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Data pubblicazione: 18 ottobre 2007

Delibera 11 ottobre 2007

Delibera/Provvedimento 259/07

Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società Sidigas S.p.A., per inottemperanza a disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04, 2 marzo 2000, n. 47/00, 18 marzo 2004, n. 40/04, 18 ottobre 2001, n. 229/01 e 4 dicembre 2003, n. 138/03

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 ottobre 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06;
  • l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 198/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • gli articoli 4.2, lettere c), d), e) e 5.2 della deliberazione n. 47/00, come riprodotti nell'articolo 36.2, lettere e), f), i) e j) della deliberazione n. 168/04 pongono in capo alle imprese di distribuzione del gas naturale l'obbligo di indicare nei preventivi dei lavori richiesti dai clienti finali: il tempo massimo di esecuzione dei lavori; la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici; la documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta; la stima, ove disponibile, dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi se del caso necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
  • l'articolo 26 della deliberazione n. 47/00, come riprodotto nell'articolo 55 della deliberazione n. 168/04, definisce modi e tempi di corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico da parte di ogni impresa di distribuzione, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità;
  • l'articolo 27 della deliberazione n. 47/00, come riprodotto nell'articolo 56 della deliberazione n. 168/04, obbliga ogni impresa di distribuzione a predisporre strumenti, anche informatici, sui quali registrare, a fronte di ogni richiesta di prestazione, informazioni e dati concernenti gli standards di qualità commerciale;
  • l'articolo 26.1, lettere b) e c), della deliberazione n. 168/04 obbliga ogni impresa di distribuzione ad attivare almeno un recapito telefonico con linea fissa, dedicato in via esclusiva al servizio di pronto intervento, e a darne tempestiva comunicazione per iscritto agli esercenti l'attività di vendita sul suo territorio, per la dovuta informazione ai clienti finali;
  • gli articoli 2, 11.2 e 11.5 della deliberazione n. 40/04 impongono alle imprese di distribuzione una serie di obblighi di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, con connessi obblighi informativi nei riguardi dell'Autorità e dei Comuni;
  • gli articoli 11.1, 11.3, 11.4 lettera a), 12.1, 12.2, 12.4 della deliberazione n. 138/03 pongono in capo ad ogni impresa di distribuzione una serie di obblighi, aventi ad oggetto periodiche informazioni e versamenti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE) relativamente al Conto per la compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari, istituito dall'articolo 10 della stessa deliberazione n. 138/03;
  • l'articolo 5.1 della deliberazione n. 229/01 pone in capo agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale obblighi in tema di periodicità della fatturazione del relativo servizio;
  • gli articoli 13.1 e 13.2 della deliberazione n. 138/03 pongono in capo ad ogni esercente l'attività di vendita del gas naturale una serie di obblighi informativi da assolvere periodicamente mediante pubblicazione nel proprio sito internet e trasmissione all'Autorità, aventi ad oggetto le condizioni economiche e l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale;
  • sulla base di reclami pervenuti da clienti finali, di autonomi accertamenti condotti dagli uffici dell'Autorità e degli esiti delle verifiche ispettive svolte nel luglio 2006, è emerso che Sidigas S.p.A. - impresa di distribuzione del gas naturale nei Comuni elencati nell'Allegato A alla deliberazione n. 198/06 e in altri Comuni serviti a partire dal giugno 2004, che ha ceduto a Sidigas Com S.r.l. il ramo d'azienda dedicato alla vendita solo il 27 dicembre 2005 - ha violato, nella duplice qualità di impresa di distribuzione e, quanto meno fino al 27 dicembre 2005, di impresa di vendita, una serie di obblighi posti a suo carico dalle predette deliberazioni dell'Autorità;
  • in particolare, per quel che attiene alla attività di distribuzione del gas naturale, Sidigas S.p.A.:
    1. non ha indicato nei preventivi per l'esecuzione dei lavori gli elementi prescritti dall'articolo 36.2, lettere e), f), i) e j), della deliberazione n. 168/04, che riproducono quelli già tipizzati negli articoli 4.2, lettere c), d), e), e 5.2 della deliberazione n. 47/00;
    2. non si è dotata di strumenti per la registrazione di informazioni e dati concernenti gli standards di qualità commerciale, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 56 della deliberazione n. 168/04 e, in precedenza, dall'articolo 27 della deliberazione n. 47/00;
    3. non ha osservato modi e tempi di corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico, talvolta omettendone o ritardandone il versamento e talaltra versandolo ma senza le dovute maggiorazioni, in violazione di quanto disposto dall'articolo 55 della deliberazione n. 168/04 e, in precedenza, dall'articolo 26 della deliberazione n. 47/00;
    4. non ha adempiuto all'obbligo di attivare un recapito telefonico con linea fissa, dedicato 24 ore su 24 al servizio di pronto intervento, né lo ha comunicato tempestivamente per iscritto agli esercenti l'attività di vendita nel suo territorio, in violazione dell'articolo 26.1, lettere b) e c), della deliberazione n. 168/04;
    5. non ha adempiuto, nell'anno termico 2004/2005, agli obblighi di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, in violazione dell'articolo 2 della deliberazione n. 40/04, né ha di conseguenza assolto gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità e dei Comuni, stabiliti rispettivamente negli articoli 11.2 e 11.5 della deliberazione n. 40/04;
    6. non ha mai trasmesso a CCSE le periodiche comunicazioni prescritte dagli articoli 11.1, 11.3 e 11.4 lettera a) della deliberazione n. 138/03, né ha mai effettuato a favore di CCSE i periodici versamenti prescritti dagli articoli 12.1, 12.2 e 12.4 della deliberazione n. 138/03;
  • per quel che attiene, invece, all'attività di vendita del gas naturale, svolta fino al 30 giugno 2003 in virtù di autorizzazione rilasciata in via transitoria ed eccezionale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del d. lgs. n. 164/00 e, oltre quella data, proseguita abusivamente, in violazione dell'articolo 21, comma 3, del d. lgs. n. 164/00, almeno fino alla cessione del relativo ramo d'azienda a Sidigas Com S.r.l., intervenuta il 27 dicembre 2005, Sidigas S.p.A.:
    1. limitatamente ai clienti finali ubicati nel Comune di Marsiconuovo e al periodo giugno 2004 - dicembre 2005, ha violato gli obblighi in materia di periodicità della fatturazione stabiliti dall'articolo 5.1 della deliberazione n. 229/01;
    2. fino al dicembre 2005, è venuta meno all'obbligo di pubblicare periodicamente sul proprio sito internet e di trasmettere con analoga periodicità all'Autorità le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in violazione dell'articolo 13.1 della deliberazione n. 138/03, nonché all'obbligo di trasmettere periodicamente all'Autorità l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale, in violazione dell'articolo 13.2 della deliberazione n. 138/03.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Sidigas S.p.A., di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Sidigas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, in relazione alle infrazioni sopra analiticamente riportate;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare la presente deliberazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a Sidigas S.p.A., con sede legale in Contrada Vasto n. 15, 83100 Avellino;
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)