Data pubblicazione: 24 gennaio 2006
Delibera 30 dicembre 2005
Delibera/Provvedimento 301/05
Avvio di procedimento per l'esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 7 giugno 2005, n. 2927/05, in merito alla valutazione del riconoscimento o meno alla società Becromal S.p.A. della riduzione della tariffa di cui al provvedimento CIP 22 maggio 1990, n. 17/90
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30-12-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 14;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.p.r. n. 244/01);
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: Cip) 7 agosto 1975, n. 25/75;
- il provvedimento Cip 28 gennaio 1982, n. 5/82;
- il provvedimento Cip 29 aprile 1982, n. 16/82;
- il provvedimento Cip 23 dicembre 1982, n. 58/82;
- la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (di seguito: Cip) 5 maggio 1983;
- il provvedimento Cip 6 aprile 1984, n. 12/84;
- il provvedimento Cip 3 agosto 1984, n. 26/84;
- il Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 (di seguito: PEN);
- il provvedimento Cip 22 maggio 1990, n. 17/90;
- il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15/93;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (di seguito: TAR Lazio), Sezione III, 22 giugno 1992, n. 848 (di seguito: sentenza n. 848/1992);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 gennaio 1994, n. 41 (di seguito: decisione n. 41/1994);
- la sentenza del TAR Lazio, Sezione III, 8 aprile 1997, n. 865 (di seguito: decisione n. 865/1997);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2000, n. 3191 (di seguito: decisione n. 3191/2000);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2001, n. 4283 (di seguito: decisione n. 4283/2001);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 novembre 2001, n. 292 (di seguito: deliberazione n. 292/01);
- la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2002, n. 15 (di seguito: deliberazione n. 15/02);
- la deliberazione dell'Autorita 1 agosto 2002, n. 150 (di seguito: deliberazione n. 150/02);
- la decisione del Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione II, 15 dicembre 2003, n. 5832 (di seguito: sentenza n. 5832/2005);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2005, n. 2927 (di seguito: decisione n. 2927/2005).
Considerato che:
- il provvedimento del Cip 22 maggio 1990, n. 17/90 (di seguito: provvedimento Cip n. 17/90) stabiliva - per le forniture di energia elettrica utilizzata per il riprocessamento elettrochimico dell'alluminio con un consumo specifico di energia elettrica di almeno 50 kWh per Kg di prodotto - una riduzione della tariffa elettrica pari al 50% della tariffa ordinaria di alta tensione applicata alla generalita dell'utenza;
- tale provvedimento, pur esibendo natura generale, risultava applicabile all'epoca alla sola Becromal S.p.A. (di seguito: Becromal);
- a seguito di ricorso di AEM Milano, azienda elettrica fornitrice di Becromal, il provvedimento Cip n. 17/90 veniva annullato con sentenza del TAR Lazio n. 848/1992 - confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 41/1994 - per omessa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione centrale prezzi e per insufficiente istruttoria;
- nel frattempo entrava in vigore il provvedimento del Cip 14 dicembre 1993, n. 15/93 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) che aboliva i regimi tariffari age volati relativi alle forniture disciplinate dal provvedimento del Cip 6 aprile 1984, n. 12/84 (di seguito: provvedimento Cip n. 12/84) e, per le sole utenze in atto, introduceva un meccanismo di riduzione progressiva dei benefici tariffari fino al loro completo azzeramento in data 1? luglio 1999;
- in data 20 dicembre 1994 Becromal e AEM Milano addivenivano ad una transazione avente ad oggetto la rifatturazione dei prelievi di energia elettrica effettuati dall'entrata in vigore del provvedimento Cip n. 17/90 fino al 20 ottobre 1994;
- nel corso del 1994 Becromal presentava al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - subentrato nelle competenze tariffarie del soppresso Cip - un'istanza intesa ad ottenere la rinnovazione del procedimento che aveva condotto al provvedimento Cip n. 17/90;
- la suddetta istanza veniva rigettata con decreto ministeriale n. 820881 del 30 gennaio 1996, il quale veniva tuttavia annullato, a seguito dell'impugnazione di Becromal, con sentenza del TAR Lazio n. 865/1997, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000;
- con decisione n. 4283/2001 la Sezione VI del Consiglio di Stato, adito quale giudice dell'ottemperanza delle precedenti statuizioni giurisdizionali, ordinava all'Autorita - medio tempore subentrata nelle competenze tariffarie ex art. 2, comma 14, della legge n. 481/95 - di rinnovare 'ora per allora' (id est, riportandosi idealmente nel 1990) il procedimento che era a suo tempo culminato nell'adozione del provvedimento Cip n. 17/90;
- la decisione n. 4283/2001 indicava altresi i parametri alla stregua dei quali l'Autorita avrebbe dovuto svolgere le proprie valutazioni tecnico - discrezionali, identificandoli:
- nella conformita della riduzione tariffaria alle esigenze di risparmio energetico con riferimento all'epoca del 1990;
- n egli effetti che avrebbe prodotto la riduzione tariffaria sul conto costi/ricavi di AEM Milano, sempre con riferimento all'epoca del provvedimento Cip n. 17/90;
- nella comparazione reale tra la situazione di Becromal e quella delle imprese produttrici di alluminio e di magnesio primario che beneficiavano, in virtu del provvedimento Cip n. 12/84, di una riduzione tariffaria analoga a quella stabilita (recte, estesa a Becromal) con il provvedimento Cip n. 17/90;
- con deliberazione n. 292/01 l'Autorita avviava l'istruttoria in esecuzione della citata decisione n. 4283/2001;
- in esito alle valutazioni tecnico - discrezionali svolte intorno ai tre parametri sopra indicati, l'Autorita - con delibera n. 150/02 - concludeva l'istruttoria rilevando l'assenza delle condizioni per riconoscere alla Becromal la riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/90;
- la delibera n. 150/02 veniva impugnata dalla Becromal avanti al TAR Lombardia che tuttavia rigettava il ricorso con sentenza n. 5832/2005;
- a seguito dell'appello interposto della Becromal, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2927/2005, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, annullava la delibera n. 150/02, ordinando l'esecuzione del dispositivo in via amministrativa;
- con riferimento a tale ultimo profilo, la decisione n. 2927/2005 reca puntuali indicazioni quanto ai criteri alla stregua dei quali deve dispiegarsi la discrezionalita tecnica dell'Autorita;
- in particolare, tali indicazioni paiono sintetizzabili nei seguenti termini:
- l'Autorita, dopo aver "esattamente enucleato" la forma di risparmio energetico assicurata da Becromal (sub specie di profilo di prelievo caratterizzato da un assorbimento pressoche costante durante tutte le ore dell'anno, con conseguente risparmio energetico, inteso come migli or utilizzo delle risorse energetiche del sistema rispetto ad un diverso profilo di prelievo a parita di consumo totale), ha tratto le seguenti conclusioni:
a1) la forma di risparmio energetico attuata da Becromal inciderebbe sui costi variabili (coperti con il sovrapprezzo termico) e non gia sui costi fissi (coperti con la tariffa vera e propria);
a2) Becromal, cui e sempre stata riconosciuta la riduzione del sovrapprezzo termico rispetto alla generalita dell'utenza, non avrebbe titolo a fruire di ulteriori riduzioni con riferimento alla tariffa, anche perche questa, stante la sua struttura binomia (in quanto rapportata alla energia consumata ma anche alla potenza della fornitura), e stante il suo andamento progressivo (perche al crescere del livello di utilizzazione della potenza corrisponde la riduzione del corrispettivo), sarebbe di per se stessa adeguata anche per un utente come Becromal, che si caratterizza per elevate utilizzazioni di energia con profilo di prelievo tendenzialmente uniforme. La decisione n. 2927/2005 non ha condiviso simile impostazione, ritenendola in contrasto "con il sistema vigente nel 1990 quando, in forza del provvedimento Cip n. 12/1984, una serie di industrie c.d. energivore, proprio in ragione dell'alto consumo di energia e della piena utilizzazione della potenza impegnata, fruivano di una riduzione della tariffa nell'ordine del 50% e 60%". "In altri termini" - prosegue la decisione n. 2927/2005 - "se fosse esatta la tesi sostenuta dall'Autorita, non si spiegherebbe il sistema delle tariffe speciali di cui le industrie energivore beneficiavano, unitamente alla riduzione del sovrapprezzo termico": "dovra dunque l'Autorita in sede di rinnovata valutazione ... muovere dal dato incontestabile che al momento della emanazione del provvedimento Cip n. 17/1990 le imprese energivore conte mplate dal provvedimento Cip n. 12/1984 fruivano, proprio in relazione al tipo di prelievo di energia elettrica da esse effettuato, anche di una riduzione percentuale della tariffa", "per poi valutare se anche la Becromal, per il modo in cui utilizzava l'energia nel proprio processo produttivo, meritasse analogo trattamento"; - l'Autorita, nel raffrontare la situazione di Becromal e quella delle imprese produttrici di alluminio e di magnesio primario che beneficiavano, in ragione del provvedimento Cip n. 12/84, di una riduzione tariffaria analoga a quella stabilita con il provvedimento Cip n. 17/90, ha "correttamente" considerato "l'incidenza del costo dell'energia elettrica sia in rapporto al costo totale di produzione che al prezzo di vendita del prodotto finito". Tuttavia, secondo la decisione n. 2927/2005, il successivo svolgimento dell'impostazione dell'Autorita non e condivisibile sotto un triplice profilo:
b1) laddove limita la comparazione al solo settore dell'alluminio primario, "escludendo dall'indagine il magnesio primario per la considerazione che la produzione di quest'ultimo sarebbe cessata da tempo", giacche - "dovendo effettuare un raffronto ora per allora" - "la circostanza che la produzione del magnesio primario fosse cessata intorno all'anno 1988 non faceva venir meno la utilita della comparazione anche con tale settore, dovendo la verifica stabilire se le condizioni tariffarie concesse nel 1984 al settore dell'alluminio e del magnesio primario fossero o meno estensibili [nel 1990] alla produzione della Becromal, in considerazione dell'analoga incidenza, nei rispettivi processi produttivi, del costo dell'energia elettrica";
b2) laddove opera la comparazione tra parametri non omogenei, tenendo conto "dell'alto costo della materia prima lavorata da Becromal (l'Alluminio Raffinal laminato)", alto costo che "determinerebbe un prezzo di mercato particolarmente elevato, contribuendo a rendere percentualmente piu bassa l'incidenza sul prezzo di vendita dell'energia elettrica";
b3) laddove prende in considerazione "ragioni di politica industriale e dell'occupazione" che, assenti nel caso di Becromal, avrebbero invece determinato i provvedimenti di detariffazione assunti nel 1984, giacche "la rinnovazione della delibera CIP doveva prescindere da simili considerazioni, in quanto volta unicamente ad assicurare una parita di trattamento tariffario in presenza di processi produttivi caratterizzati dalla marcata incidenza dei consumi di energia elettrica, anche sotto forma di energia di processo";
- l'Autorita, dopo aver "esattamente enucleato" la forma di risparmio energetico assicurata da Becromal (sub specie di profilo di prelievo caratterizzato da un assorbimento pressoche costante durante tutte le ore dell'anno, con conseguente risparmio energetico, inteso come migli or utilizzo delle risorse energetiche del sistema rispetto ad un diverso profilo di prelievo a parita di consumo totale), ha tratto le seguenti conclusioni:
- la decisione n. 2927/2005, nel perimetrare l'esatta materia del contendere, chiarisce che quand'anche la pretesa sostanziale di Becromal dovesse essere accolta in esito alla rinnovazione del procedimento avviato dalla presente deliberazione, il riconoscimento della riduzione tariffaria - impregiudicati l'an e il quantum - opererebbe nel solo periodo compreso tra il 21 ottobre 1994 e il 1? luglio 1999, in quanto: a) Becromal e AEM Milano hanno perfezionato in data 20 dicembre 1994 una transazione che ha regolato e neutralizzato il contenzioso pendente tra le parti sino al 20 ottobre 1994; b) con provvedimento Cip n. 15/93 i regimi tariffari agevolati relativi alle forniture disciplinate dal provvedimento Cip n. 12/84 sono stati aboliti e, per le sole utenze in atto, e stata prevista una riduzione progressiva dei benefici tariffari, destinati al completo azzeramento in data 1? luglio 1999.
Ritenuto che:
- sia necessario avviare il procedimento per l'esecuzione della decisione n. 2927/2005 nei termini sopra indicati, intestandone la responsabilita al Direttore della Direzione Legislativo e Legale, che la esercita d'intesa con il Direttore della Direzione Tariffe
DELIBERA
- di avviare un procedimento volto, in esecuzione della decisione n. 2927/2005, alla valutazione dell'ammissibilita del riconoscimento alla Becromal della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/90;
- di attribuire la responsabilita del procedimento al Direttore della Direzione Legislativo e Legale, che la esercita d'intesa con il Direttore della Direzione Tariffe;
- di fissare la durata dell'istruttoria in 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.p.r. n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.p.r. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.p.r. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.p.r. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.p.r. n. 244/01;
- di comunicare la presente deliberazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle societa:
- Becromal S.p.A., con sede in via E. Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi, Rozzano (MI);
- AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4, Milano;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.