Data pubblicazione: 02 agosto 2006
Delibera 01 agosto 2006
Delibera/Provvedimento 175/06
Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2005, n. 301/05 per l'esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2005, n. 2927/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 agosto 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 14;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: Cip) 7 agosto 1975, n. 25/75;
- il provvedimento Cip 28 gennaio 1982, n. 5/82;
- il provvedimento Cip 29 aprile 1982, n. 16/82;
- il provvedimento Cip 23 dicembre 1982, n. 58/82;
- la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 5 maggio 1983;
- il provvedimento Cip 6 aprile 1984, n. 12/84 (di seguito: provvedimento Cip n. 12/84);
- il provvedimento Cip 3 agosto 1984, n. 26/84;
- il Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;
- il provvedimento Cip 22 maggio 1990, n. 17/90 (di seguito: provvedimento Cip n. 17/90);
- il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15/93 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di seguito: Tar Lazio), Sezione III, 22 giugno 1992, n. 848 (di seguito: sentenza n. 848/92);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 gennaio 1994, n. 41 (di seguito: decisione n. 41/94);
- la sentenza del Tar Lazio, Sezione III, 8 aprile 1997, n. 865 (di seguito: sentenza n. 865/97);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2000, n. 3191 (di seguito: decisione n. 3191/00);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2001, n. 4283 (di seguito: decisione n. 4283/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 novembre 2001, n. 292/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2002, n. 15/02;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 150/02 (di seguito: deliberazione n. 150/02);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04)
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione II, 15 dicembre 2003, n. 5832 (di seguito: sentenza n. 5832/05);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2005, n. 2927 (di seguito: decisione n. 2927/05);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2005, n. 301/05 (di seguito: deliberazione n. 301/05).
Considerato che:
- il provvedimento Cip n. 17/90 stabiliva, per le forniture di energia elettrica utilizzata per il riprocessamento elettrochimico dell'alluminio con un consumo specifico di energia di almeno 50 kWh per Kg di prodotto, una riduzione della tariffa elettrica pari al 50% della tariffa ordinaria di alta tensione applicata alla generalità dell'utenza;
- tale provvedimento, pur esibendo natura generale, risultava applicabile all'epoca alla sola società Becromal Spa (di seguito: Becromal);
- a seguito di ricorso di AEM Milano, azienda elettrica all'epoca fornitrice di Becromal, il Tar Lazio, con sentenza n. 848/92, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 41/94, annullava il predetto provvedimento per omessa acquisizione di un parere obbligatorio e per insufficiente istruttoria;
- nel frattempo, entrava in vigore il provvedimento Cip n. 15/93 che aboliva i regimi tariffari agevolati di cui al titolo I, capitolo I, paragrafo 2, del provvedimento Cip n. 12/84 e, per le sole utenze in atto, introduceva un meccanismo di riduzione progressiva dei benefici tariffari fino al loro completo azzeramento in data 1° luglio 1999;
- in data 20 dicembre 1994 Becromal e AEM Milano addivenivano ad una transazione avente ad oggetto la rifatturazione dei prelievi di energia elettrica effettuati dall'entrata in vigore del provvedimento Cip n. 17/90 fino al 20 ottobre 1994;
- nel corso del 1994 Becromal presentava al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, subentrato nelle competenze tariffarie del soppresso Cip, un'istanza intesa ad ottenere la rinnovazione del procedimento che aveva condotto al provvedimento Cip n. 17/90;
- la suddetta istanza veniva rigettata con decreto ministeriale n. 820881 del 30 gennaio 1996, il quale veniva tuttavia annullato, a seguito dell'impugnazione di Becromal, con sentenza n. 865/97, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3191/00;
- con decisione n. 4283/01, il Consiglio di Stato, adito quale giudice dell'ottemperanza delle precedenti statuizioni giurisdizionali, ordinava all'Autorità, frattanto subentrata nelle competenze tariffarie in forza dell'articolo 2, comma 14, della legge n. 481/95, di rinnovare "ora per allora" (riportandosi idealmente nel 1990) il procedimento che era a suo tempo culminato nell'adozione del provvedimento Cip n. 17/90, indicando altresì i parametri alla stregua dei quali svolgere le opportune valutazioni tecnico-discrezionali, consistenti: a) nella conformità della riduzione tariffa alle esigenze di risparmio energetico con riferimento all'epoca del 1990; b) negli effetti che avrebbe prodotto la riduzione tariffaria sul conto costi/ricavi di AEM Milano, sempre con riferimento all'epoca del provvedimento Cip n. 17/90; c) nella comparazione reale tra la situazione di Becromal e quella delle imprese produttrici di alluminio e di magnesio primario che beneficiavano, in virtù del provvedimento Cip n. 12/84, di una riduzione tariffaria analoga a quella estesa, con il provvedimento Cip n. 17/90, alle forniture di energia elettrica utilizzata per il riprocessamento elettrochimico dell'alluminio con un consumo specifico di energia di almeno 50 kWh per Kg di prodotto;
- l'istruttoria susseguente alla citata decisione n. 4283/01, avviata con deliberazione dell'Autorità n. 292/01, si concludeva con la deliberazione n. 150/02, recante accertamento dell'assenza delle condizioni per riconoscere a Becromal la riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/90;
- la deliberazione n. 150/02 veniva impugnata da Becromal avanti al Tar Lombardia che tuttavia rigettava il ricorso con sentenza n. 5832/05; e che peraltro, a seguito di appello interposto da Becromal, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2927/05, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, annullava la deliberazione n. 150/02:
- ordinando l'esecuzione del dispositivo in via amministrativa;
- fissando puntuali criteri da osservare al riguardo;
- precisando che la specifica pretesa azionata da Becromal, quand'anche accolta, avrebbe comportato il riconoscimento della riduzione tariffaria dal 21 ottobre 1994 al 30 giugno 1999, in coerenza con le ulteriori previsioni del sopra citato provvedimento Cip n. 15/93;
- con deliberazione n. 301/05, l'Autorità ha avviato il relativo procedimento, il cui oggetto è pertanto costituito dalla rinnovazione dell'accertamento, ora per allora (riportandosi idealmente al 1990), e alla luce dei criteri stabiliti nella citata decisione n. 2927/05, della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a Becromal della riduzione tariffaria disposta dall'annullato provvedimento Cip n. 17/90;
- in primo luogo, con la suddetta decisione, il Consiglio di Stato ha al riguardo chiarito che la finalità perseguita dal provvedimento Cip n. 17/90 era di estendere la riduzione tariffaria prevista dal provvedimento Cip n. 12/84 ad utenze diverse da quelle contemplate da quest'ultimo, ma connotate dalle medesime caratteristiche, individuate nell'elevato consumo di energia e nel profilo di prelievo tendenzialmente uniforme (cc.dd. imprese energivore); e che pertanto il procedimento avviato con la deliberazione n. 301/05 è orientato "unicamente ad assicurare una parità di trattamento tariffario in presenza di processi produttivi caratterizzati dalla marcata incidenza dei consumi di energia elettrica, anche sotto forma di energia di processo";
- conseguentemente, l'Autorità è tenuta a verificare l'eventuale sussistenza di specificità dell'utenza Becromal che la differenzino dalle altre imprese energivore beneficiarie della riduzione tariffaria di cui al provvedimento Cip n. 12/84, e che giustifichino l'esclusione di tale utenza dal suddetto beneficio;
- in secondo luogo, con la medesima decisione n. 2927/05, il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato i profili rilevanti a tal fine, già enucleati dalla decisione n. 4283/01, individuandoli nei seguenti:
- la forma di risparmio energetico assicurata rispettivamente da Becromal e dalle imprese energivore di cui al provvedimento Cip n. 12/84; al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che l'Autorità, sebbene avesse, con la deliberazione n. 150/02, esattamente enucleato la forma di risparmio energetico rilevante (in termini di profilo di prelievo caratterizzato da un assorbimento pressoché costante durante tutte le ore dell'anno, con conseguente risparmio energetico, inteso come miglior utilizzo delle risorse energetiche del sistema rispetto ad un diverso profilo di prelievo a parità di consumo totale), avrebbe tuttavia dovuto limitarsi a verificare l'assenza di eventuali specificità dell'utenza Becromal che, sole, avrebbero giustificato la mancata estensione del beneficio tariffario;
- l'incidenza dei consumi di energia elettrica nei processi produttivi rispettivamente di Becromal e delle imprese energivore di cui al provvedimento Cip n. 12/84; al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che, sebbene l'Autorità, con la deliberazione n. 150/02, avesse correttamente considerato a tal fine "l'incidenza del costo dell'energia elettrica sul costo totale di produzione e sul prezzo di vendita del prodotto finito", tuttavia:
- avrebbe dovuto estendere la suddetta comparazione anche alle imprese energivore operanti nel settore del magnesio primario, beneficiarie, al pari di quelle operanti nel settore dell'alluminio primario, del provvedimento Cip n. 12/84;
- non avrebbe dovuto considerare elementi disomogenei quale "l'alto costo della materia prima lavorata da Becromal";
- non avrebbe dovuto considerare ragioni di politica industriale e dell'occupazione, in quanto non pertinenti rispetto all'oggetto, sopra declinato, della valutazione cui era chiamata l'Autorità;
- nell'ambito del procedimento che si chiude con il presente provvedimento, con riferimento ai profili indicati alle precedenti lettere (a) e (b), non sono state acquisite evidenze di specificità dell'utenza Becromal, ulteriori a quelle sopra riportate, e disattese dal Consiglio di Stato, tali da giustificare la mancata estensione alla medesima della riduzione tariffaria di cui al provvedimento Cip n. 12/84.
Ritenuto che:
- sia necessario, in esecuzione della decisione n. 2927/05, riconoscere a Becromal, per il periodo compreso tra il 21 ottobre 1994 ed il 30 giugno 1999, l'estensione della riduzione tariffaria riconosciuta alle altre produzioni di cui al provvedimento Cip n. 12/84, nei limiti di cui al provvedimento Cip n. 15/93;
- in base al principio per cui l'attività amministrativa è retta dalla disciplina in vigore al momento del suo svolgimento (tempus regit actum), la restituzione di quanto a suo tempo corrisposto da Becromal in eccesso debba avvenire in coerenza con il quadro normativo attualmente definito dall'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, in forza del quale la copertura degli oneri connessi ai regimi tariffari speciali è assicurata da un apposito conto (Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali) alimentato dalla componente tariffaria A4 e gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- sia pertanto necessario disporre che la Cassa provveda a corrispondere quanto dovuto a Becromal utilizzando il predetto Conto;
- in conseguenza di quanto sopra, venga meno l'interesse di AEM Milano, destinataria della deliberazione n. 301/05, di partecipare al procedimento con essa avviato, nell'ambito del quale non sono pervenute istanze di intervento da parte di altri soggetti
DELIBERA
- di estendere a Becromal, per il periodo compreso tra il 21 ottobre 1994 ed il 30 giugno 1999, nei limiti previsti dal capitolo I, comma 3, del provvedimento Cip n. 15/93, la riduzione tariffaria prevista per le produzioni di cui al titolo I, capitolo I, paragrafo 2, del provvedimento Cip n. 12/84;
- di prescrivere alla Cassa di corrispondere le somme a suo tempo versate da Becromal in eccesso, utilizzando il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa, a Becromal, con sede in via E. Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi, Rozzano (MI), e ad AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4, Milano;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.