Data pubblicazione: 09 aprile 2008
Delibera 27 marzo 2008
VIS 33/08
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti del Comune di Altavilla Irpina con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 febbraio 2007, n. 19
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2007, n. 19;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Considerato che:
- con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto ad alcuni esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui il Comune di Altavilla Irpina, di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non avessero ancora provveduto:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto prescritto;
- il Comune di Altavilla Irpina ha tardivamente inviato comunicazione agli Uffici dell'Autorità in data 8 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 3084), senza peraltro dare adeguata dimostrazione dell'applicazione delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità con deliberazione n. 22/05 per l'anno termico 2004-2005;
- nonostante l'ulteriore sollecito da parte degli Uffici, inviato in data 1° giugno 2006, il Comune di Altavilla Irpina non ha trasmesso documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto prescritto al punto 3) della deliberazione n. 196/05;
- a fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 19/07, ha avviato ha avviato nei confronti del Comune di Altavilla Irpina un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- nel corso dell'istruttoria sono state acquisite, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 19/07, note di Italcogim Reti S.p.A. (di seguito: Italcogim) del 12 febbraio 2007 (prot. Autorità 3695) e del 17 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 4628) e nota del Comune di Altavilla Irpina del 23 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 4525), in cui si affermava, senza darne adeguata dimostrazione, che già prima dell'adozione della deliberazione n. 196/05, il servizio di distribuzione del gas naturale veniva svolto dalla società Italcogim e non più dal citato Comune;
- con nota del 14 giugno 2007 (prot. n. FS/M07/2772), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato al Comune di Altavilla Irpina le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, nelle quali ascrivevano all'esercente l'inadempimento all'obbligo informativo di cui alla deliberazione n. 196/05, non avendo quest'ultimo fornito adeguati riscontri documentali in merito alla presunta cessazione dell'attività di distribuzione del gas naturale in epoca antecedente al verificarsi della condotta illecita contestata con deliberazione n. 19/07;
- successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, il Comune di Altavilla Irpina, con nota del 29 agosto 2007 (prot. Autorità n. 23167), ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'esercizio del servizio di distribuzione del gas prima della richiesta di informazioni disposta dall'Autorità con deliberazione n. 196/05;
- in particolare, dalla documentazione allegata alla nota 29 agosto 2007, risulta che, nelle more della conclusione della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente locale per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano, il Comune di Altavilla Irpina ha affidato, con determinazione 17 dicembre 2003, R.G. n. 481, la gestione provvisoria del predetto servizio a Italcogim, la quale prendeva in consegna gli impianti in data 23 dicembre 2003, sottoscrivendo un verbale di consegna "provvisorio e parziale" in cui, fra l'altro, si impegnava a provvedere a quanto di sua competenza, sollevando il Comune di Altavilla Irpina da ogni responsabilità nella sua veste di proprietario degli impianti ed ex gestore del servizio; e che le parti stipulavano in data 24 marzo 2004 il relativo contratto di servizio (cfr. allegati 6, 7, "A" e "B", alla nota 29 agosto 2007);
- a seguito dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della predetta gara da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, con sentenza 8 ottobre 2004, n. 1872, il Comune di Altavilla Irpina, con delibera della giunta comunale del 14 ottobre 2004, n. 150, ha affidato nuovamente la gestione provvisoria e temporanea del servizio di distribuzione del gas metano nel proprio territorio a Italcogim al fine di assicurare la continuità tecnico-gestionale dello stesso, stipulando con la società un nuovo contratto di servizio in data 15 maggio 2006 (cfr. allegato 9 alla nota 29 agosto 2007);
- in data 8 febbraio 2008 si è svolta l'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale l'esercente ha ribadito, per le ragioni sopra evidenziate, di non essere tenuto ad ottemperare agli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 196/05, depositando una nota acquisita in data 29 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 5884).
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti del Comune di Altavilla Irpina, non essendo lo stesso assoggettabile agli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 196/05, per le ragioni sopra esposte
DELIBERA
- di non irrogare al Comune di Altavilla Irpina una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti del medesimo Comune con deliberazione n. 19/07;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di Altavilla Irpina, con sede legale in Piazza IV Novembre - Altavilla Irpina (AV).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
27 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis