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Data pubblicazione: 08 febbraio 2007

Delibera 07 febbraio 2007

Delibera/Provvedimento 19/07

Avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di alcuni esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale per inottemperanza alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 settembre 2005, n. 196/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22 (di seguito: deliberazione n. 22/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196 (di seguito: deliberazione n. 196/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328.

Considerato che:

  • Con deliberazione n. 196/05, punto 3), l'Autorità ha intimato, tra gli altri, ai comuni di Altavilla Irpinia, Mapello e San Buono, esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale nei rispettivi ambiti, di trasmettere informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005 con deliberazione n. 22/05,entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui gli esercenti risultino non applicare dette tariffe:
    1. di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
    2. di trasmettere all'Autorità:
      1. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendessero seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
      2. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea e dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto;
  • i comuni di Altavilla Irpinia, Mapello e San Buono hanno tardivamente inviato comunicazioni agli Uffici dell'Autorità in data, rispettivamente, 6 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 3084), 6 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 3013) e 23 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 2114);
  • da tali comunicazioni, peraltro, è emerso che i predetti esercenti non hanno applicato correttamente le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità, per l'anno termico 2004-2005, con deliberazione n. 22/05;
  • nonostante l'ulteriore sollecito da parte degli Uffici, inviato in data 1° giugno 2006, i suddetti comuni, ad oggi,non hanno trasmesso la documentazione idonea e dimostrare l'adempimento di quanto prescritto dal punto 3) della deliberazione n. 196/05.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti dei predetti esercenti, di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti dei comuni di Altavilla Irpinia, Mapello e San Buono, per inottemperanza a quanto disposto dal punto 3) della deliberazione n. 196/05;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai comuni di Altavilla Irpinia, Mapello e San Buono;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

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