanziato dalle tariffe elettriche e del gas naturale pagate dai consumatori finali e che tale contributo concorre a determinare il valore economico dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti dalle società come la Konner S.r.l., e da queste successivamente venduti ai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico previsti dal meccanismo stesso;
- tra le condizioni di applicabilità della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 è espressamente indicata la realizzazione dell'intervento oggetto della scheda stessa (ossia la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato) esclusivamente nel settore domestico;
- la realizzazione del progetto esclusivamente nel settore domestico costituiva condizione essenziale per poter fruire del meccanismo di riconoscimento forfettario dei buoni distribuiti (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), che era in vigore per la scheda tecnica n. 1 fino alla deliberazione n. 18/07;
- in base al meccanismo di riconoscimento forfettario in vigore per la scheda tecnica n. 1 fino alla deliberazione n. 18/07 (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), gli operatori potevano rendicontare, in alternativa al numero di apparecchi effettivamente consegnati ai consumatori domestici, il numero dei buoni inviati e l'Autorità avrebbe effettuato una rendicontazione forfettaria dei risparmi, commisurata al 50% dei buoni inviati (1 apparecchio per ogni buono);
- l'ipotesi alla base di tale meccanismo di riconoscimento forfettario era che la metà dei buoni inviati dagli operatori sarebbe stata utilizzata dai consumatori domestici che li avevano ricevuti per il ritiro/la richiesta dell'apparecchio al quale il buono dava diritto e la sua successiva installazione;
- nell'ambito del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07, con note, rispettivamente, in data 16 marzo 2007 (prot. Autorità n. AG/M07/2258) e in data 24 agosto 2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3806-3820-3821-3822), il responsabile del procedimento ha richiesto alla società Konner S.r.l., tra l'altro di :
- descrivere il contenuto dei buoni inviati (es.: numero di unità fisiche di riferimento ottenibili con ogni buono, eventuale scadenza per l'utilizzo del buono), inviandone anche copia;
- indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
- indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui i buoni erano stati inviati ai consumatori domestici e quella in cui erano stati ricevuti da parte degli stessi;
- indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni inviati dai consumatori domestici e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
- fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni che risultavano essere stati utilizzati dai consumatori domestici in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
- descrivere le modalità utilizzate per l'invio dei buoni fornendo idonea documentazione a supporto, precisando che, nel caso in cui fossero stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi, doveva essere fornita una copia del contratto avente ad oggetto la fornitura alla società del servizio indicato o di altra documentazione contrattuale dalla quale fosse possibile verificare la fornitura del servizio alla società con le modalità indicate dalla medesima, incluse quelle per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni);
- fornire copia dell'eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ai buoni;
- descrivere le modalità di richiesta e ritiro delle unità fisiche di riferimento oggetto dei buoni;
- fornire idonea documentazione attestante che le apparecchiature consegnate ai clienti finali abbiamo rispettato il disposto dell'art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- con comunicazioni, rispettivamente in data 29 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8459 del 3 aprile 2007) e in data 14 settembre 2007 (protocollo Autorità n. 24678 del 17 settembre 2007), la società Konner S.r.l. ha risposto alle richieste di cui al precedente alinea producendo documentazione che l'Autorità ha ritenuto non idonea a rendere verificabile che i buoni fossero stati inviati esclusivamente a clienti del settore domestico poiché, come precisato nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata alla società in data 29 maggio 2008 (prot. Autorità n. 15824 in pari data), da tale documentazione non appare chiaro se la modalità di selezione degli indirizzi ai quali inviare i buoni acquisto sia stata tale da riguardare esclusivamente abitazioni civili in quanto in essa si fa riferimento alla "fornitura [di]";
- successivamente alla rinnovazione del procedimento, avviata con delibera EEN 18/09, con nota del 28 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 63904 del 2 novembre 2009) la società Konner S.r.l. ha richiesto di essere sentita in audizione finale e ha rilevato quanto già espresso nella memoria del 13 giugno 2008 (prot. Autorità n. 17740 del 17 giugno 2008) in relazione al fatto che i quattro interventi oggetto del procedimento "non rappresentano nuovi progetti ma trattasi di unità fisiche di riferimento incrementali di precedenti progetti già approvati e certificati dall'Autorità, realizzati con identiche metodologie operative e con la fornitura degli indirizzi privati (famiglie) da parte di Postel";
- con nota in data 25 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70172 in pari data) il responsabile del procedimento avviato con deliberazione EEN 18/09 ha inviato alla società Konner S.r.l. le risultanze istruttorie nelle quali si rilevava che la dichiarazione della società Postel di cui all'allegato 1 alla memoria del 13 giugno 2008 (prot. Autorità n. 17740 del 17 giugno 2008) era successiva alla data di rendicontazione dei progetti e non riferibile ai progetti oggetto del procedimento stesso e che, pertanto, essa non era idonea a rendere verificabile il rispetto del settore di intervento previsto nella scheda tecnica di riferimento, ossia del settore domestico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera v) e 14 delle Linee guida;
- con nota del 30 novembre 2009 (prot. Autorità n. 72466 del 4 dicembre 2009) la società Konner ha risposto alle risultanze istruttorie di cui al precedente alinea rilevando, in particolare, che la dichiarazione della società Postel di cui all'allegato 1 alla memoria del 13 giugno 2008 (prot. Autorità n. 17740 del 17 giugno 2008) fornisce "un'interpretazione autentica" dell'offerta tecnico-economica della medesima società, datata 2 ottobre 2006, e già allegata dalla Konner S.r.l. alla nota del 29 marzo 2007;
- con nota in data 1 febbraio 2009 (prot. Autorità n. 4763 n pari data) il responsabile del procedimento ha convocato la società Konner S.r.l. per l'audizione finale, che si è svolta in data 16 febbraio 2010, nel corso della quale la società ha depositato una memoria difensiva (prot. Autorità n. 7315 in pari data) con alcuni documenti allegati.
Ritenuto che:
- l'articolo 1, comma 1, lett. y) delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto "... risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14".
- l'articolo 14 delle Linee guida dispone che "... i soggetti titolari di progetto sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13";
- la dichiarazione della società Postel di cui all'allegato 1 alla memoria del 13 giugno 2008 (prot. Autorità n. 17740 del 17 giugno 2008) supera il dubbio interpretativo espresso nelle risultanze istruttorie del procedimento conclusosi con la deliberazione EEN 13/08 (prot. Autorità n. 15824 in pari data), con riferimento all'offerta tecnico-economica di cui all'allegato 1 alla nota del 29 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8459 del 3 aprile 2007), datata 2 ottobre 2006 e dunque precedente alla rendicontazione degli interventi oggetto del medesimo procedimento;
- nel complesso la società Konner S.r.l. ha dimostrato di aver rispettato il settore domestico, con particolare riferimento all'offerta tecnico-economica di cui all'allegato 1 alla nota del 29 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8459 del 3 aprile 2007) e alla dichiarazione della società Postel di cui all'allegato 1 alla memoria del 13 giugno 2008 (prot. Autorità n. 17740 del 17 giugno 2008);
- la realizzazione del progetto esclusivamente nel settore domestico costituiva condizione essenziale per poter fruire del meccanismo di riconoscimento forfettario dei buoni distribuiti (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), che era in vigore per la scheda tecnica n. 1 fino alla deliberazione n. 18/07;
- la valutazione delle altre modalità di realizzazione del progetto non ha evidenziato motivi di per sé sufficienti per il rigetto dello stesso;
- le richieste di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Konner S.r.l. con codici 0225730030705R001-1#3, 0225730030705R001-1#4, 0225730030705R001-1#5, 0225730030705R001-1#6 devono essere pertanto approvate;
- la presente deliberazione debba essere adottata in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 4381/2009, avverso la quale è tuttora pendente l'appello proposto dall'Autorità e non costituisca acquiescenza alla predetta sentenza
DELIBERA
- in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 4381/2009 e fatti salvi gli effetti della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dall'Autorità avverso la predetta sentenza, di approvare le richieste di verifica e certificazione dei risparmi avente codici 0225730030705R001-1#3, 0225730030705R001-1#4, 0225730030705R001-1#5, 0225730030705R001-1#6 presentate dalla società Konner S.r.l.;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Konner S.r.l. con sede in Amaro (Udine), Via F.lli Solari 18;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
10 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis