Data pubblicazione: 03 marzo 2008
Delibera 25 febbraio 2008
ARG/elt 20/08
Avvio di procedimento in materia di integrazioni tariffarie spettanti alla Società Elettrica Liparese S.r.l.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 febbraio 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/1987.
Viste:
- le comunicazioni della Società Elettrica Liparese S.r.l. (di seguito: SEL) del 10 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 33336 del 18 dicembre 2007), 27 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 34060 del 28 dicembre 2007), 21 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1732 del 22 gennaio 2008), 28 gennaio 2008 (prot. Autorità 3691 dell'11 febbraio 2008), 4 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3692 dell'11 febbraio 2008); 5 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3865 del 13 febbraio 2008);
- le comunicazioni della Direzione tariffe dell'Autorità 14 febbraio 2007, prot. n. EF/M07/662/aa-ao e 29 gennaio 2008, prot. n. DTRF/dir/ef 2412;
- la "Relazione di verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione n. 87/07 nei confronti della Società elettrica liparese S.r.l. il 5 e 6 giugno 2007".
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di: seguito: Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.
Considerato che:
- la SEL, con le richiamate comunicazioni, ha segnalato gravi difficoltà finanziarie, tali da poter compromettere la continuità del servizio elettrico nel territorio servito;
- la medesima SEL ha individuato quale causa delle proprie difficoltà finanziarie un non adeguato allineamento delle integrazioni tariffarie riconosciute a titolo di acconto rispetto alla dinamica dei costi di combustibile;
- le deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06 hanno introdotto un meccanismo di indicizzazione delle aliquote di integrazione tariffaria erogate a titolo di acconto funzione dell'andamento del prezzo del gasolio, combustibile utilizzato dalla medesima SEL per la produzione di energia elettrica;
- le analisi condotte sulla base della documentazione prodotta dalla SEL non evidenziano disallineamenti tra la dinamica dei costi del gasolio e l'andamento della quota parte dell'aliquota di integrazione erogata a titolo di acconto indicizzata ai sensi delle richiamate deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06;
- la documentazione fornita da SEL evidenzia, comunque, elementi di possibile criticità nell'equilibrio finanziario della società medesima che, sulla base delle analisi condotte dell'Autorità, potrebbero essere almeno in parte riconducibili ad una consistente contrazione dei prelievi da parte dei clienti finali in media tensione dovuta alla cessazione della maggiore utenza appartenente a tale tipologia;
- la copertura dei costi di produzione di SEL è garantita, nel vigente sistema, in parte dall'applicazione delle condizioni economiche di vendita fissate dall'Autorità (componenti CCA e CAD) e in parte dalle integrazioni tariffarie;
- la dinamica dei prezzi del gasolio evidenziata dalle rilevazioni del Ministero delle Attività Produttive, nell'anno 2007, è risultata superiore a quella registrata nel medesimo periodo dalle componenti delle condizioni economiche di vendita fissate dall'Autorità a copertura dei costi di produzione e dispacciamento dell'energia elettrica;
- le informazioni a disposizione dell'Autorità evidenziano altresì problematiche che appaiono specifiche della SEL e che, ad una prima analisi, potrebbero risultare non completamente indipendenti da scelte economico-gestionali della società stessa, vale a dire:
- un livello di morosità rilevante risultante in una esposizione finanziaria dell'impresa che potrebbe essere ridotta con procedure più rapide ed efficaci;
- un andamento del costo del combustibile sostenuto da SEL nel 2007 non completamente in linea con le dinamiche di prezzo rilevate dal Ministero delle Attività Produttive;
- l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, prevede la possibilità di interventi a modifica dell'integrazione erogata a titolo di acconto.
Ritenuto che:
- sia necessario avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel in relazione alle esigenze di maggior integrazione della SEL connesse alle problematiche di cui ai precedenti alinea
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di integrazioni tariffarie spettanti alla impresa elettrica minore non trasferita all'Enel Società Elettrica Liparese S.r.l.
- di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa, alla Società Elettrica Liparese S.r.l. e al Sindaco di Lipari.
25 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis