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Data pubblicazione: 22 maggio 2008

Delibera 20 maggio 2008

ARG/elt 61/08

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di integrazioni tariffarie erogate a titolo di acconto alla Società elettrica liparese s.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 maggio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 115/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06 (di seguito: deliberazione n. 179/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, ARG/elt 20/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 20/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/1987.

Viste:

  • le comunicazione della Società Elettrica Liparese s.n.c. (di seguito: SEL) del 10 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 33336 del 18 dicembre 2007), 27 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 34060 del 28 dicembre 2007), 21 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1732 del 22 gennaio 2008, 28 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 2374 del 29 gennaio 2008), 28 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 3691 dell'11 febbraio 2008), 4 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3692 del 11 febbraio 2008), 5 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3865 del 5 febbraio 2008), 14 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 5802 del 28 febbraio 2008), 25 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 5801 del 28 febbraio 2008), 25 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 5977 del 29 febbraio 2008), 5 marzo 2008 (prot Autorità n. 7106 del 11 marzo 2008) 14 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8353 del 25 marzo 2008), 19 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8289 del 21 marzo 2008), 2 aprile 2008 (prot. Autorità n. 10400 del 9 aprile 2008), 10 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11011 del 15 aprile 2008), 15 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11625 del 21 aprile 2008);
  • le comunicazioni del Sindaco di Lipari 1 aprile 2008 (prot. Autorità n. 9857 del 4 aprile 2008), 10 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11000 del 15 aprile 2008);
  • le comunicazioni della Direzione Tariffe dell'Autorità 14 febbraio 2007, prot. generale EF/M07/662/aa-ao; 29 gennaio 2008, prot. generale DTRF/dir/ef 2412; 29 febbraio 2008, prot generale DTRF/ppf/ef 5897; 12 marzo 2008, prot. generale DTRF/ppf/ef 7216; 31 marzo 2008, prot. generale DTRF/ppf/ao 9090; 22 aprile 2008, prot. generale DTRF/ppf/ef 11776; 24 aprile 2008, prot. generale DTRF/ppf/ao 12124;
  • la "Relazione di verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione n. 87/07 nei confronti della Società elettrica liparese S.r.l. il 5 e 6 giugno 2007";
  • la Memoria recante osservazioni e proposte della Società elettrica liparese nel procedimento avviato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione ARG/elt 20/08, prodotta e depositata in occasione dell'audizione finale convocata dall'Autorità in data 4 aprile 2008.

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 10/91, l'integrazione erogata a titolo di acconto può essere modificata qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente;
  • l'integrazione tariffaria attualmente erogata alla SEL a titolo di acconto, è stata fissata a partire dalle aliquote definitive di integrazione dell'anno 2003, approvate con deliberazione n. 179/06;
  • le deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06 hanno introdotto un meccanismo di indicizzazione delle aliquote di integrazione tariffaria erogate a titolo di acconto, funzione dell'andamento del prezzo del gasolio, combustibile utilizzato dalla SEL per la produzione di energia elettrica;
  • la SEL nel mese di dicembre 2007 e nei primi mesi del 2008 ha segnalato una situazione di grave difficoltà finanziaria, da questa attribuita al non adeguato allineamento delle integrazioni tariffarie riconosciute a titolo di acconto rispetto alla dinamica dei costi di combustibile
  • in relazione alle segnalazioni di SEL, con deliberazione ARG/elt 20/08, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a valutare l'opportunità di un adeguamento dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto alla medesima SEL.

Considerato che:

  • la documentazione fornita da SEL ha fornito evidenza di condizioni di criticità nell'equilibrio finanziario della società medesima, evidenziatesi nel corso dell'anno 2007;
  • la copertura dei costi di produzione di SEL è garantita, nel vigente sistema, in parte dall'applicazione delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica fissate dall'Autorità e in parte dalle integrazioni tariffarie;
  • la dinamica dei prezzi del gasolio evidenziata dalle rilevazioni del Ministero delle Attività Produttive, nell'anno 2007e nei primi mesi del 2008, è risultata superiore a quella registrata nel medesimo periodo dalle componenti delle condizioni economiche di vendita fissate dall'Autorità a copertura dei costi di produzione e dispacciamento dell'energia elettrica;
  • la documentazione fornita da SEL ha fornito evidenza della presenza nel 2007 e nei primi mesi 2008 di un rilevante differenziale tra i costi effettivamente sostenuti dalla medesima SEL per l'approvvigionamento del combustibile e i ricavi a copertura di tale costi garantiti dalla specifica quota parte di integrazione tariffaria d'acconto nonché dalle pertinenti componenti tariffarie e condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica fissate dall'Autorità
  • le informazioni a disposizione dell'Autorità evidenziano problematiche che appaiono specifiche della SEL e che, ad una prima analisi, potrebbero risultare non completamente indipendenti da scelte economico-gestionali della società stessa, ed in primo luogo un andamento del costo del combustibile sostenuto da SEL non completamente in linea con le dinamiche di prezzo rilevate dal Ministero delle Attività Produttive;
  • in riferimento a tale rilievo la medesima SEL ha osservato come "&i rifornimenti (di combustibile) possano essere effettuati soltanto dalla società (&omissis&), unica compagnia petrolifera che dispone di una nave cisterna per il trasporto del combustibile";
  • in relazione alle problematiche specifiche di SEL nell'approvvigionamento del combustibile, la Direzione tariffe dell'Autorità sta conducendo opportuni approfondimenti.

Ritenuto:

  • opportuno disporre a favore di SEL un'erogazione straordinaria a titolo di acconto e salvo conguaglio, integrativa rispetto alle erogazioni di acconto per l'anno 2007, per compensare il differenziale evidenziatosi tra i costi effettivamente sostenuti dalla medesima SEL per l'approvvigionamento del combustibile e i ricavi a copertura di tale costi garantiti dalla specifica quota parte di integrazione tariffaria d'acconto nonché dalle pertinenti componenti tariffarie e delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica fissate dall'Autorità;
  • opportuno maggiorare, a partire dall'1 gennaio 2008, l'aliquota di acconto dell'integrazione tariffaria riconosciuta a SEL, relativamente alla quota parte a copertura dei costi di combustibile, dimensionando tale maggiorazione in funzione del differenziale evidenziatosi nel corso del 2007, sopra richiamato;
  • rinviare alla fase istruttoria, di competenza della Cassa ai sensi della legge n. 10/91, la valutazione circa la riconoscibilità dei costi effettivamente sostenuti da SEL

DELIBERA

  1. di dare mandato alla Cassa affinché provveda ad erogare alla SEL, a titolo di acconto straordinario e salvo conguaglio, a valere sull'integrazione tariffaria erogata in acconto relativamente all'anno 2007, l'importo di euro 912.000 (novecentododicimila/00);
  2. di modificare, a valere dall'1 gennaio 2008, l'aliquota unitaria erogata a titolo di acconto dell'integrazione tariffaria spettante alla SEL, con riferimento alla quota parte relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, incrementandola di 2,86 centesimi di €/kWh venduto;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Società elettrica liparese S.n.c. e al Comune di Lipari;
  5. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

20 maggio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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