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Data pubblicazione: 28 dicembre 2005

Delibera 23 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 286/05

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di regimi tariffari speciali al consumo per l'anno 2006

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23-12-2005

Visti:

  • il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
  • la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, (di seguito: decreto legge n. 35/05);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 252/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 24 maggio 2005, n. 94/05;
  • la deliberazione dell 'Autorita 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);
  • la nota del Ministero delle Attivita Produttive in data 22 novembre 2005, prot. 0019218, ricevuta dall'Autorita in data 28 novembre 2005, prot. 28148, recante "Notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato. Articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 35/05. Tariffe speciali di fornitura di energia elettrica alle imprese metallifere e chimiche della Regione Sardegna";
  • la comunicazione del Direttore Generale della Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero delle Attivita Produttive 16 dicembre 2005, prot. 0020671, ricevuta dall'Autorita in data 16 dicembre 2005, prot. 29748, avente ad oggetto "Continuita del regime tariffario speciale per l'alluminio primario di cui al DM 19 dicembre 1995 - Immediata applicabilita ad Alcoa Spa delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 11 e 13 del decreto legge 15 marzo 2005, n. 35 convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2005).

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05 proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, delle condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
  • l'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge prevede che le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 19 dicembre 1995, siano estese, con provvedimento dell'Autorita, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, situati nel territorio della Regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione;
  • l'articolo 11, comma 13 del decreto legge n. 35/05 prevede che le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 del medesimo articolo si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2005 e vengano aggiornate dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del 4% (quattro per cento), ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte;
  • l'Autorita ha dato attuazione alle predette disposizioni con la deliberazione n. 217/05, condizionandone peraltro l'efficacia alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato; e che tale procedura e stata attivata dal Ministero delle Attivita Produttive, limitatamente alle previsioni di cui al citato articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 35/05;
  • con riferimento alle restanti disposizioni, il Ministero ha chiarito la propria posizione con la comunicazione 16 dicembre 2005, con la quale ha precisato che: i trattamenti tariffari sopra descritti, ossia "la proroga dei regimi tariffari esistenti (comma 11) e un nuovo regime speciale per le imprese metallifere e chimiche della Regione Sardegna (comma 12)":
    • "costituiscono due misure del tutto differenti e autonome tra loro: solo per quanto attiene al meccanismo di aggiornamento annuale e di indicizzazione (...) le due diverse misure, pur rimanendo distinte, convergono formalmente in un medesimo contesto regolamentare";
    • "oltre ch e da un punto di vista sostanziale, possono essere distinti anche sotto il profilo degli adempimenti procedurali previsti per la notifica in Commissione (...) in base ai vigenti Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato";
  • con riferimento alla previsione di cui al citato comma 11, il Ministero ha inoltre evidenziato che "l'immediata operativita della proroga dei termini dei regimi tariffari esistenti e ritenuta necessaria per evitare la cessazione dell'attivita degli stabilimenti e le gravi crisi occupazionali che ne potrebbero derivare";
  • sulla base delle sopra richiamate considerazioni il Ministero ha affermato che "la proroga dei regimi tariffari di cui all'articolo 11, comma 11, (...) e dei correlati sistemi di indicizzazione annuale possa avere efficacia a decorrere dal 1? gennaio 2006, fatta salva una diversa valutazione che dovesse essere comunicata dagli Uffici della Commissione Europea destinatari della notifica e l'eventuale richiesta di adempimenti procedurali in tal senso";
  • la variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nel periodo dicembre 2004-novembre 2005, rispetto ai dodici mesi precedenti e risultata superiore al 4%.

Ritenuto che:

  • sia opportuno dare seguito alle indicazioni del Ministero delle Attivita Produttive in merito alla proroga, a far data dall'1 gennaio 2006, dei regimi tariffari di cui all'articolo 11, commi 11, del decreto-legge n. 35/05;
  • le medesime indicazioni, non escludendo una diversa valutazione da parte della Commissione Europea, rendano tuttavia necessario prevedere strumenti che, in una tale eventualita, assicurino un recupero certo e tempestivo delle somme versate in attuazione di quanto previsto al precedente punto; e che a tal fine sia opportuno subordinare l'erogazione delle componenti compensative relati ve ai predetti regimi tariffari speciali alla presentazione, da parte del cliente che ne beneficia, di una specifica garanzia di pagamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa)

 

DELIBERA

 

  1. in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 217/05, la Cassa, a far data dall'1 gennaio 2006, riconosce la componente compensativa disciplinata dall'articolo 73 del Testo integrato alle utenze di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, secondo le modalita previste dallo stesso comma 11 e dal comma 13 del medesimo articolo;
  2. la componente compensativa e determinata, nell'anno 2006, applicando un aumento del 4% delle tariffe agevolate applicabili alla data dell'1 gennaio 2005 in ragione delle condizioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2004;
  3. la Cassa provvede a quanto disposto al punto 1 in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea relativamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05;
  4. la garanzia di cui al punto 3, rilasciata a favore della Cassa da parte di un istituto bancario ovvero da parte dalla societa capogruppo del beneficiario del regime tariffario speciale (parent company guarantee), e:
    1. per la fornitura di energia elettrica alla societa Terni Spa e sue aventi causa, di importo non inferiore all'incremento della componente compensativa conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 35/05, e di durata almeno semestrale;
    2. per le fornitura di energia elettrica alle produzioni e l avorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995, di importo non inferiore alla componente compensativa erogata per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 35/05, e di durata almeno semestrale;
  5. il presente provvedimento e trasmesso al Ministero delle Attivita Produttive e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  6. il presente provvedimento e pubblicato sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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