Data pubblicazione: 14 luglio 2006
Delibera 19 giugno 2006
Delibera/Provvedimento 117/06
Determinazione della misura e delle modalità di versamento, per l'anno 2006, del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 giugno 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 19 marzo 1999 n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004 n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51 (di seguito: legge n. 51/06)
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR n. 445/00);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 21 luglio 2005).
- la deliberazione 20 ottobre 2004 n. 182/04, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- la deliberazione 28 dicembre 2004 n. 245/04, come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni 19 dicembre 2005 n. 280/05 e 29 dicembre 2005 n. 294/05, mediante la quale l'Autorità ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2005, n. 154/05;
- la deliberazione 29 dicembre 2005 n. 295/05, mediante la quale l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006.
Considerato che:
- la legge n. 481/95, ha previsto che, a decorrere dal 1996, alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvedesse mediante un sistema di contribuzione da parte dei soggetti esercenti i servizi nei settori dell'energia elettrica e il gas, senza alcun onere sul Bilancio dello Stato, nella misura e secondo modalità stabilite annualmente con decreto emanato dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro; e che per l'anno 2005, con decreto ministeriale 21 luglio 2005 la misura del contributo è stata fissata nello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti dai soggetti regolati nell'esercizio 2004;
- il regime di finanziamento sopra descritto è stato modificato ad opera del comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05, introdotto dall'articolo 39 quinquies della legge n. 51/06 secondo cui l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, "resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni alla misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65";
- il predetto comma 68 bis dell'articolo 1 ha disposto, altresì, l'abrogazione dell'articolo 2, comma 39 della legge n. 481/95, che assegnava al Ministro delle Finanze il potere di adeguare annualmente la misura del contributo a carico dei soggetti esercenti in relazione agli oneri atti a coprire le spese di funzionamento dell' Autorità;
- ai sensi del sopra richiamato comma 65 dell'articolo 1 della legge n. 266/05, la deliberazione con cui l'Autorità modifica l'entità della contribuzione fissandone i termini e le modalità di versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto entro venti giorni dal ricevimento; e che, ai sensi del medesimo comma 65, il decorso di tale termine senza che siano state formulate osservazioni comporta l'esecutività della suddetta deliberazione;
- il comma 40, dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge n. 312/04 prevede che le somme versate dai soggetti regolati, afferenti all'Autorità, affluiscono direttamente al bilancio della stessa;
- il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006 ha previsto entrate per euro 23.500.000 stimate sul gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della precitata misura del contributo pari allo 0,3 per mille;
- la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e costituisce l'unica fonte di entrata della medesima Autorità per far fronte ai propri oneri di funzionamento.
Ritenuto che:
- sia opportuno mantenere per l'anno 2006, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2005, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2006, quale risulta dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota dello 0,3 per mille già definita, per l'anno 2005, con decreto ministeriale 21 luglio 2005;
- sia conseguentemente necessario variare la misura del contributo per l'anno 2006, fissata dall'articolo 1, comma 68 bis della legge n. 51/06, nonché definire i termini e le modalità di versamento del predetto contributo;
- la misura del contributo per l'anno 2006, versandosi in fase di prima applicazione della nuova disciplina legislativa, debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e il gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato nell'anno 2005, in quanto ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge n. 266/05;
- sia opportuno confermare le medesime modalità adottate per il versamento del contributo per l'anno 2005 affinché le somme derivanti dai versamenti da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, da effettuarsi entro il 31 luglio 2006, affluiscano tempestivamente e direttamente all'Autorità;
- sia necessario prevedere, in coerenza con quanto precisato al precedente alinea, un'unica modalità di versamento del contributo per l'anno 2006 da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità presso la Banca Intesa Spa che esercita il servizio di tesoreria per conto dell'Autorità;
- sia opportuno, altresì, prevedere modalità che consentano ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, che abbiano versato somme non dovute di ottenere il rimborso o la compensazione di quanto indebitamente corrisposto;
- la variazione dell'entità della contribuzione fissata dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05, unitamente alla fissazione dei termini e delle modalità di versamento del contributo, renda necessario inviare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del perfezionamento dell'iter procedimentale di approvazione della stessa specificatamente previsto dai commi 65 e 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05
DELIBERA
Articolo 1
Misura del contributo per l'anno 2006
- Per l'anno 2006, il contributo dovuto all'Autorità dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge n. 266/05.
Articolo 2
Termini del versamento del contributo per l'anno 2006
- Il contributo per l'anno 2006 viene versato entro il 31 luglio 2006 ed affluisce direttamente al bilancio dell'Autorità secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3
Modalità del versamento del contributo per l'anno 2006
- I soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas sono tenuti ad effettuare il versamento del contributo per l'anno 2006 unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità di cui al modello allegato (Allegato A).
Articolo 4
Indebiti versamenti
- Il soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e il gas che abbia versato un contributo senza esservi tenuto ovvero in misura superiore a quella dovuta può scegliere tra la compensazione dell'indebito, computandolo in diminuzione rispetto alla misura del contributo relativo all'anno successivo, ed il rimborso delle somme indebitamente versate.
- La facoltà di scelta di cui al comma precedente viene esercitata attraverso la presentazione di una istanza motivata, corredata da idonea documentazione giustificativa, all'Autorità entro il termine del 31 ottobre dell'anno in cui è stato effettuato l'indebito versamento. Decorso tale termine, è possibile presentare l'istanza entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello dell'indebito versamento, al fine di ottenere la compensazione o il rimborso di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima.
- Qualora l'Autorità non si pronunci entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, la medesima si intenderà accolta.
- Le somme dovute in esito all'accoglimento delle istanze di rimborso sono erogate dall'Autorità, a valere sul gettito del contributo riscosso per l'anno successivo a quello dell'indebito versamento.
- Le somme dovute in esito all'accoglimento delle istanze di compensazione sono portate in compensazione a valere sulle somme dovute per l'anno in cui è stata presentata l'istanza di compensazione.
Articolo 5
Disposizioni finali
- Per gli indebiti versamenti effettuati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'istanza di cui al comma 4.2 dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006. In difetto, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 4.2.
- La presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05.
- La presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi dei citati commi 65 e 68 bis, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità.