Data pubblicazione: 16 febbraio 2006
Delibera 15 febbraio 2006
Delibera/Provvedimento 30/06
Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Thüga Mediterranea Srl ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15-02-2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 236, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 236/00);
- la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 125/04;
- la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/04);
- la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
- la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
- la deliberazione dell'Autorita 9 giugno 2005, n. 103/05 (di seguito: deliberazione n. 103/05).
Considerato che:
- con deliberazione n. 236/00, l'Autorita ha definito la disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione d el gas, prevedendo in particolare, all'articolo 8, l'obbligo per gli esercenti di effettuare annualmente sui propri impianti un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas, calcolato secondo parametri definiti al comma 8.5;
- in data 15 e 16 settembre 2005 sono state effettuate, ai sensi della deliberazione n. 103/05, ispezioni da parte della Guardia di Finanza presso la sede operativa della societa Co.Gas Srl, ora denominata Thuga Mediterranea Srl (di seguito: Thuga Mediterranea), al fine di verificare il rispetto della sopra richiamata disciplina;
- nel corso delle attivita ispettive, dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti di Thuga Mediterranea, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza, e emerso che tale societa, relativamente all'impianto di distribuzione di Tavernerio, non ha effettuato nell'anno 2004 alcuna misura del grado di odorizzazione del gas.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Thuga Mediterranea, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Thuga Mediterranea per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, per l'inosservanza della disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 236/00;
- di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 12.1, lettera d) della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termin e decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Thuga Mediterranea, con sede operativa in via Statale Sud, 72, Mirandola (MO);
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).