Data pubblicazione: 07 settembre 2007
Delibera 06 settembre 2007
Delibera/Provvedimento 213/07
Proroga dei termini di cui ai commi 3.2 e 3.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 10/07 relativi alla presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitura di ultima istanza
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 settembre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 10/07 (di seguito: deliberazione n. 10/07).
Considerato che:
- l'articolo 3 della deliberazione n. 10/07 ha stabilito le modalità di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale, prevedendo, tra l'altro, dei termini alla presentazione delle istanze da parte degli esercenti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza;
- i termini di cui al precedente alinea sono stati previsti dal combinato disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della deliberazione n. 10/07 in cui è stabilito che:
- entro il 10 settembre di ogni anno gli esercenti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza devono costituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un deposito cauzionale a garanzia di affidabilità dell'offerta;
- entro il 15 settembre di ogni anno, gli esercenti interessati presentano all'Autorità istanza corredata da documenti e informazioni.
- alcuni esercenti hanno richiesto chiarimenti e hanno segnalato la necessità di modificare alcune delle procedure relative al subentro da parte del fornitore di ultima istanza e che queste procedure siano rese effettive già per l'anno termico 2007-2008;
- i soggetti di cui al precedente alinea hanno, altresì, manifestato la necessità di procrastinare i sopramenzionati termini per l'anno termico 2007-2008.
Ritenuto necessario prorogare i termini di cui ai commi 3.2 e 3.3 della deliberazione n. 10/07 per l'anno termico 2007-2008 al fine di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti ed, eventualmente, a modificare le procedure definite dalla medesima deliberazione n. 10/07
DELIBERA
- di prorogare al 19 settembre 2007 il termine di cui al comma 3.2 della deliberazione n. 10/07;
- di prorogare al 22 settembre 2007, il termine di cui al comma 3.3 della deliberazione n. 10/07;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).