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Data pubblicazione: 17 marzo 2005

Delibera 14 marzo 2005

Delibera/Provvedimento 42/05

Disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas e di revoca della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 127/03

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14-03-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito direttiva 96/92/CE);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE);
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);
  • la legge 31 ottobre 2003, n. 306;
  • l'articolo 18 della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 5 novembre 2003, n. 127/03 (di seguito: deliberazione n. 127/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004 n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04), in particolare l'articolo 13 di questa;
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04), in particolare il punto 18 di questa;
  • la deliberazione dell'Autorita 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 prevede che con uno o piu regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalita per l'esperimento di procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorita nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio;
  • l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorita sia competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti di importazione ed esportazione di energia elettrica;
  • l'articolo 35 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorita sia competente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della direttiva 98/30/CE, a risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale;
  • con deliberazione n. 127/03 e stato approvato in via d'urgenza, nelle more dell'emanazione del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 - non ancora adottato - e sul presupposto della intestazione all'Autorita di un generale mandato alla risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti contenuto nelle suddette direttive e nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ordinamento nazionale, un "Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorita per l'energia elettrica e il gas";
  • le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE recano previsioni, non ancora trasposte nell'ordinamento italiano, rispettivamente all'articolo 23, comma 5, e all'articolo 25, comma 5, afferenti la risoluzione delle controversie rispettivamente inerenti l'accesso alle reti elettriche e al sistema del gas naturale, sembrano configurare in modo diverso dalle direttive precedenti il ruolo dell'arbitrato dell'Autorita;
  • la societa Blumet Spa (di seguito: Blumet) ha presentato, anche per conto della societa Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), una domanda di arbitrato avente ad oggetto una controversia, insorta tra le citate societa nell'ambito del rapporto tra le stesse intercorrente avente ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto, riguardante, in particolare, un credito vantato da Snam Rete Gas a titolo di penale per supero di capacita da parte di Blumet la quale, per contro, ne contesta la sussistenza e richiede la restituzione delle somme versate a parziale adempimento;
  • la controversia sopra richiamata afferisce a tematiche relative al servizio di trasporto del gas naturale e quindi in generale afferenti all'accesso alle reti di trasporto del gas naturale secondo le previsioni del decreto legislativo n. 164/00, della direttiva 98/30/CE e della deliberazione n. 137/02;
  • il deferimento dell'arbitrato nel caso sopra richiamato, unitamente ad altri casi di manifestazione di interesse afferenti controversie insorte nell'ambito di rapporti aventi ad oggetto il medesimo servizio, costituisce conferma dell'esigenza degli operatori di disporre, con primario riferimento a questo segmento della filiera, dello strumento di giustizia alternativa prefigurato nell'ordinamento settoriale come presidio fondamentale, unitamente alle funzioni prescrittive e sanzionatorie, dell'effettivita del regime di accesso regolato;
  • nell'ambito della definizione della propria organizzazione e funzionamento, l'Autorita, con le deliberazioni n. 182/04 e n. 183/04, ha attribuito alla Direzione Legislativo e Legale, tra l'altro, la gestione della funzione giustiziale assegnata all'Autorita.

Ritenuto che:

  • sia inopportuno, alla luce del quadro normativo sopra descritto, confermare l'opzione basata sulla definizione, con efficacia per il periodo necessario alla definizione del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, di una procedura arbitrale specificamente regolata e amministrata dall'Autorita;
  • nelle more della definizione del regolamento governativo sia comunque opportuno, in via sperimentale, agevolare l'accesso a procedure arbitrali qualificate da contenimento dei costi e specializzazione, nella forma prevista in generale dall'ordinamento (articoli 806 e ss. del codice di procedura civile) con riferimento alle controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed esecuzione di rapporti av enti ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione;
  • quanto sopra, premessa la revoca della deliberazione n. 127/03, possa essere realizzato fornendo un supporto eleggibile di volta in volta in via pattizia dai soggetti interessati per il tramite della sottoscrizione di uno schema-tipo di compromesso in arbitri o della negoziazione di una clausola compromissoria, definiti dall'Autorita, nell'esercizio della generale funzione in tal senso alla stessa intestata, per la gestione delle controversie in materia di accesso alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la tutela richiesta attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di adjudication intestati alla stessa Autorita;
  • il supporto possa essere offerto alle parti in caso di conclusione di detto compromesso, o in caso di accordo sulla predetta clausola compromissoria, contenente le seguenti previsioni pattizie:
    1. affidamento della nomina del Presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico arbitro, all'Autorita;
    2. affidamento della funzione di Segretario dell'organo giudicante ad una risorsa della Direzione Legislativo e Legale, che si avvale, per le attivita di segreteria del Collegio arbitrale, degli uffici della Direzione Legislativo e Legale;
    3. individuazione della sede della procedura arbitrale nei locali dell'Autorita;
    4. affidamento dell'attivita istruttoria documentale e di consulenza tecnica, ritenuta necessaria dal Collegio arbitrale e dallo stesso disposta, agli uffici dell'Autorita;
  • quanto al profilo sub a) di cui al punto precedente, sia opportuno designare sin d'ora il Direttore della Direzione Legislativo e Legale o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, altro funzionario a cio incaricato dal Direttore Generale

 

DELIBERA

 

  • di revocare la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 5 novembre 2003, n. 127/03;
  • di approvare lo schema di compromesso in arbitri e lo schema di clausola compromissoria di cui agli allegati alla presente delibera che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati A e B) con applicazione limitata alle sole controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed esecuzione di rapporti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione;
  • di prevedere che i procedimenti arbitrali attualmente pendenti nelle materie di cui al punto precedente proseguano in aderenza a quanto previsto nello schema di compromesso (Allegato A), qualora esso sia trasmesso all'Autorita per l'energia elettrica e il gas, debitamente compilato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con salvezza degli atti compiuti sino alla sottoscrizione;
  • di prevedere che il Direttore Generale, con propria determinazione, fissi l'ammontare dei diritti dovuti a copertura degli oneri che l'Autorita sostiene per le attivita di cui ai punti precedenti nell'ambito della singola procedura;
  • di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua ultima pubblicazione, e di darne comunicazione ai soggetti istanti relativamente ai procedimenti pendenti alla data della presente deliberazione.

Allegati: