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Data pubblicazione: 16 dicembre 2009

Delibera 09 dicembre 2009

VIS 136/09

Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti della società Sarlux S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 17 novembre 2008, VIS 103/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2008, VIS 103/08.

Fatto

Valutazione giuridica

  1. L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione alle condizioni definite dall'Autorità. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. certificati verdi).
  2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 387/03, il GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A. - una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto - deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge n. 481/95.
  3. In esito ai controlli tecnici effettuati, con nota 12 giugno 2008 (prot. 017312), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato al GSE S.p.A. che non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste dalla deliberazione n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, a partire dall'anno 2002, per l'impianto denominato IGCC sito nel Comune di Sarroch (CA) di proprietà di Sarlux S.r.l., e che era, pertanto, opportuno che il GSE assoggettasse tale società all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
  4. Con nota 20 agosto 2008 (prot. 025484), il GSE ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento da parte di Sarlux S.r.l del predetto obbligo di acquisto: di 61.800 certificati verdi nell'anno 2003, per l'energia elettrica prodotta nel 2002; di 86.200 certificati verdi nell'anno 2004, per l'energia prodotta nel 2003; di 100.400 certificati verdi nell'anno 2005, per l'energia prodotta nel 2004; di 115.100 certificati verdi per l'anno 2006, per l'energia prodotta nel 2005; di 43.250 certificati verdi per l'anno 2007, per l'energia prodotta nel 2006.
  5. Con deliberazione 17 novembre 2008, VIS 103/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Sarlux S.r.l., un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  6. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione VIS 103/08, la nota della Direzione Vigilanza e Controllo 19 marzo 2009 (prot. 13090), la lettera di Sarlux 22 ottobre 2009 (prot. 61402) e la nota del GSE S.p.A. 9 novembre 2009 (prot. 65349).
  7. In particolare con la nota 19 marzo 2009 (prot. 13090) la Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, su istanza di riesame di Sarlux S.r.l., ha rettificato gli esiti della verifica ispettiva riportati nella nota 12 giugno 2008 (prot. 017312) ed ha segnalato al GSE la necessità di non assoggettare la società all'obbligo di acquisto dei certificati verdi per l'anno 2006 e di ridurre il numero dei certificati verdi dovuti per gli anni 2002 - 2005.
  8. In attuazione, con nota del 17 agosto 2008 (protocollo GSE/P20090060572), quindi, il GSE ha imposto a Sarlux l'acquisto di: 41.400 certificati verdi per l'anno 2003 (produzione 2002); 86.200 certificati verdi per l'anno 2004 (produzione 2003); 100.400 certificati verdi per l'anno 2005 (produzione 2004); 73.400 certificati verdi per l'anno 2006 (produzione 2005).
  9. Con lettera 22 ottobre 2009 (prot. 61402), Sarlux ha comunicato all'Autorità di avere provveduto all'acquisto dei certificati verdi dovuti, allegando la relativa fattura.
  10. Con nota 9 novembre 2009 (prot. 65349), il GSE ha confermato l'avvenuto pagamento da parte di Sarlux dei certificati verdi dovuti per le produzioni di energia elettrica degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.
  11. Con nota 23 novembre 2009 (prot. 69302), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  12. L'illecito contestato è di mera condotta, di carattere omissivo, e si perfeziona nel momento in cui i soggetti obbligati all'acquisto dei certificati verdi - invitati a regolarizzare la propria posizione dal GSE S.p.A. che effettua la verifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 - non ottemperano a tale obbligo.
  13. Pertanto l'adempimento dell'obbligo suddetto da parte di Sarlux. - accertato dal GSE ai sensi del medesimo articolo 4 del d.lgs. n. 387/03 - non consente di configurare una responsabilità della società per violazione dell'art.11 del d.lgs. n. 79/99

 

DELIBERA

  1. non sussistono i presupposti per irrogare a Sarlux S.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  2. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Sarlux S.r.l., S.S. Sulcitana 195 - km 19°, 09018 Sarroch (Cagliari) e all'avvocato Antonella Capria, Studio Gianni, Origoni, Grippo & Patners, Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica delle stesso.

9 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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