Data pubblicazione: 13 settembre 2007
Delibera 13 settembre 2007
Delibera/Provvedimento 221/07
Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 10/07 recante procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 settembre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07 (di seguito: deliberazione n. 10/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2007, n. 213/07 (di seguito: deliberazione n. 213/07).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha definito le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- con la deliberazione n. 213/07 l'Autorità ha prorogato i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitura di ultima istanza per l'anno termico 2007-2008 al fine di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti da alcuni operatori ed, eventualmente, a modificare le procedure definite dalla deliberazione n. 10/07, anche sulla base di quanto osservato dai medesimi operatori;
- i chiarimenti richiesti si riferiscono in particolare a:
- la responsabilità del precedente fornitore nei relativi rapporti di fornitura e con riferimento ai clienti serviti dal fornitore di ultima istanza;
- le modalità di riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio a copertura dei propri costi di cui al comma 4.2 della deliberazione n. 10/07;
- le responsabilità del fornitore di ultima istanza in termini di obblighi di comunicazione all'Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 10/07;
- il fornitore di ultima istanza risulta responsabile esclusivamente dell'attività svolta e, conseguentemente, non risponde delle partite pregresse del cliente finale e che il fornitore di ultima istanza non è responsabile del mancato adempimento ad obblighi di comunicazione all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 10/07 per cause non imputabili alla sua volontà;
- le modifiche delle procedure richieste si riferiscono in particolare alla definizione delle procedure operative e alla necessità di dati e informazioni con riferimento a:
- gli obblighi di applicazione della deliberazione n. 229/01 richiamati al comma 4.2 della deliberazione n. 10/07 e gli obblighi di applicazione della deliberazione n. 168/04 in materia di qualità commerciale;
- le modalità di verifica dello stato dei pagamenti dei clienti finali ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 4.9 della deliberazione n. 10/07;
- le disposizioni in materia di garanzie che il fornitore di ultima istanza è tenuto a prestare ai sensi del comma 4.5 della deliberazione n. 10/07;
- le procedure di subentro del fornitore di ultima istanza di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 10/07, con particolare riferimento a:
- gli obblighi di comunicazione da parte dell'esercente titolare della precedente fornitura, del distributore nonché alle relative tempistiche;
- le modalità di subentro nei rapporti contrattuali conclusi dl precedente esercente con le imprese di trasporto, stoccaggio e distribuzione;
- la previsione di un quantitativo annuo di gas che ciascun fornitore di ultima istanza è disponibile ad erogare ai clienti nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza consente al medesimo soggetto di contenere i rischi che intende assumersi con la partecipazione alla procedura; e che la medesima previsione, di conseguenza, dovrebbe aumentare il numero di soggetti potenziali partecipanti alla procedura e, pertanto, il livello di concorrenzialità della medesima.
Ritenuto opportuno:
- eliminare gli elementi di incertezza evidenziati dagli operatori e, conseguentemente, aumentare il numero dei potenziali partecipanti alle procedure per la selezione del fornitore di ultima istanza;
- chiarire che il fornitore di ultima istanza è tenuto all'erogazione del servizio alle condizioni economiche offerte nelle procedure concorsuali; e che, conseguentemente, le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza, stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, non precludono in alcun modo il riconoscimento di quanto offerto dai partecipanti alle procedure, pur rimanendo in capo all'Autorità la possibilità di accertare ai fini del monitoraggio i costi effettivamente sostenuti e pertinenti all'attività del fornitore di ultima istanza;
- al fine di limitare le difficoltà operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 229/01 e alla deliberazione n. 168/04 nelle particolari situazioni in cui il fornitore di ultima istanza potrebbe venirsi a trovare in relazione alle peculiarità dell'attivazione del servizio, stabilire applicazioni graduali di alcuni degli obblighi previsti dalle citate deliberazioni;
- definire una nuova modalità di regolazione delle situazioni di ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti dei clienti, tenuto conto dell'eccessiva onerosità in termini di trasferimento di informazioni della procedura attualmente prevista dalla deliberazione n. 10/07;
- definire una procedura operativa ai fini della verifica delle garanzie prestate dal fornitore di ultima istanza, attraverso la modifica della documentazione da presentare dagli esercenti al momento dell'istanza di cui al comma 3.3 della deliberazione n. 10/07;
- stabilire i tempi e gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nella procedura di subentro, definendo in particolare:
- il contenuto della richiesta di subentro al fornitore di ultima istanza affinché questa possa essere considerata valida;
- l'insieme minimo di informazioni che deve essere trasmesso al fornitore di ultima istanza, considerando in particolare anche le informazioni attualmente previste al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04;
- prevedere obblighi di comunicazione del fornitore di ultima istanza al cliente finale, al momento dell'attivazione della fornitura, nell'ambito dei quali il fornitore di ultima istanza possa ottenere o avere conferma dal medesimo cliente di informazioni relative alla proprie caratteristiche, quali a titolo di esempio l'indicazione di eventuali agevolazioni su IVA e imposte e la relativa documentazione di supporto;
- integrare la deliberazione n. 10/07 definendo specifiche misure ai fini di promuovere una pluralità di operatori nella partecipazione alle procedure concorrenziali, anche tenuto conto dell'incertezza relativa al numero di clienti finali che potrebbero rientrare nel servizio medesimo e, in particolare, prevedere che ciascun partecipante indichi il quantitativo annuo di gas che intende erogare ai clienti serviti nel servizio di fornitura di ultima istanza
DELIBERA
- di sostituire l'Allegato A alla deliberazione n. 10/07 con l' Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Allegati: