Data pubblicazione: 03 settembre 2009
Delibera 01 settembre 2009
EEN 10/09
Rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0164385099106R001 presentata dalla società White Energy S.r.l, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 12 marzo 2009, n. 1885/2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 settembre 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- gli artt. 90 e 91 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, recante "Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato";
- l'art. 27, n. 4 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato";
- l'art. 26, comma 2, e l'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuova norme sul procedimento amministrativo";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008 EEN 15/08 (di seguito: deliberazione EEN 15/08);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità alla società White Energy S.r.l in data 30 luglio 2008, prot. Autorità n. 23033 del 30 luglio 2008, recante le modalità operative di cui al punto 2 della deliberazione EEN 15/08;
- la comunicazione della società White Energy S.r.l in data 22 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26628 dell'1 settembre 2008);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia), 19 febbraio 2009, depositata il 12 marzo 2009, n. 1885/2009 (di seguito: sentenza n. 1885/2009);
- la diffida in data 15 luglio 2009 (prot. Autorità n. 044024 del 30 luglio 2009) con cui la società White Energy S.r.l chiede che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009.
Considerato che:
- con comunicazione in data 22 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26628 dell'1 settembre 2008), la società White Energy S.r.l ha inviato all'Autorità una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avente codice 0164385099108R003, facendo riferimento a quanto previsto al punto 2 della deliberazione EEN 15/08, specificando che con ciò non intendeva prestare acquiescenza a tale provvedimento essendo, al contrario, intenzionata a proporre ricorso avverso il medesimo;
- con sentenza n. 1885/2009, non notificata, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla società White Energy S.r.l e per l'effetto ha annullato la deliberazione EEN 15/08 con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, ha rigettato l'istanza di verifica e certificazione avente codice 0164385099106R001, presentata dalla medesima società;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che, in esecuzione del giudicato, l'Autorità è tenuta a riesaminare il progetto di risparmio energetico presentato da White Energy S.r.l applicando le regole di rendicontazione precedenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07, tenendo conto della documentazione allegata dalla società alla memoria del 27 giugno 2008;
- in procedimento identico a quello in esame il Tar Lombardia ha precisato che la rinnovazione fa salvi "i poteri di indagine e riscontro" dell'Autorità (sentenza 19 febbraio 2009, depositata il 12 marzo 2009, n. 1887/2009);
- avverso la sentenza n. 1885/2009 l'Autorità ha proposto appello;
- con atto di diffida notificato in data 27 luglio 2009 la società White Energy S.r.l ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009.
Ritenuto che:
- stante la suddetta diffida occorre procedere alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0164385099106R001 presentata dalla stessa società, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009;
- tale deliberazione non costituisce acquiescenza alla suddetta sentenza del Tar Lombardia avverso la quale è pendente l'appello proposto dall'Autorità;
- sia opportuno differire la valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0164385099108R003, inviata dalla società White Energy S.r.l in data 22 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26628 dell'1 settembre 2008) sino all'esito del procedimento di cui alla presente delibera e fatto salvo quanto previsto al precedente alinea
DELIBERA
- di procedere, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio in corso avverso lasentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009, alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0164385099106R001 presentata da White Energy S.r.l in esecuzione della citata sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009, al fine di approfondire le modalità di realizzazione del progetto e di valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi della deliberazione n. 4/06, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
- di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da White Energy S.r.l nell'ambito del procedimento di riesame avviato con la predetta deliberazione n. 173/07, incluso quello allegato alla memoria del 27 giugno 2008;
- di effettuare tutte le verifiche necessarie;
- di fissare in 60 (sessanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
- di rendere noto che i soggetti legittimati a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
- di rendere noto che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni, che decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento per White Energy S.r.l ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, mentre decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, in collaborazione con la Direzione Legislativo e Legale, per i seguiti di competenza;
- di disporre il differimento della valutazione della richiesta di verifica e certificazione avente codice 0164385099108R003, inviata dalla società White Energy S.r.l in data 22 agosto 2008 (prot. Autorità n. 26628 dell'1/09/2008) sino all'esito del procedimento di cui alla presente delibera, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio in corso avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1885/2009;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società White Energy S.r.l con sede in Genova, via Don Giovanni Verità 25/4;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
1 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis