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Data pubblicazione: 24 gennaio 2006

Delibera 20 gennaio 2006

Delibera/Provvedimento 9/06

Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20-01-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 3 ottobre 2005, n. 207/05 (di seguito: deliberazione n. 207/05).

Considerato che:

  • l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 170/04 prevede che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, le imprese di distribuzione trasmettano i dati necessari entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita; e che tale termine e stato prorogato, con la deliberazione n. 207/05, al 21 ottobre 2005;
  • l'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione n. 170/04 prevede, tra l'altro, che qualora non sia stata presentata alcuna proposta tariffaria, le tariffe sono determinate dall'Autorita con proprio provvedimento; e che a tal fine, l'articolo 5, comma 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, prevede che:
    • le tariffe sono definite sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, ponendo pari a zero il valore di NIbil e sulla base di un coefficiente εrif,t,i calcolato applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico, una variazione pari a q uella media risultante a livello nazionale sulla base dei dati validi ricevuti;
    • i nuovi investimenti effettivamente realizzati sono presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo;
  • alla data del 21 ottobre 2005, non sono pervenuti:
    • i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie di 47 (quarantasette) imprese di distribuzione;
    • i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie di altre 2 (due) imprese, limitatamente a 25 (venticinque) localita.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare, nei confronti delle imprese elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B, limitatamente alle localita ivi riportate, procedimenti volti a determinare, ai sensi dell'articolo 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005

DELIBERA

  1. di avviare, nei confronti delle societa elencate nell'Allegato A e nell'Allegato B limitatamente alle localita riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedimenti volti alla determinazione delle tariffe per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita di distribuzione del gas naturale;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera h), della deliberazione n. 182/04 e del punto 22 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Tariffe;
  3. di fissare in 60 (sessanta) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  4. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorita;
  5. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni elencati nell'Allegato C in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
  8. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle societa di cui all'Allegato Ae all'Allegato B.

Allegati: