Data pubblicazione: 17 marzo 2010
Delibera 10 marzo 2010
EEN 6/10
Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0164385099106R001-1#1 (di seguito: RVC 06R001-1#1) presentata da White Energy S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 12 marzo 2009, n. 1885/2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 marzo 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02) e, in particolare, la scheda tecnica n. 1 relativa alla sostituzione in ambito domestico di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (di seguito: scheda tecnica n. 1);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: Linee guida) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera y), l'articolo 12 e l'articolo 14;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2008 n. 345/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, EEN 15/08 (di seguito: deliberazione EEN 15/08) e la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, in qualità di responsabile del procedimento, alla società White Energy S.r.l. in data 30 luglio 2008 (prot. Autorità n. 23033, di pari data), recante le modalità operative di cui al punto 2 della deliberazione EEN 15/08;
- la comunicazione della società White Energy S.r.l. in data 22 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26628 del 1° settembre 2008);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008 EEN 36/08 in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2009 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 12 marzo 2009, n. 1885/2009 (di seguito: sentenza n. 1885/2009);
- la diffida in data 15 luglio 2009 (prot. Autorità n. 044024 del 30 luglio 2009) con cui la società White Energy S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza n. 1885/2009;
- la deliberazione 1 settembre 2009 EEN 10/09 (di seguito: deliberazione EEN 10/09);
- la deliberazione 16 ottobre 2009, EEN 20/09.
Considerato che:
- con deliberazione n. 173/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e allora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti e di verificare l'assenza di finalità deliberatamente speculative e modalità deliberatamente elusive dell'intendimento della normativa e della regolazione, nonché l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati (di seguito: procedimento di riesame);
- la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice RVC 06R001-1#1, presentata dalla società White Energy S.r.l. in data 9 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 31100 del 19 dicembre 2006) è stata oggetto del procedimento di riesame di cui al precedente alinea;
- a conclusione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, con deliberazione EEN 15/08 l'Autorità ha rigettato la richiesta ritenendo che, sulla scorta degli elementi acquisiti e dei soli documenti depositati dalla società prima dell'audizione finale, dal riesame della richiesta fossero emerse difformità rispetto alla normativa ed alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, con particolare riferimento all'impossibilità di verificare il rispetto del settore di intervento, previsto nella scheda di riferimento, ovvero del settore di intervento domestico ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lettera v) e 14 della Linee Guida; l'Autorità ha ritenuto inammissibile la documentazione presentata da White Energy S.r.l. nel corso dell'audizione finale, in quanto depositata dopo il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, nonché perfino dopo l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie e, ad ogni modo, dopo la scadenza del termine di conclusione della fase istruttoria;
- per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, con la citata deliberazione EEN 15/08 l'Autorità ha altresì consentito alla società White Energy S.r.l., eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, da valutarsi ai sensi della scheda tecnica n. 1 riportata nell'Allegato A alla deliberazione n. 234/02, così come modificata dalla deliberazione n. 18/07;
- con comunicazione in data 22 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26628 del 1° settembre 2008) la società White Energy S.r.l. si è avvalsa della facoltà di cui al precedente alinea inviando all'Autorità una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, secondo quanto previsto dalla deliberazione EEN 15/08, specificando che con ciò non intendeva prestare acquiescenza a tale provvedimento essendo, al contrario, intenzionata a proporre ricorso avverso il medesimo;
- con sentenza n. 1885/2009, non notificata, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto da White Energy S.r.l. avverso la delibera EEN 15/08, con particolare riferimento alla inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla stessa società in sede di audizione finale;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che "in esecuzione del giudicato, l'Autorità dovrà riesaminare il progetto di risparmio energetico presentato da White Energy s.r.l. applicando le regole di rendicontazione precedenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07" tenendo conto della documentazione allegata dalla società alla memoria del 27 giugno 2008;
- avverso la citata sentenza n. 1885/2009 l'Autorità ha proposto appello;
- con atto di diffida notificato in data 27 luglio 2009 la società White Energy S.r.l. ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza n. 1885/2009;
- con deliberazione EEN 10/09 l'Autorità ha rinnovato il procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice RVC 06R001-1#1 presentata da White Energy S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009;
- la deliberazione EEN 10/09 ha disposto di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da White Energy S.r.l. nell'ambito del precedente procedimento di riesame, inclusa la memoria del 27 giugno 2008 (prot. n. 019046 del 27 giugno 2008; di seguito: memoria del 27 giugno 2008);
- la rinnovazione del procedimento di riesame è orientata ad approfondire le modalità di realizzazione del progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione presentata dalla società White Energy S.r.l. avente codice RVC 06R001-1#1 e a valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni inviati.
Considerato inoltre che:
- il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e i connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- il meccanismo è sostenuto, tra l'altro, da un contributo finanziato dalle tariffe elettriche e del gas naturale pagate dai consumatori finali e che tale contributo concorre a determinare il valore economico dei titoli di efficienza energetica emessi a certificazione dei risparmi energetici conseguiti dalle società come la White Energy S.r.l., e da queste successivamente venduti ai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico previsti dal meccanismo stesso;
- tra le condizioni di applicabilità della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02 è espressamente indicata la realizzazione dell'intervento oggetto della scheda stessa (ossia la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato) esclusivamente nel settore domestico;
- la realizzazione del progetto esclusivamente nel settore domestico costituiva condizione essenziale per poter fruire del meccanismo di riconoscimento forfettario dei buoni distribuiti (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), che era in vigore per la scheda tecnica n. 1 fino alla deliberazione n. 18/07;
- in base al meccanismo di riconoscimento forfettario in vigore per la scheda tecnica n. 1 fino alla deliberazione n. 18/07 (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), gli operatori potevano rendicontare, in alternativa al numero di apparecchi effettivamente consegnati ai consumatori domestici, il numero dei buoni inviati e l'Autorità avrebbe effettuato una rendicontazione forfettaria dei risparmi, commisurata al 50% dei buoni inviati (1 apparecchio per ogni buono);
- l'ipotesi alla base di tale meccanismo di riconoscimento forfettario era che la metà dei buoni inviati dagli operatori sarebbe stata utilizzata dai consumatori domestici che li avevano ricevuti per il ritiro/la richiesta dell'apparecchio al quale il buono dava diritto e la sua successiva installazione;
- nell'ambito del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07, con nota in data 24 agosto 2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3826), il responsabile del procedimento ha richiesto alla società White Energy S.r.l., tra l'altro di :
- descrivere il contenuto dei buoni inviati (es.: numero di unità fisiche di riferimento ottenibili con ogni buono, eventuale scadenza per l'utilizzo del buono), inviandone anche copia;
- indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
- indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui i buoni erano stati inviati ai consumatori domestici e quella in cui erano stati ricevuti da parte degli stessi;
- indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni inviati dai consumatori domestici e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
- fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni che risultavano essere stati utilizzati dai consumatori domestici in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
- descrivere le modalità utilizzate per l'invio dei buoni fornendo idonea documentazione a supporto, precisando che, nel caso in cui fossero stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi, doveva essere fornita una copia del contratto avente ad oggetto la fornitura alla società del servizio indicato o di altra documentazione contrattuale dalla quale fosse possibile verificare la fornitura del servizio alla società con le modalità indicate dalla medesima, incluse quelle per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni);
- fornire copia dell'eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ai buoni;
- descrivere le modalità di richiesta e ritiro delle unità fisiche di riferimento oggetto dei buoni;
- fornire idonea documentazione attestante che le apparecchiature consegnate ai clienti finali abbiamo rispettato il disposto dell'art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- con comunicazione in data 20 settembre 2007 (protocollo Autorità n. 25477 del 24 settembre 2007), la società White Energy S.r.l. ha risposto alle richieste di cui al precedente alinea fornendo documentazione che l'Autorità ha ritenuto non idonea a rendere verificabile che i buoni fossero stati inviati esclusivamente a clienti del settore domestico poiché, come precisato nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata alla società in data 29 maggio 2008 (prot. Autorità n. 15825 in pari data), da tale documentazione non appare chiaro se la modalità di selezione degli indirizzi ai quali inviare i buoni acquisto sia stata tale da riguardare esclusivamente abitazioni civili, in quanto risulta che i buoni siano stati inviati ad utenti i cui nominativi sono stati estratti dal fornitore DOSS s.a.s. da "pubblici elenchi";
- con nota in data 5 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 0057651 del 6 ottobre 2009) la società White Energy S.r.l. ha richiesto l'accesso alla documentazione del procedimento avviato con deliberazione EEN 10/09 e di essere sentita in audizione finale;
- con nota in data 3 novembre 2009 (prot n. 064063 di pari data) il responsabile del procedimento ha risposto alla richiesta di accesso agli atti di cui al precedente alinea e che l'accesso si è svolto in data 11 novembre 2009;
- con nota del 14 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 060084 del 16 ottobre 2009) (di seguito: memoria del 14 ottobre 2009), la società White Energy S.r.l. ha depositato una memoria difensiva con alcuni documenti allegati, tra i quali due richieste inviate dalla società White Energy S.r.l. alla società Doss s.a.s. nel maggio e nel settembre 2006 relative alla fornitura di indirizzi di abitazioni residenziali e le due relative offerte della società Doss s.a.s del giugno e dell'ottobre 2006 (allegato 3 e allegato 4 alla memoria);
- con successiva comunicazione in data 23 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 0061748 in pari data) la società White Energy S.r.l. ha depositato la documentazione richiesta del responsabile del procedimento del 16 ottobre 2009 (prot. n. 060054 di pari data);
- con nota del 19 novembre 2009 (protocollo Autorità n. 068800 di pari data), il responsabile del procedimento ha trasmesso alla società White Energy S.r.l. le risultanze istruttorie del procedimento avviato con deliberazione EEN 10/09, con le quali si rilevava che, nel complesso, la nuova documentazione acquisita agli atti del procedimento e, in particolare, gli allegati 3 e 4 alla citata memoria del 14 ottobre 2009, costituiva idonea prova della preventiva individuazione e selezione degli indirizzi ai quali inviare i buoni esclusivamente tra quelli di abitazioni civili, ai fini del rispetto della regolazione di riferimento;
- con nota in data 1 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 04879 di pari data) il responsabile del procedimento ha convocato la società White Energy S.r.l. per l'audizione finale, che si è svolta in data 16 febbraio 2010.
Ritenuto che:
- l'articolo 1, comma 1, lett. y) delle Linee guida dispone che il soggetto titolare del progetto "... risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto ... inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14".
- l'articolo 14 delle Linee guida dispone che "... i soggetti titolari di progetto sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13";
- la società White Energy S.r.l. non ha presentato richieste di verifica e certificazione per progetti ulteriori rispetto a quello oggetto del presente provvedimento;
- nel complesso la nuova documentazione acquisita agli atti del procedimento avviato con deliberazione EEN 10/09 e, in particolare, gli allegati 3 e 4 alla memoria del 14 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 060084 del 16 ottobre 2009) costituisce idonea prova della preventiva individuazione e selezione da parte della società White Energy S.r.l. degli indirizzi ai quali inviare i buoni esclusivamente tra quelli di abitazioni civili, ai fini del rispetto della regolazione di riferimento;
- la realizzazione del progetto esclusivamente nel settore domestico costituiva condizione essenziale per poter fruire del meccanismo di riconoscimento forfettario dei buoni distribuiti (cosiddetto coefficiente b, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b., delle Linee guida), che era in vigore per la scheda tecnica n. 1 fino alla deliberazione n. 18/07;
- la valutazione delle altre modalità di realizzazione del progetto non ha evidenziato motivi di per sé sufficienti per il rigetto dello stesso;
- la richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società White Energy S.r.l. con codice RVC 06R001-1#1 deve essere pertanto approvata;
- la presente deliberazione debba essere adottata in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009
DELIBERA
- in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009, di approvare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0164385099106R001-1#1presentata dalla società White Energy S.r.l.;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società White Energy S.r.l. con sede in Genova, via Don Giovanni Verità 25/4;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
10 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis