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Data pubblicazione: 21 giugno 2006

Delibera 19 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 120/06

Determinazione delle tariffe relative all'attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 giugno 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2005, n. 207/05 (di seguito: deliberazione n. 207/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2006, n. 09/06 (di seguito: deliberazione n. 09/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2006, n. 67/06.

Considerato che:

  • il comma 5.5, della deliberazione n. 170/04 prevede, tra l'altro, che, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta tariffaria, l'Autorità provvede con propria deliberazione alla determinazione delle tariffe, sulla base dei criteri definiti dal comma 5.5.1; e che ai sensi del combinato disposto del comma 12.1 della medesima deliberazione nonché del punto 1 della deliberazione n. 207/05 il termine per la presentazione dei dati necessari ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 è stato fissato al 21 ottobre 2005;
  • con deliberazione n. 09/06, l'Autorità ha avviato procedimenti volti alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005, nei confronti di quegli esercenti (elencati negli Allegati A e B alla medesima deliberazione e per le località ivi riportate) che non avevano provveduto ad inviare i dati di cui al precedente punto entro il predetto termine ivi richiamato;
  • con nota in data 30 gennaio 2006 (prot. Autorità 002515 e 002516), la società Arcalgas Progetti Spa, anche per conto della società Riviera gas Spa, acquisita a seguito di fusione per incorporazione in data 20 dicembre 2005, ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto a causa di problemi, non meglio specificati, connessi all'invio telematico;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 25 ottobre 2005;
    • argomentato di aver in tal modo ottemperato agli obblighi posti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 207/05, con la conseguenza che, a detta dalla medesima società, dovrebbe "ritenersi interrotto" il procedimento avviato con la deliberazione n. 9/06;
  • con nota in data 10 febbraio 2006 (prot. Autorità 003795) la società Azienda Servizi Gaggiano Srl, ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto per cause ad essa non imputabili, essendosi verificato un temporaneo malfunzionamento del sistema telematico dell'Autorità;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 24 ottobre 2005;
    • richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, in luogo dell'applicazione dei criteri di cui al comma 5.5.1 della deliberazione n. 170/04, utilizzi i dati di cui al precedente alinea;
  • quanto al procedimento avviato nei confronti della società A.S. Mortara Spa (di seguito: A.S. Mortara):
    • sono state acquisite le dichiarazioni rese ed i documenti prodotti dalla medesima società sia durante l'audizione svoltasi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del dPR n. 244/01, in data 11 aprile 2006, sia durante l'audizione finale svoltasi in data 16 maggio 2006;
    • nel corso del procedimento la società ha:
      1. dichiarato di non aver effettuato l'invio dei dati entro i termini prescritti a causa di un malfunzionamento del proprio sistema informativo;
      2. precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 9 novembre 2005;
      3. richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, in luogo dell'applicazione dei criteri di cui al comma 5.5.1 della deliberazione n. 170/04, utilizzi i dati consegnati nel corso dell'audizione del 16 maggio 2006, che differiscono da quelli trasmessi in data 9 novembre 2005, ovvero, in subordine, autorizzi A.S. Mortara ad unificare il conguaglio tariffario relativo agli anni temici 2004-2005 e 2005-2006, procedendo all'applicazione delle tariffe 2004-2005 determinate dall'Autorità solo a seguito dell'approvazione delle tariffe 2005-2006;
  • quanto al procedimento avviato nei confronti della società Coingas Spa:
    • sono state acquisite le dichiarazioni rese ed i documenti prodotti dalla medesima società sia durante l'audizione svoltasi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del dPR n. 244/01, in data 21 aprile 2006, sia durante l'audizione finale svoltasi in data 16 maggio 2006;
    • nel corso del procedimento la società ha:
      1. dichiarato di non aver potuto trasmettere i dati entro i termini prescritti per cause contingenti e per difficoltà nel reperimento dei dati sia al proprio interno, sia presso alcuni comuni che di recente le avevano affidato lo svolgimento dell'attività in concessione;
      2. precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 27 ottobre 2005;
      3. richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, utilizzi i dati di cui al precedente alinea;
  • con e-mail trasmessa in data 26 gennaio 2005 (prot. Autorità 004397), la società Enam Spa ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto a causa del trasferimento dei propri uffici in una nuova sede;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 15 dicembre 2005;
    • richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, utilizzi i dati di cui al precedente alinea;
  • con nota in data 3 febbraio 2006 (prot. Autorità 003667), la società Italgas Spa ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso entro i tempi prescritti i dati riferiti alle località di cui all'Allegato B della deliberazione n. 09/06, a causa di difficoltà incontrate nel reperimento dei medesimi dati, relativi a due società, Re.Gas Srl e Slim Sicilia Spa, incorporate rispettivamente in data 1 aprile e 1 luglio 2005;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 3 febbraio 2006;
  • con nota in data 15 febbraio 2006 (prot. Autorità 004485), il consorzio Ital.Me.Co ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto a causa di non meglio precisate difficoltà operative;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 24 ottobre 2005;
    • richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, utilizzi i dati di cui al precedente alinea;
  • con nota in data 13 febbraio 2006 (prot. Autorità 004475), la società Dim Gas Srl ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto a causa di un'interruzione del servizio ADSL avvenuto in coincidenza del termine ultimo per l'invio dei dati;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 22 ottobre 2005;
    • richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, utilizzi i dati di cui al precedente alinea;
  • con nota in data 13 febbraio 2006 (prot. Autorità 004315), la società Sagas Srl ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto a causa di non meglio precisate difficoltà operative;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 4 novembre 2005;
    • richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, utilizzi i dati di cui al precedente alinea;
  • con nota in data 8 febbraio 2006 (prot. Autorità 003465), la società Server Srl ha:
    • dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto per cause a lei non imputabili, in quanto riconducibili ad un temporaneo malfunzionamento del sistema telematico dell'Autorità;
    • precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 24 ottobre 2005;
    • richiesto che l'Autorità, ai fini del calcolo delle tariffe, utilizzi i dati di cui al precedente alinea;
  • quanto ai procedimenti avviati nei confronti delle società Thuga Laghi Srl, Thuga Orobica Srl e Thuga Padania Srl, che ha incorporato le società Sgc Soc.Impianti Distrib.Gas Centri Abitati Srl e Soc.Esercizio Impianti Gas - Sei Gas Srl:
    • sono state acquisite le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dalle società sia durante l'audizione svoltasi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del dPR n. 244/01, in data 11 aprile 1006, sia durante l'audizione finale svoltasi in data 16 maggio 2006;
    • nel corso dei rispettivi procedimenti le società hanno:
      1. dichiarato di non aver trasmesso i dati entro il termine prescritto in seguito a difficoltà riscontrate nel reperimento dei dati stessi, dovute ai procedimenti di fusione societaria che hanno interessato le società del gruppo;
      2. precisato di aver comunque provveduto alla suddetta trasmissione in data 24 ottobre 2005;
      3. argomentato sostenendo che il termine previsto per la trasmissione dei dati necessari all'approvazione delle tariffe non può considerarsi di natura perentoria, con la conseguenza che, non potendo la ritardata trasmissione dei dati essere assimilata ad un'omissione, l'Autorità sarebbe tenuta, a fini del calcolo delle tariffe, ad utilizzare i dati di cui al precedente alinea;
  • le società Gemi Srl, Assisi Gestioni Servizi Srl, Mogest Srl, A.M.G. Scpa, Valnerina Servizi Spa, Ditta Palomba Srl, Comune di Scerni e Comune di Spinete con note rispettivamente in data 27 aprile 2006 (prot. Autorità 010364), 24 maggio 2006 (prot. Autorità 012673), 31 maggio 2006 (prot. Autorità 013530), 31 maggio 2006 (prot. Autorità 013316), 31 maggio 2006 (prot. Autorità 013319), 5 giugno 2006 (prot. Autorità 013527), 5 giugno 2006 (prot. Autorità 013528), 5 giugno 2006 (prot. Autorità 013837), hanno trasmesso i dati richiesti dalla deliberazione n. 170/04 ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno 2004-2005, senza formulare alcuna ulteriore osservazione.

Considerato che:

  • gli elementi addotti dagli esercenti sopra riportati non sono idonei ad escludere la sussistenza del presupposto per l'adozione, nei loro confronti, del provvedimento di determinazione delle tariffe, per i seguenti motivi:
    • in primo luogo, diversamente da quanto sostenuto da alcuni esercenti, il termine disposto dall'Autorità all'articolo 12.1 della deliberazione n. 170/04, così come prorogato dalla deliberazione n. 207/05, ha natura perentoria, stante la conseguenza prefigurata dai commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04, in relazione all'inutile decorso di tale termine; pertanto, i dati trasmessi oltre il termine non risultano utilizzabili ai fini della determinazione delle tariffe, dovendo applicarsi i criteri di cui al sopra richiamato comma 5.5.1;
    • in secondo luogo, i motivi che, a detta dei medesimi esercenti, avrebbero giustificato la ritardata trasmissione dei dati attengono esclusivamente alla sfera organizzativa dei medesimi; al riguardo, è bene incidentalmente rilevare che gli esercenti, ai fini della suddetta trasmissione, hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo, pari a circa 2 mesi e mezzo (5 agosto - 21 ottobre 2005), al fine di consentire una corretta programmazione dell'invio dei dati;
  • con riferimento alla richiesta formulata dalla società A.S. Mortara di sospendere, sino all'approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006, l'applicazione delle opzioni tariffarie per l'anno 2004-2005 che verranno determinate in esito al relativo procedimento, tale richiesta risulta inconferente con l'oggetto del procedimento medesimo, il quale è volto a determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno 2004-2005, applicabili dalle imprese di distribuzione a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato in esito al procedimento.

Considerato che:

  • i restanti esercenti elencati negli Allegati A e B alla deliberazione n. 9/06, non riportati sopra, nel corso dei rispettivi procedimenti non hanno presentato alcuna memoria né prodotto alcun documento, senza pertanto fornire elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04.

Ritenuto che:

  • sia necessario determinare, per gli esercenti indicati negli Allegati A e B alla deliberazione n. 9/06, limitatamente alle località ivi riportate, le tariffe relative all'attività di distribuzione di gas naturale per l'anno termico 2004-2005, secondo i criteri definiti dal comma 5.5.1 della deliberazione n. 170/04;
  • sia opportuno considerare, in sede di presentazione della proposta tariffaria relativa all'anno termico 2005-2006, i dati relativi ai nuovi investimenti dichiarati dai distributori nel corso del procedimento e non considerati ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione 2004-2005; e che, in particolare, ai fini del suddetto calcolo sia opportuno utilizzare i dati inviati dalla società Dim Gas Srl in data 13 febbraio 2006, che differiscono da quelli trasmessi dalla medesima società in data 22 ottobre 2005, e i dati consegnati dalla società A.S. Mortara in data 16 maggio 2006

DELIBERA

  1. di determinare le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005 secondo quanto indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1. decorra a partire dall'1 ottobre 2004;
  3. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti indicati nell'Allegato A, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di cui all' Allegato C della deliberazione n. 9/06 in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it)

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati:


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