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Data pubblicazione: 13 luglio 2007

Delibera 22 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 142/07

Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2007, per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
  • la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
  • la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
  • la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 117/06 (di seguito: deliberazione n. 117/06);
  • la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorità ha approvato il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento;
  • la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 329/06 con la quale l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.

Considerato che :

  • il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
  • l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  • il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione, con cui l'Autorità modifica l'entità della contribuzione fissandone anche i termini e le modalità del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
  • il comma 40 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
  • il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 ha previsto entrate per euro 30.000.000 (trentamilioni), stimate tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della misura del contributo definita dall'Autorità, con la deliberazione n. 117/06, nello 0,3 per mille.

Ritenuto che:

  • la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
  • la misura del contributo per l'anno 2007 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2006;
  • sia opportuno confermare anche per l'anno 2007, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2006, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2007 risultante dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille definita, per l'anno 2006, dalla deliberazione n. 117/06;
  • sia opportuno prevedere un'unica modalità di versamento del contributo 2007 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui dati saranno comunicati sul sito internet dell'Autorità stessa

DELIBERA

  1. di confermare, per l'anno 2007, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2006, l'entità del contributo dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
  2. di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2007 tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
  3. di disporre che entro il 15 settembre 2007 i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas inviino all'Autorità apposita dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge dal legale rappresentante, conforme al modello che sarà reso disponibile dall'Autorità sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
  4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  5. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

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