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Data pubblicazione: 15 maggio 2008

Delibera 27 marzo 2008

VIS 36/08

Avvio di un'istruttoria formale nei confronti della società Sime S.p.A. in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas, ai fini della adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 in ottemperanza al d.P.R. 18 gennaio 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e in particolare l'articolo 24;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02, e in particolare l'articolo 18, comma 5;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
  • il codice di rete per il servizio di trasporto del gas naturale della società Snam Rete Gas S.p.A., approvato con deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2003,n. 125/03:
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2004, n. 77/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2006,n. 41/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2006, n. 59/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2007, emanato su parere del Consiglio di Stato, Sezione I, 5 luglio 2006, n. 5079/05.

Considerato che:

  • in data 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 11336 del 28 maggio 2002), la società Dalmine Energie S.p.A. (di seguito: Dalmine) segnalava all'Autorità di aver subito, da parte della società Sime S.p.A. (di seguito: Sime), un ingiustificato rifiuto all'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito funzionale all'esecuzione dei contratti di fornitura che Dalmine aveva concluso con le società Hoval Carival S.r.l. (di seguito: Hoval), Fiap S.p.A. (di seguito: Fiap) e Cima S.r.l. (di seguito: Cima), allacciate a tre diverse reti di distribuzione gestite da Sime;
  • con deliberazione n. 77/04, a chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 125/03, l'Autorità ha:
    • accertato l'illiceità del rifiuto di Sime nei confronti di Dalmine; in particolare, è stato accertato che Sime nello svolgimento delle attività funzionali all'allocazione del gas immesso nei punti di consegna dei propri impianti di distribuzione (allora regolate dal comma 16.6 della deliberazione n. 137/02 e dall'Allegato 9/A del codice di rete di Snam Rete Gas), aveva omesso di imputare a Dalmine i quantitativi di gas destinati alla fornitura dei predetti clienti finali, sebbene Dalmine avesse posto in essere gli adempimenti necessari per ottenere l'accesso (conclusione di contratti di fornitura con i clienti finali; conferimento delle capacità di trasporto in corrispondenza dei punti di consegna degli impianti di Sime interessati; disponibilità di gas necessario per assicurare le forniture);
    • ordinato a Sime di consentire l'accesso a Dalmine per l'esecuzione dei predetti contratti di fornitura;
    • irrogato nei confronti di Sime una sanzione pecuniaria pari a 25.823 euro per la violazione, mediante la condotta sopra descritta, del comma 18.5 della deliberazione n. 122/02, in forza del quale l'impresa di distribuzione era tenuta ad effettuare "nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro";
  • la deliberazione n. 77/04 è stata impugnata da Sime in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, che, con d.P.R. 18 gennaio 2007, emanato su parere del Consiglio di Stato n. 5079/05, ha parzialmente accolto il ricorso stesso, "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione ai sensi di quanto rappresentato nel sopracitato parere del Consiglio di Stato";
  • in particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, il parere n. 5079/05 reca indicazioni per l'ottemperanza al d.P.R. sintetizzabili nei termini seguenti:
    • l'Autorità avrebbe dovuto valutare adeguatamente alcune circostanze addotte da Sime, ritenute invece irrilevanti dalla deliberazione n. 77/04, in particolare, il fatto che, al tempo della violazione:
      1. non era stata ancora completata la disciplina dei rapporti oggetto della controversia tra Sime e Dalmine (disciplina successivamente definita con le deliberazioni n. 138/04, n. 168/04 e n. 108/06); pertanto, l'Autorità avrebbe dovuto ritenere rilevante il fatto che le parti non avevano raggiunto un accordo sul contenuto del contratto di vettoriamento che avrebbe dovuto regolare i rapporti tra di loro;
      2. non erano ancora spirati, per due dei tre clienti finali (Cima e Hoval), i termini (semestrali) previsti per l'esercizio della facoltà di recesso dai contratti di compravendita con il loro precedente fornitore;
    • alla luce di tali circostanze, ai fini dell'ottemperanza alla decisione, l'Autorità è tenuta a:
      1. modulare l'ordine di consentire l'accesso a Dalmine Energie ai sensi della completa disciplina in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas attualmente vigente (deliberazioni n. 138/04, n. 168/04 e n. 108/06);
      2. rideterminare la sanzione pecuniaria "tenendo conto delle buone ragioni di Sime e del contegno vessatorio, quanto meno per quanto riguarda il completamento dei periodi semestrali di disdetta e considerando in concreto e nel merito le ragioni prospettate in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto";
  • nell'ambito del programma ispettivo per l'anno 2006, adottato con deliberazioni n. 41/06 e n. 59/06, l'Autorità ha disposto un'ispezione presso Sime che si è poi svolta nei giorni 16 e 17 maggio 2006;
  • dall'esame degli elementi in tal modo acquisiti, è emerso che Sime, a quella data, non aveva ancora consentito l'accesso a Dalmine relativamente ai clienti finali Hoval, Fiap e Cima; Sime ha motivato tale circostanza sostenendo che, successivamente alla deliberazione n. 77/04, Dalmine non avrebbe più richiesto l'accesso per tali clienti;
  • tuttavia, in seguito all'adozione del d.P.R. 19 gennaio 2007, con nota in data 19 novembre 2007 (prot. 30967), Dalmine ha segnalato il permanere del rifiuto opposto da Sime, con la conseguente attualità della lesione del diritto di Dalmine di accedere al servizio di distribuzione per l'esecuzione delle forniture dei predetti clienti finali.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare un'istruttoria formale per ottemperare al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2007 nei termini sopra indicati, intestandone la responsabilità al Direttore della Direzione Legislativo e Legale

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale volta, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2007, alla adozione di:
    1. un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, da modulare ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione n. 108/06;
    2. una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, della deliberazione n. 122/02, da determinare tenendo conto degli elementi di fatto e di diritto al riguardo individuati nel parere del Consiglio di Stato n. 5079/05;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di attribuire la responsabilità del procedimento, quanto ai profili prescrittivi, al Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  4. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  5. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  9. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a:
    1. Sime, con sede legale in Piazza L. Benvenuti n. 11, 26010 Crema (Cremona);
    2. Dalmine, con sede legale in Piazza Caduti 6 luglio 1944, n. 1, 24044 Dalmine (Bergamo);
    3. Hoval Carival, con sede legale in Via per Azzano S. Paolo, n. 26/28, 24050 Grassobbio (Bergamo);
    4. Fiap, con sede legale in via Isonzo, n. 25, 22078 Turate (Como);
    5. Cima, con sede legale in via Divisione Sforzesca, n. 10, 24050 Zanica (Bergamo);
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

27 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis