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Data pubblicazione: 23 febbraio 2005

Delibera 18 febbraio 2005

Delibera/Provvedimento 27/05

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Amga Commerciale Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18-02-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 aprile 2003, n. 45/03 (di seguito: deliberazione n. 45/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 marzo 2004, n. 36/04 (di seguito: delibera n. 36/04).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 237/00, l'Autorita ha fissato, tra l'altro, i criteri per la definizione delle tariffe di fornitura del gas per i clienti finali che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00, si trovano nella condizione di cliente non idoneo;
  • con la deliberazione n. 207/02, in considerazione dell'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti a far data dall'1 gennaio 2003, l'Autorita ha previsto che, da tale data, gli esercenti l'attivita di vendita:
    1. continuassero ad applicare ai clienti finali che si trovavano, alla data del 31 gennaio 2002, nella condizione di cliente non idoneo, le condizioni economiche di fornitura praticate alla medesima data ai sensi della deliberazione n. 237/00, sino all'accettazione, da parte di questi clienti, di nuove condizioni economiche proposte dagli esercenti l'attivita di vendita;
    2. propongano ai clienti di cui alla precedente lettera (a), unitamente a quelle dagli stesse formulate, condizioni economiche definite sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita con successivo provvedimento, ovvero, sino all'adozione di detto provvedimento, condizioni economiche definite sulla base dei criteri di cui alla deliberazione n. 237/00;
  • con deliberazione n. 138/03, l'Autorita ha adottato i criteri di cui alla precedente lettera (b), prevedendo, all'articolo 8, comma 8.1, ai fini della determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (corrispettivo QVD), che tale componente sia pari "al valore della quota QVD, calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/00 per l'i-esimo ambito per l'anno termico 2002-2003".

Considerato che:

  • la societa Unogas Servizi Energia Calore Srl e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, con note rispettivamente in data 16 febbraio (prot. Autorita n. 5081) e 26 marzo 2004 (prot. Autorita n. 8350) hanno segnalato all'Autorita una violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della societa Amga Commerciale Spa (di seguito: Amga Commerciale), violazione che si sarebbe protratta per gli anni termici 2002-2003 e 2003-2004, limitatamente all'ambito tariffario di Genova;
  • in particolare, e stato segnalato che la societa Amga Commerciale, nell'applicazione delle tariffe di forn itura e nell'applicazione delle condizioni economiche definite sulla base dei criteri dell'Autorita, si sarebbe discostata dal valore della quota QVD approvata con deliberazione n. 45/03; e che, detto comportamento avrebbe determinato un aumento delle tariffe e delle condizioni economiche a danno dei clienti finali con consumi fino a 60 GJ;
  • in data 25 e 26 maggio 2004, e stata effettuata, ai sensi della delibera n. 36/04, un'ispezione da parte dei funzionari dell'Autorita e della Guardia di Finanza presso la sede legale della societa Amga Commerciale, in Via SS. Giacomo e Filippo, n. 7, 16122 Genova, al fine di acquisire informazioni e documenti in merito alla corretta applicazione delle condizioni economiche di fornitura da parte della medesima societa;
  • l'esito dell'ispezione di cui al precedente alinea ha sostanzialmente confermato quanto segnalato dai soggetti di cui sopra, evidenziando che la societa Amga Commerciale, ai fini dell'applicazione delle tariffe di fornitura di cui alla deliberazione n. 237/00, nonche dell'applicazione delle condizioni economiche di fornitura secondo le modalita indicate dalle deliberazione n. 207/02 e 138/03, ha utilizzato valori relativi alla quota QVD difformi da quello previsto nella proposta tariffaria approvata dall'Autorita con deliberazione n. 45/03, in particolare, maggiori nelle fatture destinate ai clienti finali con consumi fino a 60 GJ, ed inferiori nelle fatture destinate ai clienti finali con consumi superiori a 60 GJ.

Ritenuto che:

  • il comportamento posto in essere dalla societa Amga Commerciale sopra descritto costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale nei confronti della medesima societa, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per inosservanza dei suoi provvedime nti;
  • il predetto comportamento determini un pregiudizio in capo ai clienti finali cui la societa Amga Commerciale ha praticato condizioni maggiori rispetto a quelle cui era tenuta; e che sia pertanto necessario intimare alla medesima societa di effettuare i conseguenti conguagli a beneficio dei predetti clienti

 

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della societa Amga Commerciale Spa (di seguito Amga Commerciale) per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95), per inosservanza delle deliberazioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata, 12 dicembre 2002, n. 207/02, 30 aprile 2003, n. 45/03, 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  2. di intimare alla societa Amga Commerciale di provvedere ai necessari conguagli a favore dei clienti finali che siano stati pregiudicati dalla violazione delle disposizioni di cui sopra, prevedendo che il rispetto di tale intimazione costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione del quantum della misura sanzionatoria;
  3. di prevedere che la predetta societa trasmetta, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la documentazione attestante i conguagli effettuati a favore dell'utenza, precisando per ciascun cliente finale i volumi conguagliati, l'ammontare del conguaglio medesimo, nonche le modalita di corresponsione dello stesso;
  4. di designare, quale responsabile del procedimento il dott. Antonio Molteni, nella posizione di direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorita;
  5. di fissare in 50 (cinquanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale dell'Autorita;
  7. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR. n. 244, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  8. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
    • Amga Commerciale Spa, con sede legale in Via ss. Giacomo e Filippo, n. 7 16122 Genova;
    • Unogas Servizi Energia Calore S.r.l., con sede legale in Via con sede legale in Via Don Abbo n. 12 18100 Imperia;
    • Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, con sede legale in Via XX Settembre, 2/35 16121 Genova;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).

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