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Data pubblicazione: 01 luglio 2005

Delibera 27 giugno 2005

Delibera/Provvedimento 126/05

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Amga Commerciale Spa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 2005 n. 27/05

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-06-2005

Visti:

  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481(di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 aprile 2003, n. 45/03 (di seguito: deliberazione n. 45/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 marzo 2004, n. 36/04;
  • deliberazione dell'Autorita 18 febbraio 2005 n. 27/05 (di seguito: deliberazione n. 27/05);
  • la nota dell'Autorita in data 13 aprile 2005 (ProtAM/M05/1453) recante comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione n. 27/05;
  • il parere del Consiglio di Sta to del 16 novembre 2004, comunicato all'Autorita in data 4 gennaio 2005 (prot. Autorita n. 190).

Considerati gli accertamenti che hanno costituito il presupposto per le determinazioni adottate dall'Autorita con la deliberazione n. 27/05 nei confronti della societa Amga Commerciale Spa (di seguito: Amga Commerciale), nonche i documenti successivamente acquisiti.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 27/05, l'Autorita in esito alle verifiche condotte sulla documentazione acquisita in sede di ispezione presso Amga Commerciale, ha avviato nei confronti di tale societa un'istruttoria formale ai fini dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per:
    1. aver utilizzato, per il periodo relativo all'anno termico 2002-2003, sino al 31 dicembre 2002, ai fini dell'applicazione delle tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti non idonei, valori relativi alla quota QVD difformi da quello, unico, previsto nella proposta approvata dall'Autorita ai sensi della deliberazione n. 237/00, in particolare con la deliberazione n. 45/03;
    2. aver utilizzato, per il periodo relativo all'anno termico 2002-2003, successivo al 31 dicembre 2002, e per l'intero anno termico 2003-2004, ai fini dell'applicazione e dell'offerta delle condizioni economiche cui l'esercente e tenuto ai sensi della deliberazione n. 207/02, valori relativi al corrispettivo QVD difformi da quello che avrebbe dovuto applicare ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 138/03, in base al quale il valore di detto corrispettivo e pari "al valore della quota QVD, calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/00 per i-esimo ambito per l'anno termico 2002-2003";
  • con nota in data 13 aprile 2005, gli Uffici dell'Autorita hanno comunicato ad Amga Commerciale le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, che hanno confermato gli addebiti contestati;
  • in data 8 giugno 2005, Amga Commerciale Spa ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81, dandone comunicazione con nota in pari data (prot. Autorita n. 013006);
  • con parere del 16 novembre 2004, il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine perentorio per l'esercizio del predetto diritto, fissato dall'articolo 16 della legge n. 689/91 in 60 (sessanta) giorni, decorre dalla comunicazione delle risultanze istruttorie; e che pertanto il pagamento effettuato da Amga Commerciale e avvenuto nel rispetto di tale termine;
  • con il medesimo parere il Consiglio di Stato, ha altresi ribadito che il pagamento in misura ridotta della sanzione costituisce "immediata conferma, per l'accettazione della sanzione da parte del destinatario, del precetto normativo che si e assunto violato".

Ritenuto che:

non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Amga Commerciale

 

DELIBERA

 

  1. di non irrogare alla societa Amga Commerciale Spa una sanzione amministrativa pecuniaria a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima societa con la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 2005 n. 27/05;
  2. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  3. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla societa Amga Commerciale Spa, con sede legale in Via SS. Giacomo e Filippo, n. 7, 16122 Genova.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.


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