Data pubblicazione: 29 maggio 2007
Delibera 29 maggio 2007
Delibera/Provvedimento 121/07
Determinazione a consuntivo, per l'anno 2006, degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 maggio 2007
Visti:
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in particolare l'articolo 3, comma 11 e l'articolo 13, comma 2, lettera e);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006 (decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin Spa per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dismesse;
- la deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 2002 n. 71;
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004 n. 118;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005 n. 66;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006 n. 103, come successivamente modificata dalla deliberazione 1 giugno 2006, n. 107;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174 (deliberazione n. 174/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007, n. 117;
- il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità l'1 marzo 2006, recante criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (Atto n. 06/06).
Viste:
- la nota 3 maggio 2006, prot. n. 11218 (prot. Autorità n. 011594 del 11 maggio 2006) trasmessa, dalla SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (Sogin), contenente l'"Atto di affidamento in gestione degli impianti ENEA di ricerca del ciclo del combustibile nucleare";
- la nota 30 marzo 2007, prot. n. 9841 (prot. Autorità n. 008626 del 4 aprile 2007) trasmessa, da Sogin all'Autorità, ai sensi del comma 1 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto 3 aprile 2006, contenente i costi a consuntivo per il 2006 e i costi preventivati per l'anno 2007 (programma 30 marzo 2007);
- le note trasmesse da Sogin all'Autorità in data 17 aprile 2007, prot. n. 11452 (prot. Autorità n. 010003 del 19 aprile 2007), 16 maggio 2007, (prot. Autorità n.012386 del 21 maggio 2007), 18 maggio 2007, (prot. Autorità n. 012385 del 21 maggio 2007), 21 maggio 2007, prot n. 14876, (prot. Autorità n. 012569 del 24 maggio 2007), 24 maggio 2007, (prot. Autorità n. 012731 del 25 maggio 2007) e 25 maggio 2007, (prot. Autorità n. 012750 del 25 maggio 2007);
- il rapporto della Commissione di esperti di cui alla deliberazione n. 118/04 (Commissione) trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Autorità (prot. CCSE n. 001053 del 23 maggio 2007, prot. Autorità n. 012741 del 25 maggio 2007);
- la nota della Direzione Tariffe del 28 maggio 2007, inerente la proposta di delibera per la determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2006.
Considerato che:
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che Sogin "inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi";
- l'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto dispone che "ogni tre anni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo";
- il decreto 3 aprile 2006 ha modificato l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 26 gennaio, posticipando al 31 marzo di ogni anno la scadenza della presentazione da parte di Sogin all'Autorità di "un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente", e prevedendo che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari "ogni anno entro il 30 giugno, sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1";
- il decreto 2 dicembre 2004 ha previsto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la valutazione della possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento, associata alle valutazioni comparative dei costi e dei tempi, abrogando, tra l'altro, il decreto ministeriale 7 maggio 2001;
- con la deliberazione n. 174/06 l'Autorità ha rideterminato gli oneri nucleari, per l'anno 2006, in misura pari a 145,3 milioni di euro, di cui 51,0 milioni di euro relativi alle attività commisurate all'avanzamento, 96,8 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento, comprese imposte stimate pari a 2,6 milioni di euro, e 2,5 milioni di euro da portare in detrazione dai costi della commessa nucleare quali ricavi da smantellamento. Con la medesima delibera l'Autorità ha disposto altresì che Sogin provveda alla copertura finanziaria dei suddetti oneri ricorrendo alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;
- gli oneri previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti Enea a Sogin sono stati valutati a consuntivo, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 174/06 (di seguito: oneri Enea).
Considerato che:
- il costo sostenuto nell'anno 2006 per lo svolgimento delle attività commisurate all'avanzamento relative allo smantellamento delle centrali, degli impianti nucleari e alla chiusura del ciclo del combustibile, a fronte di un preventivo autorizzato di 51,0 milioni di euro, ammonta a 47,7 milioni di euro nel 2006, di cui 0,2 milioni di euro relativi agli oneri Enea, non inclusi nei preventivi 2006;
- i costi a consuntivo delle attività non commisurate all'avanzamento, al netto delle imposte, sono pari a 95,7 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro relativi agli oneri Enea non inclusi nei preventivi, a fronte di un importo riconosciuto a preventivo, al netto delle imposte, pari a 94,2 milioni di euro.
Considerato che:
- per le attività commisurate all'avanzamento è stato stimato un ritardo pari a circa il 10% rispetto al preventivo a vita intera rivisto da Sogin nel marzo 2007;
- lo scostamento tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate all'avanzamento è stato valutato, rapportandolo all'avanzamento fisico; gli scostamenti positivi rilevati non eccedono la quota di imprevisti stimata a preventivo da Sogin.
Considerato che:
- in relazione alle attività non commisurate all'avanzamento:
- i costi di mantenimento in sicurezza presentano uno scostamento positivo rispetto al preventivo per un importo pari a 1,6 milioni di euro, in prevalenza riconducibile alle attività, non previste a preventivo, propedeutiche al trasferimento del combustibile dal sito di Saluggia al sito di Avogadro;
- i costi di project management come rilevati a consuntivo presentano uno scostamento positivo rispetto all'importo riconosciuto con la deliberazione n. 174/06 pari a 1,4 milioni di euro;
- i costi di project management sono stati valutati a consuntivo in termini di congruità ed efficienza economica a fronte delle attività commisurate e non commisurate all'avanzamento svolte dalla Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno;
- i costi di project management autorizzati con la deliberazione n. 174/06 non comprendono gli oneri relativi agli incentivi all'esodo peraltro già comunicati da Sogin all'Autorità nel primo semestre dell'anno 2006.
Considerato infine che:
- i ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell'esercizio 2006, per un ammontare pari a 3,8 milioni di euro, concorrono alla copertura dei costi della commessa nucleare, ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 290/06;
- l'ammontare dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare, ottenuti dalle disponibilità finanziarie riconducibili agli acconti nucleari è risultato pari a 10,3 milioni di euro, come calcolato da Sogin nella nota 18 maggio 2007, in coerenza con i criteri definiti dall'Autorità.
Ritenuto necessario:
- riconoscere a consuntivo i costi sostenuti da Sogin nell'esercizio 2006 per le attività della commessa nucleare, in misura pari a:
- 47,7 milioni di euro per le attività commisurate all'avanzamento;
- 60,3 milioni di euro per il mantenimento in sicurezza, 22,5 milioni di euro a copertura dei costi di coordinamento e servizi generali, 2,2 milioni di euro per le attività relative all'emergenza;
- 10,5 milioni di euro per le attività di project management;
- le imposte imputabili alla commessa nucleare come determinate a consuntivo da Sogin;
- prevedere che i ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze e i proventi finanziari di competenza della commessa nucleare realizzati nel 2006 concorrano alla copertura dei costi della commessa nucleare riconosciuti per il 2006
DELIBERA
- di riconoscere a consuntivo per l'anno 2006 i costi sostenuti da Sogin per le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti in misura pari a 143,2 milioni di euro, al netto delle imposte;
- di riconoscere a consuntivo per l'anno 2006 gli oneri relativi alle imposte imputabili alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti;
- di autorizzare l'utilizzo degli acconti nucleari a copertura dei costi di cui ai due punti precedenti, al netto dei ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell'esercizio 2006 e dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare, che ammontano nel complesso a 14,1 milioni di euro;
- di notificare il presente provvedimento a Sogin, con sede in via Torino 6, Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi.
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).