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Data pubblicazione: 28 novembre 2006

Delibera 28 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 263/06

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Thüga Mediterranea S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 236/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2005, n. 103/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2006, n. 30/06.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas, prevedendo, in particolare, all'articolo 8, l'obbligo per gli esercenti di effettuare annualmente sui propri impianti un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas, calcolato secondo parametri definiti al comma 8.5.
  2. In data 15 e 16 settembre 2005, sono state effettuate, ai sensi della deliberazione n. 103/05, ispezioni da parte della Guardia di Finanza presso la sede operativa della società Co.Gas Srl, ora denominata Thüga Mediterranea Srl, al fine di verificare il rispetto della sopra richiamata disciplina.
  3. Nel corso delle attività ispettive, dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti di Thüga Mediterranea, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza, è emerso che tale società, relativamente all'impianto di distribuzione di Tavernerio, non ha effettuato nell'anno 2004 alcuna misura del grado di odorizzazione del gas.
  4. Pertanto, con la deliberazione n. 30/06, l'Autorità ha avviato nei confronti di Thüga Mediterranea un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  5. Nel corso dell'istruttoria, Thüga Mediterranea non ha prodotto né memorie né documenti, né ha chiesto di essere sentita in audizione finale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del dPR 244/01.

Valutazione giuridica

  1. Dal processo verbale delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza in data 15 e 16 settembre 2005 emerge de plano la violazione dell'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 236/00, per il periodo considerato. Infatti, gli stessi rappresentanti di Thüga Mediterranea, nel corso delle suddette ispezioni, hanno dichiarato che nell'anno 2004 non è stata effettuata alcuna misura del grado di odorizzazione del gas nell'impianto di Tavernerio.
  2. A seguito di tali dichiarazioni Thüga Mediterranea non ha formulato ulteriori deduzioni nel corso del procedimento.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che con la condotta sopra descritta Thüga Mediterranea ha violato, per l'anno 2004, regole poste a presidio della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, strumentali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Al riguardo, l'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 dispone che "i gas combustibili ad uso domestico e similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità". Con l'articolo 8 della deliberazione n. 236/00 l'Autorità ha, pertanto, previsto l'obbligo per gli esercenti il servizio di distribuzione di effettuare annualmente sui propri impianti un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas (calcolato secondo i parametri definiti al comma 8.5), ciò che consente loro di porre in essere eventuali tempestivi interventi correttivi nell'ipotesi in cui si registrasse una insufficiente odorizzazione del gas medesimo. L'inadempimento di tale obbligo integra gli estremi di una violazione grave, attese le sue potenziali ricadute sulla "sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose (cfr. primo ritenuto della deliberazione n. 236/00).
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta che Thüga Mediterranea abbia posto in essere azioni in tal senso.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che Thüga Mediterranea non si è mai resa responsabile, in precedenza, di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Thüga Mediterranea ha un fatturato rilevante pari a 27,2 milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Thüga Mediterranea per la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 236/00;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari al 4% del fatturato rilevante

DELIBERA

  1. di irrogare a Thüga Mediterranea una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 1.088.000 (un milione e ottantottomila) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, degli obblighi di misurazione del grado di odorizzazione del gas posti dall'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 236/00;
  2. di ordinare a Thüga Mediterranea il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare a Thüga Mediterranea di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Thüga Mediterranea, con sede legale in Via Statale Sud, 72 - Mirandola (MO).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.