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Data pubblicazione: 22 dicembre 2008

Delibera 17 novembre 2008

VIS 103/08

Avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Sarlux S.r.l. e S.E.F. S.r.l. per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004 , n. 215/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
  • il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che l'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione come definita dall'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
  • il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03);
  • l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 impone al Gestore della rete (ora Gestore dei Servizi elettrici - GSE S.p.A.) di:
    • verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
    • comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti dell'obbligo di cui sopra;
  • ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge n. 481/95;
  • in esito ai controlli tecnici effettuati dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 60/04, con nota 15 aprile 2008 prot. 011033 e con nota 12 giugno 2008 prot. 017312, gli uffici dell'Autorità comunicavano al GSE che non risultavano soddisfatte le condizioni minime previste dalla deliberazione n. 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, a partire dall'anno 2002, rispettivamente per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, denominati CTE1 e CTE2, siti in Piazzale Donegani n. 12, nel Comune di Ferrara, di proprietà di S.E.F. S.r.l. e per l'impianto denominato IGCC sito nel comune di Sarroch (CA) di proprietà di Sarlux S.r.l.; si riteneva, pertanto, opportuno che il GSE assoggettasse tali società all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
  • sulla base delle lettere richiamate al precedente punto, il GSE ha assoggettato le medesime società all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
  • con nota 20 agosto 2008 (prot. 025484), il GSE ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento del predetto obbligo da parte delle seguenti società:
    • S.E.F. S.r.l. - Società Enipower Ferrara non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di: 4500 certificati verdi nell'anno 2003; 4400 certificati verdi nell'anno 2004; 4100 certificati nell'anno 2005; 6200 certificati verdi nell'anno 2006; 4650 certificati verdi nell'anno 2007;
    • Sarlux S.r.l. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto di: 61.800 certificati verdi nell'anno 2003; 86.200 certificati verdi nell'anno 2004; 100.400 certificati verdi nell'anno 2005; 115.100 certificati verdi nell'anno 2006; 43.250 certificati verdi nell'anno 2007

DELIBERA

  1. sono avviate istruttorie formali nei confronti di Sarlux S.r.l. e S.E.F. S.r.l. per accertare la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e dell'articolo 8, comma 2, della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Sarlux S.r.l., S.S. Sulcitana n.195 Km 19, 09018 Sarroch (CA); Società Enipower Ferrara - S.E.F. S.r.l. piazza Vanoni 1, 20097 San Donato Milanese (MI) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

18 novembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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