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Data pubblicazione: 15 giugno 2009

Delibera 03 giugno 2009

VIS 54/09

Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Astea S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 giugno 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07
  • la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, VIS 43/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2008, VIS 102/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08.

Fatto

  1. Con deliberazione VIS 102/08 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Astea S.p.A. (di seguito: Astea o la società), un'istruttoria formale per accertare la violazione degli articoli 4, 6, 7 e 11 della deliberazione dell'Autorità n. 4/04, in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
  2. Tali violazioni - inerenti ad obblighi di corretta registrazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica nell'anno 2007 e di conservazione della documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni - sono emerse dalle informazioni e dai documenti acquisiti nel corso di una verifica ispettiva effettuata presso la stessa società in data 16 e 17 settembre 2008, in attuazione della deliberazione dell'Autorità VIS 43/08. In particolare, dalle risultanze ispettive è emerso quanto segue:
    1. mancata registrazione di un'interruzione lunga e di una breve, in violazione dell'articolo 4 della deliberazione n. 4/04;
    2. errata attribuzione a "cause esterne" e ad origine "sulla rete AT" (alta tensione) di due interruzioni che avrebbero dovuto, invece, essere attribuite ad "altre cause" e ad origine sulla "rete MT" (media tensione), in violazione degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 4/04;
    3. errato calcolo dei clienti BT (bassa tensione) coinvolti in un'interruzione lunga, attribuita ad "altre cause" e originata sulla rete MT (media tensione), in relazione alla quale è stato stimato e registrato un numero di clienti BT coinvolti circa dieci volte superiore al numero di quelli effettivamente non alimentati, in violazione degli articoli 11 della deliberazione n. 4/04.
  3. Nel corso del procedimento Astea ha prodotto una nota in data 9 febbraio 2009 (prot. Autorità 007367 - 17/02/2009) corredata da documenti.
  4. Con nota 16 marzo 2009 (prot. Autorità 0012261) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

Valutazione giuridica

  1. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che Astea si è resa responsabile delle violazioni sopra descritte, secondo quanto risulta dalla tabella di rilevamento delle interruzioni compilata in contraddittorio con la società durante l'ispezione (cfr., al riguardo, il foglio n. 4 del verbale ispettivo del 17 settembre 2008). Peraltro, sia in una nota pervenuta all'Autorità prima dell'avvio del procedimento (prot. Autorità 0033595 - 05/11/2008), sia nella successiva nota 9 febbraio 2009, citata nel precedente punto 3, la stessa Astea ha ammesso tutte le infrazioni, rappresentando le azioni programmate o adottate per porvi rimedio e per evitare una loro reiterazione in futuro.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    • gravità della violazione;
    • opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    • personalità dell'agente;
    • condizioni economiche dell'agente.
  2. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
  3. Ai fini della quantificazione della sanzione, le singole violazioni, prospettate nel precedente punto 2, si prestano ad essere considerate unitariamente, in ragione dell'unicità dell'interesse pubblico tutelato dai precetti violati, che è quello di "assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni", in una più ampia prospettiva di progressivo miglioramento della continuità del servizio, in termini di riduzione del numero delle interruzioni annue subite dai clienti (articolo 2 della deliberazione n. 4/04).
  4. La violazione presenta una gravità lieve, ma solo perché Astea - pur avendo a suo tempo manifestato la volontà di sottoporsi alla regolazione incentivante di cui al Titolo IV dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 fin dal 2008 (senza differirne l'operatività al 2009 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato A sopra citato) - non è, allo stato attuale, soggetta alla suddetta regolazione incentivante, per effetto della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 168/08, che ha rinviato ad un successivo provvedimento, da adottarsi dopo la chiusura del presente procedimento sanzionatorio, la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per Astea.
  5. Pertanto risulta pregiudicato unicamente l'interesse ad "una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni" (articolo 2, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 4/04).
  6. Per quel che riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, Astea, nel ricalcolare gli indicatori individuali di continuità del servizio relativi agli anni 2006 e 2007 - trasmessi all'Autorità, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, con mail del 20 ottobre 2008 - ha posto rimedio alle infrazioni commesse attenuando gli effetti della violazione. Questo consente di diminuire l'importo base della sanzione in applicazione dell' art. 7, comma 2, delle citate Linee guida).
  7. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Astea non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Le azioni migliorative rappresentate nella documentazione allegata alla predetta nota 9 febbraio 2009 testimoniano un'inclinazione a non reiterare, in futuro, infrazioni in tema di continuità del servizio. Il riferimento è, in particolare, all'istituzione nell'organico della società di un posto di "tecnico specialista, responsabile delle tematiche di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e all'indizione di una procedura comparativa per la sua copertura; all'istituzione, nell'ambito dell'Area Tecnica della società, di un ufficio dedicato, tra l'altro, alla "analisi" delle "normative regolatorie" del settore elettrico; al monitoraggio dell'andamento mensile della durata e del numero delle interruzioni, comprovato da una serie di report. Queste circostanze consentono di ridurre ulteriormente l'importo della sanzione in applicazione dell'art. art. 5, comma 2, lett. c), delle Linee guida.
  8. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, l'attività di distribuzione di energia elettrica di Astea ha generato, nell'anno 2007, ricavi per euro 7.069.125.
  9. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 9 a 13 conducono a determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura di euro 56.553,00 (cinquantaseimilacinquecentocinquantatre/00)

DELIBERA

  1. si accerta la violazione, da parte della società Astea S.p.A., degli articoli 4, 6, 7 e 11 della deliberazione n. 4/04;
  2. è irrogata alla società Astea S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 56.553,00 (cinquantaseimilacinquecentocinquantatre/00);
  3. si ordina alla società Astea S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  4. decorso il termine di cui alla precedente lettera c), per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
  5. si ordina alla società Astea S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Astea S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Gigli n. 2, 62019 Recanati (MC), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

3 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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