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Data pubblicazione: 28 giugno 2006

Delibera 26 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 128/06

Abrogazione parziale della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 dicembre 2005, n. 286/05, in materia di regimi tariffari speciali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2006

Visti:

  • il Trattato che istituisce la Comunità Europea (di seguito: il Trattato), in particolare gli articoli 87, 88 e 89;
  • il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
  • il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: decreto-legge n. 25/03), convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: decreto legge n. 35/05), convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05).

Considerato che:

  • l'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato impone agli Stati membri di notificare alla Commissione "i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti”; e che ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 4 del regolamento n. 659/99, qualora la Commissione, entro i due mesi successivi dal ricevimento di una notifica completa non si pronunci diversamente, l'aiuto si intende autorizzato;
  • ai fini della suddetta notifica, l'articolo 4, lettera (b), del regolamento n. 794/04, riconosce agli Stati membri la facoltà di avvalersi di una forma semplificata nel caso di modifiche ad aiuti esistenti, ivi compresa la "proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione”;
  • l'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05 proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 25/03;
  • l'articolo 11, comma 12 del citato decreto-legge n. 35/05 prevede che le condizioni tariffarie di cui al decreto 19 dicembre 1995, siano estese, con provvedimento dell'Autorità, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, situati nel territorio della Regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione; 
  • il successivo comma 13 prevede inoltre che le condizioni tariffarie richiamate ai precedenti punti si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2005 e vengano aggiornate dall'Autorità, che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del 4% (quattro per cento), ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte;
  • l'Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni con la deliberazione n. 217/05, condizionandone peraltro l'efficacia alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato (articolo 3, comma 1); e che tale procedura è stata attivata dal Ministero delle Attività Produttive con nota in data 17 novembre 2005, notificata alla Commissione in data 23 novembre;
  • con deliberazione n. 286/05 l'Autorità ha, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della deliberazione n. 217/05:
    • prescritto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) di corrispondere la componente compensativa relativa ai regimi tariffari di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05, a far data dall'1 gennaio 2006;
    • subordinato peraltro tale erogazione alla previa presentazione, da parte del cliente che ne beneficia, di una specifica garanzia di pagamento, onde consentire il recupero certo e tempestivo delle somme, in caso di una negativa valutazione da parte della Commissione;
  • con nota in data 23 dicembre 2005, n. D/60197, la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione ha richiesto al Ministero delle Attività Produttive elementi conoscitivi volti a completare la notifica, in relazione ad ambedue le misure introdotte con il sopra citato articolo 11 del decreto-legge n. 35/05; e che tali informazioni sono pervenute alla Commissione in data 2 marzo 2006;
  • relativamente alla misura di cui al comma 12 del predetto articolo 11, la Commissione, con decisione C(2006)1522def. del 26 aprile 2006, ha avviato il procedimento di indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato;
  • con riferimento, invece, alla misura di cui al all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05, ad oggi, la Commissione non ha adottato alcuna decisione, con la conseguenza che, ai sensi del sopra citato articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/99, la misura deve intendersi autorizzata.

Ritenuto che:

  • sia necessario riformare la disciplina posta dalla deliberazione n. 286/05, al fine di renderla coerente con le conseguenze prodotte dall'intervenuta autorizzazione della misura di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05

DELIBERA

  1. di sopprimere, al punto 1 della deliberazione n. 286/05, le parole "in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 217/05”;
  2. di abrogare i punti 3 e 4 della deliberazione n. 286/05;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Cassa;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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