Data pubblicazione: 18 ottobre 2007
Delibera 11 ottobre 2007
Delibera/Provvedimento 258/07
Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza a disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01 e 4 dicembre 2003, n. 138/03 nonché per la eventuale proposta al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione alla vendita di gas naturale e/o della revoca della stessa autorizzazione nei confronti della società Sidig
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 ottobre 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 2, comma 12, lettera o), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive (oggi, Ministero dello Sviluppo Economico) 24 giugno 2002;
- l'articolo 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 marzo 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 225/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2006, n. 235/06 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- l'articolo 5.1 della deliberazione n. 229/01 detta obblighi in materia di periodicità della fatturazione del servizio di vendita del gas naturale ai clienti finali;
- gli articoli 13.1 e 13.2 della deliberazione n. 138/03 pongono in capo ad ogni esercente l'attività di vendita del gas naturale una serie di obblighi informativi da assolvere periodicamente mediante pubblicazione nel proprio sito internet e trasmissione all'Autorità, aventi ad oggetto le condizioni economiche e l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale;
- l'articolo 8, comma 5, del d.m. 24 giugno 2002, prevede che "l'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di dodici mesi";
- in base al combinato disposto dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.m. 24 giugno 2002, "le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate", tra l'altro, "in caso di&violazione degli obblighi stabiliti&nel presente decreto" - tra i quali quello di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) dello stesso d.m. - nonché in caso di violazione degli obblighi "stabiliti nei provvedimenti" che l'Autorità assume in relazione al servizio di fornitura del gas naturale ai clienti finali, tra i quali quelli prescritti dai sopracitati articoli 13.1 e 13.2 della deliberazione n. 138/03 e dall'articolo 5.1 della deliberazione n. 229/01;
- sulla base di reclami pervenuti da clienti finali e di autonomi accertamenti condotti dagli uffici dell'Autorità, è emerso che Sidigas Com S.r.l. - società che, pur autorizzata il 17 luglio 2003 all'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale (autorizzazione ministeriale n. 291), ha avviato detta attività soltanto a partire dal gennaio 2006, a seguito dell'acquisizione, perfezionata il 27 dicembre 2005, del relativo ramo d'azienda da Sidigas S.p.A. - continua a non svolgere l'attività per la quale è stata autorizzata, atteso che, fino a tutto il 2006, i clienti finali ricevevano dall'impresa distributrice (Sidigas S.p.A.), unitamente al preventivo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, anche il "contratto di allacciamento e fornitura gas metano", avente ad oggetto la vendita di gas e le bollette relative ai consumi di gas dei clienti finali risultavano ancora emesse dall'impresa distributrice (Sidigas S.p.A.), anziché da quella venditrice (Sidigas Com S.r.l.);
- dai medesimi accertamenti è emerso che Sidigas Com S.r.l. ha violato una serie di obblighi posti a carico delle imprese di vendita del gas naturale e, in particolare:
- non ha trasmesso ai clienti finali ubicati nel Comune di Marsiconuovo, nell'anno 2006, alcun documento di fatturazione per il servizio di vendita del gas naturale, in violazione degli obblighi in tema di periodicità della fatturazione stabiliti dall'articolo 5.1 della deliberazione n. 229/01;
- non ha pubblicato periodicamente nel proprio sito internet (di cui peraltro non risulta disporre a tutt'oggi) e non ha trasmesso con analoga periodicità all'Autorità le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in violazione dell'articolo 13.1 della deliberazione n. 138/03, né ha trasmesso periodicamente all'Autorità l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale, in violazione dell'articolo 13.2 della deliberazione n. 138/03.
Ritenuto che:
- i suddetti elementi, dai quali emerge la violazione dell'art. 5.1 della deliberazione n. 229/01 e degli articoli 13.1 e 13.2 della deliberazione n. 138/03, costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di Sidigas Com S.r.l., di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- le medesime circostanze nonché il mancato svolgimento dell'attività di vendita del gas naturale costituiscono presupposto affinché l'Autorità proponga al Ministero dello Sviluppo Economico la revoca dell'autorizzazione alla vendita di gas naturale o la dichiarazione di decadenza della stessa autorizzazione nei confronti della società Sidigas Com S.r.l., ai sensi rispettivamente del combinato disposto degli articoli 8, comma 3, e 6, comma 1, lettera c), del d.m. 24 giugno 2002 e dell'articolo 8, comma 5, del medesimo d.m.
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Sidigas Com S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nonché per la eventuale proposta al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione alla vendita di gas naturale o della revoca della stessa autorizzazione nei confronti della società Sidigas Com S.r.l., per le violazioni di cui in motivazione;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare la presente deliberazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a Sidigas Com S.r.l., con sede legale in Napoli, Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n. 3, CAP 80121;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, via Veneto 33, 00187 Roma.