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Delibera 25 maggio 2004

Delibera/Provvedimento 77/04

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della Società Sime Spa

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

 

Nella riunione del 25 maggio 2004

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • gli articoli 2 e 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 7 agosto 2001, n. 184/01 (di seguito: deliberazione n. 184/01);
  • l'articolo 18, comma 5, della deliberazione dell'Autorità, del 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione n. 122/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la delibera dell'Autorità del 29 ottobre 2003, n. 125/03 (di seguito: delibera n. 125/03);

Viste la documentazione richiamata nelle risultanze istruttorie trasmesse dagli uffici dell'Autorità in data 28 gennaio 2004 (prot. CDM/M04/289), nonché la memoria, completa di copia dei documenti in essa richiamati, e la comunicazione della società Sime Spa (di seguito: Sime), pervenute all'Autorità, rispettivamente, in data 28 gennaio 2004 (prot. Autorità 2301) e 2 febbraio 2004;

Considerate le argomentazioni svolte dai rappresentanti delle società Sime Spa (di seguito: Sime), Dalmine Energie Spa (di seguito: Dalmine), Hoval Carival Srl (di seguito: Hoval Carival), Fiap Spa (di seguito: Fiap) e Cima Srl (di seguito: Cima) sia nel corso dell'audizione congiunta di fronte ai responsabili del procedimento, del 3 dicembre 2003, sia nel corso dell'audizione finale di fronte all'Autorità del 26 febbraio 2004, ambedue tenute presso la sede dell'Autorità in piazza Cavour 5, 20121 Milano;

Il fatto

  1. In data 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 11336 del 28 maggio 2002) la Dalmine ha segnalato all'Autorità di aver subito, da parte della Sime, un ingiustificato rifiuto all'accesso al servizio di distribuzione da essa gestita, asserendo, a fondamento della propria doglianza, quanto segue:
    1. la Dalmine ha concluso contratti di vendita di gas naturale con le società Hoval Carival, Fiap e Cima, allacciate a tre diverse reti di distribuzione gestite dalla Sime e da questa servite sulla base di contratti di fornitura, relativamente ai quali i tre citati clienti finali hanno esercitato la facoltà di recesso a far data, rispettivamente, dall'1 febbraio 2002, dall'1 luglio 2002, e dall'1 ottobre 2002;
    2. a tal fine, la Dalmine in data 15 gennaio 2002, 15 maggio 2002 e 13 settembre 2001, ha richiesto alla Sime l'accesso alle relative reti di distribuzione per poter consegnare il gas ai sopra richiamati clienti finali;
    3. la Sime ha rifiutato la richiesta di accesso della Dalmine, contestando inizialmente l'inosservanza da parte dei citati clienti finali dei termini contrattuali per l'esercizio della facoltà di recesso;
    4. al contempo, in data 29 maggio 2002, 5 luglio 2002 e 20 gennaio 2003 la Sime ha sollecitato le società Hoval Carival e Fiap a provvedere al pagamento di fatture relative a forniture di gas naturale erogate ai due citati clienti, rispettivamente, nei periodi gennaio - novembre 2002 e luglio -dicembre 2002, riservandosi altresì, in difetto, la facoltà di procedere alla sospensione dell'erogazione della fornitura di gas naturale;
  2. Alla luce dei fatti prospettati dalla Dalmine, con delibera 29 ottobre 2003, n. 125/03, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della Sime, relativamente al rifiuto alla richiesta di accesso al servizio di distribuzione, dalla medesima opposto alla Dalmine.
  3. Con la medesima delibera n. 125/03, l'Autorità ha altresì avviato un'istruttoria formale nei confronti della Sime, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, in particolare, dell'articolo 18, comma 5, della deliberazione dell'Autorità n. 122/02, che prevede l'obbligo per l'esercente il servizio di distribuzione di effettuare "nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro".

Risultanze istruttorie

  1. Nel corso del procedimento in contraddittorio che si conclude con il presente provvedimento, in particolare nelle memorie depositate, nelle dichiarazioni formulate sia durante l'audizione congiunta di fronte ai responsabili del procedimento, sia durante l'audizione finale di fronte all'Autorità, la Sime ha formulato, in sintesi, le seguenti deduzioni:
    1. secondo la Sime il rifiuto di accesso al servizio di distribuzione da essa gestito, opposto alla Dalmine, sarebbe giustificato dai seguenti motivi:
      1. in primo luogo, i citati clienti finali non avrebbero rispettato i termini, previsti dalla deliberazione n. 184/01, per l'esercizio della facoltà di recesso dai precedenti contratti di fornitura stipulati con la Sime stessa; quest'ultima ritiene, infatti, che tali contratti siano di durata pluriennale e, di conseguenza, che il termine di preavviso da rispettare in caso di esercizio della facoltà di recesso sia pari a mesi 6 (sei) e non a mesi 3 (tre);
      2. in secondo luogo, la Dalmine si sarebbe sempre rifiutata di sottoscrivere con la Sime il contratto di trasporto sulle reti di distribuzione da quest'ultima gestita; secondo la Sime, infatti, la conclusione di un tale contratto congiuntamente al conferimento del gas nella rete locale costituirebbero "presupposti indefettibili" per l'accesso al servizio di distribuzione ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita del gas ai clienti finali;
      3. in terzo luogo, la Dalmine non avrebbe avuto disponibilità di gas nei punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessa con le reti di distribuzione gestite da Sime;
    2. la Sime osserva inoltre che, nel periodo di tempo successivo al rifiuto di accesso, e proprio in conseguenza di tale rifiuto, il gas che è stato immesso nelle reti dalla medesima gestite, ed effettivamente consumato dai sopra citati clienti finali, sarebbe appartenuto alla medesima Sime, sino al 31 dicembre 2002, e, successivamente, alla Sime.Comm, società costituita dalla stessa Sime per lo svolgimento dell'attività di vendita in aderenza agli obblighi di separazione societaria definiti dal decreto legislativo n. 164/00;
    3. peraltro, a fronte della situazione sopra descritta, la Sime lamenta il fatto che la Dalmine avrebbe indebitamente percepito da parte dei sopra citati clienti finali il corrispettivo per il gas da questi ultimi consumato, con il conseguente danno economico della Sime per la mancata remunerazione della fornitura;
    4. inoltre, la Sime denuncia anche il fatto che la Dalmine, malgrado l'indebito arricchimento di cui alla precedente lettera, si sarebbe sempre rifiutata di riconoscere alla Sime il corrispettivo di distribuzione per l'utilizzo delle proprie reti; anche in considerazione di tale ultimo fatto, la Sime ritiene legittimo il proprio rifiuto in coerenza con il principio generale sancito dall'articolo 1460 del codice civile, in base al quale "nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria".
  2. Nelle memorie depositate, nonché nelle dichiarazioni rese nell'audizione congiunta e nell'audizione finale, la Dalmine ha sostenuto l'infondatezza delle argomentazioni opposte dalla Sime a fondamento del proprio rifiuto all'accesso, replicando quanto segue:
    1. con riferimento all'asserito mancato rispetto, da parte dei sopra citati clienti finali, dei termini per l'esercizio della facoltà di recesso, la Dalmine sostiene che si tratta di contratti di durata annuale, sebbene rinnovabili, con la conseguenza che i predetti termini sono stati pienamente rispettati;
    2. con riferimento all'asserito rifiuto di sottoscrivere con la Sime il contratto di trasporto sulle reti di distribuzione da quest'ultima gestita, la Dalmine, pur ritenendo che la sottoscrizione di un tale contratto non sia condizione imprescindibile per l'accesso, essendo sufficiente il solo conferimento (come chiarito dall'Autorità con nota pubblicata nel proprio sito internet) ha sostenuto di aver, nondimeno, sempre tenuto un atteggiamento collaborativo e propositivo al fine di formalizzare per iscritto il rapporto con la Sime;
    3. con riferimento all'asserita indisponibilità di gas nei punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessa con le reti di distribuzione gestite dalla Sime, la Dalmine nega tale assunto, affermando, al contrario, di essere titolare di un contratto pluriennale di importazione di gas, e di avere richiesto ed ottenuto il conferimento di un'adeguata capacità di trasporto nei predetti punti di riconsegna;
    4. infine, con riferimento a quanto osservato alla precedente lettera c), la Dalmine denuncia un comportamento illegittimo della Sime che non avrebbe trasmesso alla Snam Rete Gas, ai fini delle allocazioni di gas nei sopra citati punti di riconsegna, le informazioni necessarie per la Snam Rete Gas medesima alla gestione di detti punti.
  3. I clienti finali Hoval Carival, Fiap e Cima, nel corso del procedimento, hanno sostanzialmente sostenuto la correttezza delle rispettive condotte, segnatamente, il rispetto dei termini previsti per l'esercizio della facoltà di recesso dai precedenti rapporti di fornitura con la Sime, nonché il corretto adempimento delle rispettive obbligazioni derivanti dai contratti di fornitura stipulati con la Dalmine.

Valutazione giuridica

  1. La valutazione giuridica della fattispecie in esame è incentrata sull'analisi di uno dei fondamenti della liberalizzazione del settore, il principio del libero accesso alle infrastrutture di rete in modo imparziale, neutrale e a parità di condizioni, principio che trova la sua articolazione fondamentale nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, il quale sancisce, in particolare, per quanto rileva in questa sede:
    1. l'obbligo di contrarre in capo al soggetto esercente un'attività di gestione di un'infrastruttura essenziale (trasporto, distribuzione, stoccaggio, rigassificazione) nei confronti degli utenti che ne facciano richiesta (comma 1);
    2. la tassatività delle ipotesi legittime di rifiuto (comma 2), ristrette in particolare ai casi in cui:
      1. le imprese di distribuzione "non dispongano della capacità necessaria";
      2. "l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere obblighi di servizio pubblico cui sono soggette";
      3. dall'accesso deriverebbero "gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE";
    3. l'obbligo di motivazione del rifiuto e di immediata comunicazione del medesimo all'Autorità, al Ministero delle attività produttive, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 3);
  2. Il comma 5 del sopra citato articolo 24, inoltre, attribuisce all'Autorità il potere di definire criteri ed obblighi volti a garantire la libertà di accesso al servizio di distribuzione e la neutralità e l'imparzialità nell'erogazione, sulla base dei quali criteri le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre un proprio codice di rete, che dovrà essere approvato dall'Autorità. Nelle more dell'adozione dei criteri che disciplinino in modo completo la materia, l'Autorità, con la deliberazione n. 122/02 ha definito condizioni provvisorie e urgenti in materia di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione.
  3. In particolare, l'articolo 18, comma 5, della deliberazione n. 122/02 detta previsioni volte a tutelare l'utente (cosiddetto utente subentrante) che richieda l'accesso per fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente (cosiddetto utente uscente). A tal fine, infatti, viene imposto all'esercente il servizio di distribuzione "di effettuare di norma con cadenza il primo giorno del mese, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro".
  4. Il comportamento della Sime deve essere, pertanto, valutato alla luce dei sopra esposti principi generali, e della relativa disciplina attuativa in materia di accesso al servizio di distribuzione. Risultano pertanto inconferenti in tale ottica le singole vicende relative ai contratti di compravendita di gas tra il cliente finale e l'utente uscente, che al contrario la Sime evoca. L'impresa di distribuzione, infatti, non è legittimata a sindacare sulla correttezza delle vicende estintive di tali rapporti; né tanto meno è legittimata ad intervenire in tali vicende con un atto, quale il rifiuto di accesso al servizio, destinato ad incidere sulla sfera soggettiva di un soggetto estraneo al rapporto tra cliente finale e l'utente uscente (ossia l'utente subentrante).
  5. In caso contrario, infatti, verrebbe violato il principio di tassatività dei motivi di rifiuto enunciato al precedente punto 1, lettera a). A tal fine, giova osservare che, l'unica ipotesi legittima di rifiuto che si fonda sulle vicende dei rapporti contrattuali di compravendita tra clienti finali ed utente uscente è quella richiamata al precedente punto 1, lettera b), numero (iii), ipotesi analiticamente disciplinata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00. È interessante notare che, in tale ipotesi, il soggetto legittimato a compiere valutazioni inerenti al merito delle vicende contrattuali di compravendita è il Ministro delle attività produttive: ciò evidenzia, a livello sistemico, la radicale incompetenza dell'impresa che gestisce l'infrastruttura essenziale a compiere tale tipo di valutazioni.
  6. Peraltro, giova incidentalmente osservare che, ai fini della corretta applicazione della deliberazione n. 184/01, la qualificazione di un contratto come annuale ovvero pluriennale dipende dalla durata esplicitamente convenuta dalle parti. Da quanto emerge dalla documentazione acquisita i contratti che legavano la Sime alle società Hoval Carival, Fiap e Cima risultano essere contratti di durata annuale, anche se rinnovabili, con al conseguenza che devono ritenersi rispettati i termini previsti dalla citata deliberazione per l'esercizio della facoltà di recesso.
  7. Risultano inoltre inconferenti le argomentazioni relative alla mancata sottoscrizione del contratto di trasporto sulle reti locali gestite dalla Sime. Dal sopra citato principio della tassatività dei motivi di rifiuto di accesso, consegue che ove non sussistano detti motivi, l'esercente il servizio è obbligato a permettere l'accesso, conferendo la capacità richiesta. Con il conferimento si instaura il relativo rapporto negoziale, non essendo infatti necessaria la forma scritta per la validità del contratto di distribuzione.
  8. Incidentalmente si osserva, peraltro, che le argomentazioni delle parti sopra richiamate, pur evidenziando un disaccordo tra la Sime e la Dalmine in merito al contenuto di alcune clausole del contratto di trasporto, risultano alquanto generiche non rinvenendosi agli atti riferimenti precisi e circostanziati sui profili della disciplina contrattuale sui quali si appunta detto disaccordo.
  9. Posto quanto sopra, assume rilevanza centrale l'argomento sviluppato dalla Sime secondo il quale la Dalmine, all'atto della richiesta di accesso del servizio di distribuzione, non avrebbe avuto disponibilità di gas ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione gestite dalla Sime. In mancanza di tale disponibilità, infatti, l'utente del servizio di distribuzione non ha titolo per immettere gas nella rete per la sua riconsegna ai clienti finali.
  10. Quanto sopra affermato discende dall'assetto definito dalla deliberazione n. 137/02, in materia di accesso al servizio di trasporto (in particolare dalla disciplina del conferimento di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero), in base al quale l'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità di gas da immettere nella rete di trasporto. Da ciò consegue che, perché un soggetto che richiede l'accesso al servizio di distribuzione possa disporre di gas al punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione interessata, è sufficiente che detto soggetto (direttamente o indirettamente) abbia ottenuto il conferimento della capacità di trasporto nel predetto punto.
  11. Con riferimento al caso in esame, occorre osservare che:
    1. dalla documentazione trasmessa dalla Dalmine, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione n. 137/02 (il quale impone a coloro che presentano richiesta di accesso al servizio di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero di trasmettere all'Autorità copia dei contratti di importazione per cui si richiede l'accesso), risulta che detta società è titolare di un contratto di importazione di gas di durata pluriennale;
    2. in seguito a specifica richiesta degli uffici dell'Autorità, la società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), con nota inviata in data 21 gennaio 2004 e ricevuta dall'Autorità in data 26 gennaio 2004 (prot. Autorità n. 1959), ha dichiarato che la Dalmine, per gli anni termici 2001/2002 e 2002/2003, ha ottenuto conferimento di capacità di trasporto nei punti di riconsegna della propria rete di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione gestite dalla Sime.
  12. A fronte di quanto sopra, risulta destituito di ogni fondamento l'ultimo argomento formulato dalla Sime, sopra richiamato nell'esposizione delle risultanze istruttorie, per giustificare il rifiuto opposto alla Dalmine.
  13. Si ritiene peraltro opportuno soffermarsi brevemente sulla replica svolta dalla Dalmine contro il predetto argomento della Sime. La Dalmine infatti afferma che la Sime non avrebbe trasmesso alla Snam Rete Gas le informazioni necessarie a consentire di procedere alle allocazioni di gas ai sopra citati punti di riconsegna.
  14. A tal fine, occorre ricordare che l'articolo 16, comma 16.6, della deliberazione n. 137/02, prevede, nel caso di punti della rete di trasporto nei quali sia stata conferita capacità a più utenti (cosiddetti punti condivisi), l'impresa di trasporto ripartisce il gas effettivamente trasportato tra i predetti utenti (cosiddetta allocazione), sulla base di una regola di allocazione scelta da tali utenti tra quelle che la stessa impresa di trasporto prevede nel proprio codice di rete. Rilevano pertanto, nel caso in esame, le regole di allocazione definite nell'Allegato 9/A del codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas, approvato dall'Autorità con delibera 1 luglio 2003, n. 75/03.
  15. A tal proposito, in seguito a specifica richiesta degli uffici dell'Autorità, la Snam Rete Gas, con la medesima nota richiamata al precedente punto 11, ha affermato che:
    1. la Dalmine ha sottoscritto la regola di allocazione denominata "value con compensatore";
    2. in virtù di tale regola, l'allocazione viene effettuata sulla base dei valori assoluti per ogni singolo utente forniti, ogni fine mese, all'impresa di trasporto dall'impresa di distribuzione che gestisce i relativi punti di riconsegna condivisi;
    3. nel caso in esame la Sime, nelle comunicazioni da essa effettuate alla Snam Rete Gas necessarie ai fini delle allocazioni del gas transitato in detti punti secondo la suddetta regola di allocazione, ha indicato con riferimento all'utente Dalmine per i mesi del periodo in questione "allocazione nulla".
  16. Quanto sopra evidenzia e conferma l'illegittimità del comportamento della Sime che ha leso il diritto della Dalmine di accedere alle reti di distribuzione dalla Sime gestite. Tale lesione concreta altresì una violazione del sopra richiamato articolo 18, comma 5, della deliberazione n. 122/02, il quale tutela il diritto di accesso di colui che si sia sostituito nella fornitura di un cliente finale in precedenza servito da altro utente.
  17. Con riferimento agli aspetti sostanziali relativi ai rapporti intercorsi tra la Sime e la Dalmine relativi al periodo durante il quale a quest'ultima è stato precluso l'accesso, con particolare riferimento al danno patrimoniale che la Sime lamenta in conseguenza della condotta tenuta dalla Dalmine, occorre osservare che si tratta di aspetti estranei rispetto al profilo relativo alla legittimità del rifiuto di accesso opposto dalla Sime alla Dalmine, oggetto dell'istruttoria che si conclude col presente provvedimento. Peraltro, si ricorda che, in via incidentale, gli uffici dell'Autorità, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, hanno formulato proprie osservazioni sui predetti aspetti. Tali osservazioni sono state poste alla base di una proposta di accordo conciliativo prospettata alle parti nella predetta comunicazione.
  18. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937,07, che trova applicazione per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. La valutazione del quantum della misura sanzionatoria dipende dai quattro criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, ovvero:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  19. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che:
    1. la condotta tenuta dalla Sime contrasta con le disposizioni poste dall'Autorità al fine di attuare e rendere effettivo il principio del libero accesso alle infrastrutture sancito dall'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00, ossia il valore cardine del processo di liberalizzazione del settore;
    2. il rifiuto opposto dalla Sime alla Dalmine, ha ostacolato l'ingresso di un nuovo operatore sulla propria rete in competizione con la propria società di vendita Sime.Comm, che ha nel frattempo fornito il gas ai citati tre clienti finali.
  20. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, emerge che la Sime, nonostante si sia dichiarata più volte disponibile ad addivenire in tempi brevi ad un accordo conciliativo e a porre fine alla condotta lesiva, e nonostante la prospettazione di una possibile soluzione conciliativa ad opera degli uffici dell'Autorità nella comunicazione delle risultanze istruttorie, non ha ad oggi consentito l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito alla Dalmine.
  21. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che la Sime non è stata oggetto di precedenti provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità.
  22. Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si rileva, infine, che la Sime, in considerazione dell'ambito territoriale nel quale opera (la propria attività si esplica nell'ambito di 24 comuni) e del numero di clienti finali allacciati ai suoi impianti, [OMISSIS....], è un'impresa di distribuzione di piccole dimensioni, con un fatturato relativo all'esercizio di distribuzione per l'anno termico 2002-2003 pari a euro 5.104.000 (cinquemilionicentoquattromila) e per l'anno termico 2003-2004 pari a euro 5.576.030 (cinquemilionicinquecentosettantaseimilazerotrenta);

Ritenuto che il comportamento della Sime costituisca presupposto per l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95 e per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per la violazione dell'articolo 18, comma 5, della deliberazione n. 122/02

DELIBERA

  1. Di ordinare alla società Sime Spa, con sede legale in Piazza L. Benvenuti n. 11, 26010 Crema (Cremona), ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), di consentire l'accesso al servizio di distribuzione da essa gestito alla società Dalmine Energie Spa (di seguito: Dalmine), avente sede legale in Piazza Caduti 6 luglio 1944 n. 1, 24044 Dalmine (Bergamo), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
  2. Di ordinare alla Sime di comunicare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, all'Autorità una relazione circa le misure adottate per adempiere all'ordine di cui al precedente punto;
  3. Di irrogare alla Sime una sanzione pecuniaria di euro 25.823 (venticinquemilaottocentoventitre) ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver violato l'articolo 18, comma 5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02;
  4. Di ordinare alla Sime il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  5. Di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  6. Di ordinare alla Sime di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  7. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  8. Di notificare alla Sime, in persona del legale rappresentante pro tempore, e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento;
  9. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle amministrazioni comunali di Turate (CO), Via Vittorio Emanuele n. 2, Grassobbio (BG), Via Roma n. 25 e Zanica (BG), Piazza Repubblica n. 3, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, ai fini dell'eventuale adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza.

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

 

* cartaceo disponibile presso gli Uffici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas