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Data pubblicazione: 06 aprile 2006

Delibera 06 aprile 2006

Delibera/Provvedimento 72/06

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, 481 nei confronti della società Toscana Gas Clienti Spa.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 06-04-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 138/04, l'Autorita ha disciplinato le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale ed in particolare con l'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 ha disciplinato l'accesso al servizio di distribuzione da parte di un soggetto che avvii una nuova fornitura ad uno o piu clienti finali in precedenza forniti da altri utenti;
  • ai fini dell'accesso di cui all'alinea che precede, il soggetto deve far pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dall'art. 29 della deliberazione n. 138/04, un'apposita richiesta che contenga gli elementi prescritti dall'art. 14.2 della medesima deliberazione, tra i quali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta rilasciata dal cliente finale o atto equipollente, che attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente finale e l'utente al quale il soggetto che richiede l'accesso al servizio di distribuzione si sostituisce nella fornitura;
  • l'impresa di distribuzione, qualora la richies ta di cui al precedente alinea contenga tutti gli elementi, ai sensi dell'art. 14.6 lettera e. della deliberazione n. 138/04 comunica la conferma della sostituzione al soggetto che richiede l'accesso al servizio di distribuzione e all'utente al quale tale soggetto si sostituisce, nonche la data dalla quale la sostituzione ha effetto;
  • nel mese di febbraio 2006, sono pervenute all'Autorita numerose segnalazioni da parte di clienti finali della Toscana ed in particolare della zona di Pisa, che, dopo aver cambiato fornitore, sottoscrivendo un nuovo contratto con Enel Gas S.p.A. (di seguito Enel Gas), lamentano di aver ricevuto con riferimento al periodo luglio 2005 - gennaio 2006, la fatturazione per consumi di gas naturale sia da parte del precedente venditore - Toscana Gas Clienti S.p.A. (di seguito Toscana Gas Clienti) che da parte del nuovo - Enel Gas;
  • con riferimento alle segnalazioni pervenute, Toscana Gas Clienti ha inviato una comunicazione all'Autorita in data 6 febbraio 2006 (prot. Autorita 003016 del 7 febbraio 2006),confermando di essere consapevole della problematica della doppia fatturazione di consumi di gas per alcuni clienti e sostenendo che tale problematica sia conseguenza del fatto che detti clienti avrebbero in corso di validita due contratti di fornitura di gas naturale;
  • nel corso delle attivita conoscitive condotte dagli Uffici nel corso dell'incontro richiesto da Toscana Gas Clienti e svoltosi in data 15 febbraio 2006, Toscana Gas Clienti ha confermato che, pur avendo avuto comunicazione da parte di Toscana Gas S.p.A. (di seguito Toscana Gas) ai sensi dell'art. 14.6 lettera e. della deliberazione n. 138/04 del passaggio ad altro fornitore di alcuni clienti, ha ritenuto le disdette dei contratti invalide e pertanto ha continuato a fatturare ai medesi mi clienti, emettendo tre fatturazioni con consumi di gas e provvedendo ad incassarne due e a sospendere l'incasso della terza bollettazione relativa al periodo novembre - dicembre 2005 a seguito di un accordo con Federconsumatori;
  • Toscana Gas, nel corso dell'incontro svoltosi presso gli Uffici dell'Autorita in data 15 febbraio 2006, ha confermato quanto trasmesso con comunicazione datata 6 febbraio 2006 (prot. Autorita 005806 del 15 febbraio 2006) ad Enel Gas e per conoscenza all'Autorita e a Toscana Gas Clienti ed in particolare che a seguito di richieste di accesso contenenti gli elementi di cui all'art. 14.2 della deliberazione n. 138/04 ha provveduto, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 14.6 lettera e. della medesima deliberazione, a dare conferma della sostituzione nella fornitura ai clienti finali sia al soggetto che ha richiesto l'accesso al servizio di distribuzione sia all'utente al quale tale soggetto si sostituisce, nonche la data dalla quale la sostituzione ha effetto;
  • l'art. 14 della deliberazione n. 138/04 regolamenta il cambio fornitore, definendo, tra l'altro, passaggi certi al fine di individuare inequivocabilmente l'utente cosiddetto uscente e l'utente cosiddetto entrante che si sostituisce nella fornitura al cliente finale;
  • che in tale quadro normativo di riferimento vi e un rapporto univoco e predefinito tra il cliente finale, il relativo punto di consegna e l'utente che lo rifornisce, risultando inconferenti le singole vicende relative ai contratti tra il cliente finale e l'utente uscente nonche tra l'utente entrante e l'utente uscente;
  • che l'emissione di bollette a carico di clienti che hanno cambiato fornitore per consumi successivi alla data di sostituzione nella fornitura comunicata dal distributore ai sensi dell'art. 14.6 lettera e. della delib erazione n. 138/04 nonche l'indebito incasso di corrispettivi di consumo afferenti un punto di consegna non piu nella disponibilita dell'utente uscente determina un grave pregiudizio in capo ai clienti finali che hanno effettuato tale pagamento e che la situazione evidenzia l'esigenza di provvedere immediatamente ai necessari conguagli;
  • il comportamento di cui al precedente alinea ingenera un pregiudizio per lo sviluppo della concorrenza, necessitando un intervento chiarificatore presso i clienti finali oggetto del comportamento;
  • infine, i clienti che hanno effettuato il pagamento al precedente fornitore, nella convinzione di aver ben pagato, potrebbero essere esposti alla procedura di cui all'art. 9 della deliberazione n. 229/01 da parte del nuovo fornitore assegnatario dei punti di consegna relativi ai cliente medesimi, con l'acclarato rischio di distacco della fornitura.

Ritenuto che:

  • nell'arco temporale nel quale si e svolta l'illustrata attivita conoscitiva degli Uffici dell'Autorita, Toscana Gas Clienti abbia avuto modo di fornire tutte le informazioni necessarie a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti sopra descritti, nel pieno rispetto della garanzia del contraddittorio;
  • quanto sopra costituisca presupposto per l'adozione, nei confronti di Toscana Gas Clienti, di un ordine urgente di cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 20 lettera d);
  • l'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea non precluda l'eventuale ulteriore accertamento di profili di violazione che comportino l'avvio di un'istruttoria formale nei confronti di Toscana Gas Clienti

DELIBERA

  1. di ordinare alla societa Toscana Gas Clienti, ai sensi dell'art. 2, comma 20 lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 di provvedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, all'annullamento delle bollette relative ai clienti che sono stati oggetto di doppia fatturazione e ai necessari conguagli a favore di coloro che hanno gia effettuato i pagamenti con il riconoscimento degli interessi legali dal pagamento al conguaglio, dando trasparente informativa ai clienti interessati della singola posizione contrattuale;
  2. di disporre che Toscana Gas Clienti informi dettagliatamente l'Autorita per l'energia elettrica e il gas, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, della modalita con cui e stata data ottemperanza al presente provvedimento;
  3. di notificare alla societa Toscana Gas Clienti S.p.A., con sede legale in Via Ciliegiole, 43 51100 Pistoia, il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).